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venerdì 3 gennaio 2020

Regime forfettario e diritto d’autore: niente ritenuta sui compensi, proventi nella soglia annuale e abbattimento forfettario del TUIR.

Con la risposta all’interpello n. 517/2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere di ingegno da parte dell’autore, se correlati all’attività di lavoro autonomo, vanno inclusi nel calcolo della soglia dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.

=> Forfettari: quando fatturare al datore è possibile

In più, precisano le Entrate, i proventi derivanti da diritto d’autore percepiti da un contribuente forfetario, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo, devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma la determinazione dell’ammontare imponibile avviene con le particolari aliquote di abbattimento forfetario dei costi previste dall’articolo 54, comma 8, TUIR (ossia ridotti del 25% o del 40% se soggetti di età inferiore ai 35 anni) anziché con le aliquote ordinarie di abbattimento forfetario.

=> Scontrino elettronico anche per Forfettari

Tra l’altro il sostituto d’imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi relatici alla cessione dei diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, ma ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario. 
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mercoledì 16 ottobre 2019

Rassegne Stampa: situazione ad oggi !

DIRITTO D’AUTORE NON APPLICABILE 
ALLE RASSEGNE STAMPA
Il 12 giugno 2019, con sentenza n. 3931/2019, la Corte d’Appello di Roma, rigettando l’appello di Fieg e Promopress contro la sentenza n. 816/2017 del 18 gennaio 2017, ha legittimato l’attività svolta da Data Stampa fin dal 1981. La richiesta di Fieg era di inibire l’attività dei rassegnatori, chiedendo loro inoltre un risarcimento danni per l’uso che i rassegnatori fanno dei loro articoli, ritenendo che anche alle rassegne stampa dovesse essere applicato il principio del diritto d’autore. La Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi in favore di Data Stampa, ha confermato “con forza” il principio della libera riproducibilità degli articoli di giornale nelle rassegne stampa. Ora le aspettative di Data Stampa sono riposte nel Parlamento, che potrebbe regolare la materia nell’ambito del riordino del settore dell’editoria affidato agli Stati Generali, il termine dei cui lavori è previsto intorno alla metà del prossimo mese di ottobre. Una vittoria che, dopo il successo ottenuto due anni e mezzo fa da Data Stampa nel primo grado di giudizio, ci spinge a guardare al futuro con rinnovata fiducia, nella ferma convinzione che la libertà d’impresa e d’informazione vada difesa sempre, contro ogni azione arbitraria posta in essere al di fuori di un quadro normativo certo. La posizione di Data Stampa al riguardo, giova ricordarlo, è sempre rimasta immutata: Data Stampa auspica che venga approvato un quadro normativo fatto di regole certe e rispettose delle legittime esigenze di tutti gli operatori del settore, e non imposte unilateralmente.

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