giovedì 4 marzo 2010

Sicurezza - La delega di funzione ed il potere di spesa. - Cassazione.

La Cassazione Penale, ribadisce il principio della effettività nel regime di delega in materia di sicurezza del lavoro.

L'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
La Cassazione - Cassazione penale, sez. III, (ud. 21 ottobre 2009) 20 novembre 2009, n. 44890, Pres. Petti, Rel. Fiale - torna a occuparsi di delega e di esercizio di fatto delle funzioni delegate per confermare un orientamento estremamente rigoroso sul punto, laddove la Suprema Corte ha ribadito che indipendentemente dalla delega a rilevare per l'attribuzione di responsabilità penali nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro è il principio di effettività, quindi, la valutazione nel caso concreto di "chi" abbia esercitato un determinato potere o di chi abbia effettivamente impartito un ordine, indipendentemente dal fatto che questo potere sia stato attribuito validamente o meno. Nel caso di specie è accaduto che venisse riconosciuta la responsabilità penale di un funzionario comunale, per l'infortunio occorso a un lavoratore il quale, incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera sul lungomare, era stato colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e da materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa. L'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, fra l'altro, che «la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente Valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate». La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza, rilevando che la circostanza addotta dall'imputato doveva ritenersi non rilevante ai fini dell'emissione di un giudizio di assoluzione. Infatti, ha osservato la Corte, «l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega». Questo orientamento ha ripreso altre recenti decisioni della Cassazione, tra cui Cassazione penale, sez. IV, 27 novembre 2008, n.48295, la quale ha osservato che il delegato che non sia posto in grado di adempiere alle funzioni delegategli deve necessariamente rifiutare la delega o richiedere che il delegante lo metta in condizioni di adempiere correttamente. La decisione è sostanzialmente condivisibile, poiché il principio di effettività costituisce un patrimonio ormai acquisito nel campo della legislazione prevenzionistica; ogni soggetto che, di fatto o di diritto, ricopre una posizione di garanzia ne è pienamente responsabile fino al momento in cui non dimostra di aver rappresentato al superiore gerarchico le eventuali carenze del sistema di sicurezza, compresa l'eventuale inadeguatezza dei poteri di spesa.
(Fonte. Ambiente e Sicurezza - Il sole 24 Ore)

Comunicati Stampa: Una buona Notizia sugli Uffici Stampa

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martedì 2 marzo 2010

Consiglio Ministri: approvato d.l.vo sui servizi dei media audiovisivi.

Ministero dello Sviluppo Economico.

Scajola: “Il provvedimento reca importanti disposizioni adeguando la disciplina in materia di attività radiotelevisiva alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore”.

Roma, 1° marzo 2010 - Il Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, e del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi - ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi, già approvata in prima lettura il 17 dicembre 2009.
“Il provvedimento, che recepisce in parte le indicazioni delle Commissioni Parlamentari, reca importanti disposizioni adeguando la disciplina in materia di attività radiotelevisiva alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore”, ha detto il Ministro Claudio Scajola, sottolineando che “vengono introdotte regole comuni a tutti i servizi che diffondono immagini in movimento su qualunque piattaforma; norme europee che prevedono regole più flessibili in materia di pubblicità, comprendendo anche il cosiddetto ‘inserimento di prodotto’ (product placement) durante le trasmissioni televisive; disposizioni di rafforzamento della tutela dei minori, soprattutto per quanto riguarda la qualità della programmazione quotidiana”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1) Internet.
Viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line). È stato specificato che il regime dell’autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.

2) Produzione audiovisiva.
Sono stati reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv), nonché le quote di programmazione e di investimento previsti per la RAI e l’accorciamento dei tempi per l’emanazione del regolamento nel cui ambito dovranno essere fissate le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, non solo per quanto attiene agli obblighi di investimento, ma anche di programmazione.

3) Tutela dei minori.
Vengono recepite anche condizioni che rafforzano la tutela dei minori, soprattutto per quanto riguarda la pornografia, inequivocabilmente estesa a tutte le piattaforme di trasmissione.

4) Ordinamento automatico dei canali.
Si semplifica e si omogeneizza il posizionamento dei canali televisivi sul telecomando. È stata infatti prevista una sinergia tra l’Autorità Garante per le Comunicazioni (che predispone un “piano di numerazione” con criteri di salvaguardia in favore dell’emittenza locale) e il Ministero (che in sede operativa assegna i rispettivi numeri ai fornitori di contenuti televisivi), con potere di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione in caso di inosservanza. Si ritengono così superate le preoccupazioni espresse dall’emittenti locali in relazione ad una possibile scarsa visibilità della propria programmazione nell’ordinamento automatico dei canali fornito all’utenza. -

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 12,10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio dei Ministri ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Pietro Antonio Colazzo, il coraggioso funzionario dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, rimasto vittima dell’attentato di venerdì scorso a Kabul, ed ha deciso che le esequie verranno celebrate in forma solenne con gli onori militari. E’ stata anche ricordata la figura dell’avvocato Enzo Fragalà, barbaramente ucciso a Palermo nei giorni scorsi.
Il Consiglio ha approvato il disegno di legge il cui esame era iniziato nella scorsa seduta su proposta dei Ministri Alfano, Maroni, Bossi, Calderoli e Brunetta, che contiene un importante pacchetto di norme per rafforzare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

...Omissis...
Il Presidente Berlusconi ha annunciato che sottoporrà al Capo dello Stato la nomina di quattro Sottosegretari:
la dottoressa Daniela SANTANCHE’ (al programma di Governo),
il senatore Guido VICECONTE (all’Istruzione, università e ricerca),
l’onorevole Laura RAVETTO (ai Rapporti con il Parlamento),
il senatore Andrea AUGELLO (alla pubblica amministrazione ed innovazione).

lunedì 1 marzo 2010

PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento (G.U. del 22 febbraio, n.43) che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).
Dati utilizzabili senza consenso.
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso.
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili.
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010.

E' possibile scaricare il Vademecum Informativo.

Fonte: http://www.garanteprivacy.it/

domenica 28 febbraio 2010

Non accettate liste PdL nella Provincia di Roma

Insisto. Possibile che stiamo SEMPRE in mano ad incapaci o peggio. Chi, come me, si occupa da 40 anni di Organizzazione Aziendale, quando capitano queste disgrazie vede nei responsabili 2 (due) sole possibilità: o siete Stupidi, o siete dei Nemici; in tutti e due i casi NON fate per noi. ADDIO !  http://www.studiobertollini.it/

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