Strasburgo 28 Ottobre 2015. Contestata a Banca Commerciale Sammarinese, Asset Bank e, indirettamente, Banca Centrale della Repubblica di San Marino la violazione di ben sei articoli fondamentali della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.
In data 18 Ottobre u.s è stata ricevuta per conoscenza dalla Commissione Europea per i Diritti Umani, con sede a Strasburgo, la denuncia depositata in data 13 ottobre u.s presso il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino contro Banca Commerciale Sammarinese, Asset Bank e per culpa in vigilando contro la stessa Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Le violazioni contestate alle banche della Repubblica sammarinese sono state denunciate anche in base all’accoglimento da parte dell’U.E. dell’attuazione di quanto già previsto dall’ONU ed insito nei Guiding Principles on Business and Human Rights redatto dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite PhD John Ruggie e nella successiva COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, dell’ottobre 2011, che sancisce l’impegno assunto dalla UE in materia, nell’ambito della Strategia Europa 2020 e definisce il miglioramento della coerenza delle politiche UE in materia di imprese e diritti umani). Dette violazioni riguarderebbero quindi gli artt.:
1: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
2: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena
3: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
5: Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
6: Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata in modo equo (…)
17: Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.
Secondo la denuncia infatti, l’art. 1 sarebbe stato violato in quanto una persona è stata proditoriamente privata di ogni forma di sostentamento e sarebbe stata messa nella condizione di dover ricorrere a richieste di aiuto economico da parte di terzi e/o ad accettare eventuali proposte di lavoro malpagate e/o vieppiù a vivere in condizioni di indigenza (riscaldamento, luce, acqua, telefono, vestirsi e soprattutto nutrirsi necessitano di denaro) a causa della presunta sottrazione indebita che lederebbe profondamente la dignità del denunciante come essere umano. L’art.2 parrebbe oggetto di violazione evidente e diretta del Diritto alla vita, poiché si sostiene che sia evidente e lapalissiano che senza mezzi di sostentamento chiunque sia destinato ad avere un’aspettativa di vita certamente inferiore a quella di coloro a cui detti mezzi non sono stati sottratti. Pare inoltre che la mancanza del denaro che sarebbe stato sottratto indebitamente abbia impedito al denunciante di onorare contratti Assicurativi per la tutela della propria Salute impedendogli de facto di esercitare il diritto di scelta di curama non solo, secondo la denuncia quanto commesso nei confronti del denunciante sarebbe in aperta violazione con la nutrita giurisprudenza di Strasburgo in tema di danno alla salute e di connessa tutela ambientale, ricondotta sotto l’ampio ombrello dell’art.8 e del diritto alla vita privata e familiare ovvero sotto la garanzia del diritto alla vita, ex art.2.
La violazione dell’art.3 parrebbe poi facilmente intuibile considerato che se, come ampiamente ripetuto nella denuncia, si priva un individuo di ogni forma di sostentamento si lede, in maniera incontrovertibile, la sua integrità psichica provocando innegabili “adattamenti” alla nuova condizione e provocando le relative conseguenze patologiche (ansia e depressione su tutte), che altrimenti non si sarebbero verificate, oltre ad incalcolabili problemi di natura psocosomatica e legati allo stress continuativo causato da sei anni di querelle con la banca in questione e la stessa Banca centrale che pare non aver vigilato in alcun modo sull’operato delle “controllate”.
L’art.5 Parrebbe evidentemente violato nel momento in cui un individuo sembrerebbe essere stato privato della più importante delle libertà, ovvero quella di scelta o, meglio, del libero arbitrio, in quanto nel caso specifico il denunciante sarebbe stata obbligato dalle contingenze economiche causategli dai denunciati, a non poter prendere più decisioni in base in base al suo “sentire” o alle sue esigenze, ma solo secondo le possibilità che gli consentiva la sua condizione finanziaria che, least but not last, l’ha obbligata in tempo di crisi a svendere ogni bene materiale, compresi quelli affettivamente più cari, ed a mettere in vendita addirittura la propria casa acquistata con la parte di capitale cui i citati non sarebbero riusciti ad arrivare.. Contemporaneamente la mancanza di mezzi di denaro avrebbe impedito al denunciante anche di spostarsi per lunghi periodi dalla propria abitazione sita in aperta campagna, poiché non più in grado di pagare l’assicurazione e il bollo sulla sua autovettura, sembrerebbe fosse obbligata a restare a casa, quasi fossi agli arresti domiciliari, visto che i gli eventuali spostamenti dipendevano e pare dipendano tutt’ora dal fatto che ci fosse e che ci sia qualcuno disponibile ad accompagnare il denunciante, poiché tra l’altro sofferente per problemi di deambulazione nonostante un importante intervento chirurgico alla schiena per risolvere la cosa al momento irrisolvibili per motivi economici appunto.
L’art.6 risulterebbe violato in quanto si ritiene non possa ragionevolmente esistere un equo procedimento in uno Stato in cui uno dei denunciati (Asset Bank) sia azionista dell’Organismo preposto dallo Stato stesso al controllo interno del sistema bancario (Banca Centrale della Repubblica di San Marino), considerata la mancanza di quellaimparzialità oggettiva pretesa dalla CEDU e dalla giurisprudenza in genere, che consisterebbe nell’escludere ogni legittimo dubbio, anche apparente e non dipendente dalla condotta personale dei giudici, cosa che la connessione malata di rapporti Stato-Banca Centrale e banche controllate di cui sopra, esclude automaticamente
Anche l’art.8 sul Rispetto della vita privata e della vita familiare che recita “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni” pare sia stato oggetto di disprezzo da parte dei denunciati, in quanto la sottrazione di ogni avere non pare che rispetti e possa rasserenare alcun ambito familiare o della vita privata di chiunque. A proposito della “comunicazione” il denunciante ha stigmatizzato come la mancanza di mezzi impedisca ogni azione a tutela della stessa e nel contempo impedisca de facto di poter fruire di gran parte della comunicazione di massa e della possibilità di informazione quindi, e non è cosa da poco, di pari opportunità (infatti salvo parlare direttamente vis a vis per tutto il resto si paga: posta, internet, telefono. giornali, radio e televisione). La denuncia evidenzia inoltre che anche l’aver rivelato i dati bancari del denunciante a privati non dipendenti dell’istituto è in aperta violazione dei miei diritti tutelati dalla CEDU (nota a European Court of Human Rights, judgment of 7 July 2015, application n. 28005/12, case of M.N. v. San Marino)
Per quanto poi riguarda l’art.17 e il Diritto di proprietà, sembrerebbe non esserci il bisogno di spendere una parola visto quanto lo stesso recita nel testo e come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea guarda al diritto di proprietà quale diritto dell’individuo disponendo che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità» e che «l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale». Nella denuncia si rimarca inoltre come sulla nozione di bene la Corte di Strasburgo si sia soffermata ampiamente, determinando, con le Sue pronunce, un conseguente ampliamento delle fattispecie giuridiche rientranti in codesta categoria. In essa, infatti, ben possono rientrare tanto i «beni attuali» quanto i valori patrimoniali, nonché, anche i crediti. Ad oggi i ricorsi inerenti la tutela del diritto di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU ammontano al 14% e sottolineo come la Corte di Strasburgo preveda per le azioni legate aal’art.17 anche l’automatica violazione dell’art.1 Prot.1 della Convenzione e quindi tuteli e preveda il diritto al risarcimento del danno morale in maniera proporzionata all’effettivo danno esistenziale creato a un individuo attraverso la sottrazione ingiustificata e definitiva dei suoi beni dalla sua disponibilità.
La denuncia prosegue poi sottolineando altresì come il caso in questione, prima della riapertura effettuata dal Giudice delle Appellazioni, fosse stato addirittura archiviato in maniera abbastanza inspiegabile e frettolosa. Riguardo al fatto specifico viene infatti chiesto dal denunciante alle autorità inquirenti di far luce sui motivi di tanta incompetenza e superficialità nell’archiviazione da parte del Commissario della Legge cui la causa era stata affidata in prima istanza. Sempre nel testo della denuncia si evidenzia inoltre come le Autorità sammarinesi preposte al controllo di tali violazioni, oltre ad agire – come sottolineato più volte – in palese conflitto di interesse, visti i rapporti finanziari con gli imputati, che parrebbero ledere i diritti e gli interessi di tutti clienti, “saccheggiati” dai banchieri per la negligenza se non addirittura con il loro concorso. Addirittura in denuncia si paventerebbe la diretta complicità del controllore rappresentato appunto da BCSM, in quanto i funzionari preposti alla vigilanza non secondo denuncia parrebbe non possano essere ritenuti chiaramente esenti da colpe in quanto la notizia dell’accaduto e delle violazioni della Carta CEDU pare fosse stato oggetto, oltre che di denunce e segnalazioni ufficiali ai succitati organi di vigilanza, anche di pubblicazione da parte di organi di informazione italiani ma anche, e soprattutto, locali.
Nella denuncia presentata al Tribunale Unico di San Marino e ricevuta per conoscenza anche dal Presidente del Tribunale Avv. Manuel Ceni, nonché dai Capitani Reggenti, oltre che dal Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino, si sottolinea inoltre che, nonostante siano evidenti i motivi per un ricorso diretto alla CEDU, oltrepassando i limiti contenuti all’art.35 attraverso l’invocazione della “mancanza d’equità della procedura davanti al Tribunale Unico e delle sue eventuali decisioni” secondo i dettami dell’art.6 – sussisterebbe secondo la denuncia l’impossibilità di quell’imparzialità oggettiva che possa escludere ogni legittimo dubbio, anche apparente e non dipendente dalla condotta personale dei giudici, vista la natura dei rapporti tra Stato e denunciati – il denunciante dichiara di volersi comunque affidare alla giustizia della più antica Repubblica del mondo e quindi preferisce adire in prima istanza appunto al Tribunale Unico nella speranza che Esso giudichi quanto in suo dovere non disilludendo le direttive CEDU anche nell’interesse della stessa Repubblica di San Marino, poiché sempre secondo la denuncia i rapporti incestuosi nell’azionariato banche-Banca Centrale, oltre che a generare un mostro giuridico, producono ed hanno prodotto un vulnus ai cittadini (consumatori) sammarinesi ed al sistema Stato di San Marino, che invece di essere sanato sarebbe stato accentuato sempre di più dall’azione lesiva della stessa Banca Centrale che al posto di un mercato concorrenziale, difenderebbe lo status quo di un sistema bancario che produrrebbe usi, abusi e quotidiani soprusi.
In conclusione di denuncia si stigmatizzano i comportamenti dei singoli nella vicenda in questione nella speranza che una volta per tutte sia fatta giustizia in base anche a quanto contenuto nelle nuove normative in merito alla responsabilità diretta dell’impresa nelle violazioni dei diritti umani, tenendo conto che il complesso ed articolato sistema universale di protezione degli stessi, di cui fanno parte oltre al Bill of Rights molti altri trattati internazionali, anche standard che, pur non giuridicamente obbligatori, si avviano a diventare importantissimi parametri per il comportamento delle imprese. A questo proposito il denunciante, nella speranza che l’azione della Repubblica di San Marino e dei suoi Giudici nazionali colpisca finalmente ogni comportamento abusivo compiuto dalle imprese e di conseguenza dalle banche sotto al Suo controllo anche al di fuori del territorio nazionale, faccia particolare attenzione ove giuridicamente possibile alle responsabilità anche dei singoli attori della vicenda (i funzionari denunciati).
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