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giovedì 29 aprile 2021

MULTILEVEL MARKETING e VENDITE PIRAMIDALI.

Il Multilevel Marketing (mlm) è una forma particolare di vendita diretta dove alla semplice promozione di prodotti (in genere a domicilio) è affiancata una politica di "reclutamento" dei clienti come venditori. 

L'incaricato ha quindi due possibilità di guadagno, la provvigione sulle proprie vendite e un "bonus" su quelle che successivamente farà il cliente reclutato che diviene, quindi, a sua volta venditore.

Una procedura di questo tipo, dove comunque il guadagno principale è relativo alle proprie vendite, è lecita, pur se spesso utilizzata in modo spregiudicato. 

Non è invece lecita una struttura di vendita molto simile a questa, non diretta ma "piramidale", dove il guadagno dell'incaricato è dovuto principalmente dall'adesione di altri soggetti, che pagano alte quote di affiliazione, più che alla sua capacità di vendere e promuovere i prodotti o servizi. 

Praticamente, la legge vuole colpire quelle attività dove il guadagno, più che alla vendita di beni e/o servizi, è dovuto al reclutamento di personale a cui corrisponde la riscossione di ingenti quote di "iscrizione".

La legge in questione è la 173/2005 (art.5/6), emanata dopo diverse pronunce dell'ISVAP e vicende giudiziarie tutt'ora in corso. 

Ma come distinguere i due casi? Non è facile né immediato, ma la legge fissa delle caratteristiche la cui presenza consente di presumere quale attività sia illecita:

    - eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo, in misura non inferiore al 90% del costo originario, nel caso di mancata vendita al pubblico;

    - eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere all'impresa o ad altro componente la struttura, all'atto di reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; 

    - l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari all'attività' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività' svolta. 

Per tali attività illecite è previsto, a carico di promotori e organizzatori, l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 100.000 a 600.000 Euro. 

Denunce in questo ambito possono essere fatte alla polizia amministrativa (di solito rappresentata dalla polizia locale), ma la cosa migliore da fare, volendo segnalare un sospetto illecito, è inoltrare un esposto alla Procura della Repubblica con evidenziato il supposto reato. 

P.S.

Ricerca effettuata sui Siti dell’ADUC e di Associazioni dei Consumatori nel 2017, aggiornata nel 2021. 

 www.studiostampa.com

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