La PEC (Posta Elettronica Certificata) è ormai un obbligo per tutti i professionisti italiani. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Vidoni, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha ricordato che dal 29 novembre è infatti scaduto il termine entro il quale i professionisti avrebbero dovuto comunicare ai propri Ordini e collegi il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ex comma 7 dell’art.16 della Legge n.2/2009).
L'obiettivo della PEC è quello di semplificare i rapporti fra i professionisti e la Pubblica Amministrazione , riducendo tempi e costi delle comunicazioni. In particolare la PEC permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. Grazie ad essa i professionisti possono gestire le comunicazioni ufficiali con gli Enti di Previdenza e, in generale, con la Pubblica Amministrazione centrale (indagini finanziarie con il Fisco, concorsi, ecc.) e con le Pubbliche Amministrazioni locali; inviare e ricevere contratti e fatture; sostituire le raccomandate A/R e tutti quei documenti che possono essere utilizzati in via legale (es. lettere di sollecito crediti, lettere di diffida, ecc.).
I circa due milioni di professionisti italiani che utilizzano la PEC sono gli apripista di questa iniziativa di informatizzazione e di digitalizzazione rivoluzionaria del Ministro Brunetta che già nei prossimi mesi sarà estesa anche a tutti i cittadini. A partire dal 2010 questo strumento verrà infatti utilizzato gratuitamente dalle nuove imprese, dai cittadini che ne faranno richiesta per dialogare con la Pubblica Amministrazione nonché dalle stesse Pubbliche Amministrazioni (che attiveranno una casella PEC per ogni registro).
Al fine di supportare i professionisti, i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha anche attivato il numero verde 800.254.009 per risolvere dubbi e chiarimenti sugli obblighi, sulle caratteristiche e sulle funzionalità della PEC. Il servizio è svolto da Linea Amica, il contact center della P.A. gestito dal Formez.
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RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
CASSAZIONE PENALE:
RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che a propria volta aveva confermato la condanna comminata dal Tribunale al dirigente comunale delegato dal Sindaco.
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890:
Responsabilità del delegato alla sicurezza).
RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che a propria volta aveva confermato la condanna comminata dal Tribunale al dirigente comunale delegato dal Sindaco.
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890:
Responsabilità del delegato alla sicurezza).
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