Fonte: PMI di Barbara Weisz - 8 luglio 2013
Obbligo PEC, niente bollo per le imprese individuali |
Le imprese individuali, per le quali è diventato obbligatorio depositare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese, sono esenti dalla relativa imposta di bollo: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 45/E del 5 luglio, rispondendo a un quesito de Ministero dello Sviluppo Economico.
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Casi di esenzione
In nessun caso l’imposta di bollo va pagata. Per nuove iscrizioni l’impresa individuale è tenuta a versare solo il bollo di immatricolazione (17,50 euro), per ditte già iscritte non è dovuto alcun pagamento di bollo.
Il Decreto Sviluppo bis (articolo 5, commi 1 e 2, Dl 179/2012) ha imposto a quelle già iscritte al Registro di comunicare entro il primo luglio l’indirizzo PEC da pubblicare nell’elenco INI-PEC (leggi qui), mentre a quelle di nuova costituzione di presentarlo unitamente alla domanda di iscrizione, pena la nullità della stessa, con un margine di 45 giorni per integrare il documento.
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Motivi dell’esenzione
L’esenzione è dovuta per due motivi, entrambi riferiti al fatto che le imprese che si constituiscono in forma societaria sono esenti dal bollo PEC, come previsto dall’articolo 16, comma 6, del dl 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009: «l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».
Ebbene, spiega il Fisco, la formulazione della norma sull’obbligo PEC anche alle imprese individuali estende a queste ultime, testualmente, quanto previsto dal sopra citato articolo 16 del Dl 185/2008, citandolo espressamente. E già questo toglie ogni dubbio sull’estensione anche dell’esenzione dal bollo. In secondo luogo, sottolinea l’Agenzia, una diversa interpretazione comporterebbe «una evidente disparità di
trattamento tra soggetti, imprese individuali e imprese costituite in forma societaria, che sono tenuti all’adempimento del medesimo obbligo».
Fonte:
la risoluzione 45/E del 5 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate
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