mercoledì 5 settembre 2012

Riforma del lavoro, l’Associazione in Partecipazione

Fonte PMI
La riforma del lavoro salva le piccole realtà fino a tre associati: sopra questo limite, scatta l'assunzione a tempo indeterminato. L'eccezione dei parenti e dei contratti certificati. 
Ecco le modifiche. 
Riforma del lavoro:
novità sull'Associazione in Partecipazione
In un’azienda il numero degli associati in partecipazionecon apporto di lavoro non può essere superiore a tre. E quando il contratto di associazione in partecipazionenon rispetta questi limiti, tutti gli associati diventano automaticamente dipendenti a tempo indeterminato.
Lo prevede la riforma del lavoro in tema di contratti di associazione in partecipazione, riforma che fa scattare il tempo indeterminato anche nei casi in cui non vengono rispettate le norme sulla partecipazione agli utili o quelle sulla rendicontazione previste dal codice civile.
In sostanza, c’è una stretta orientata a rafforzare le regole contro i comportamenti elusivi.
Ci sono una serie di deroghe che riguardano alcuni contratti in essere prima della riforma (quelli certificati), e i rapporti di parentela. Le nuove norme sono contenute nei commi dal 28 al 31 dell’articolo 1 della riforma del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92). Vediamo esattamente cosa prevedono.
Il contratto di associazione in partecipazione è regolamentato dal Libro V titolo VII del Codice Civile, con gli articoli dal 2549 al 2554. L’associante (l’imprenditore) «attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».

Le novità introdotte dalla riforma riguardano in particolare il caso in cui l’apporto dell’associato sia anche lavorativo (l’avverbio anche è importante perché indica che la norma riguarda sia gli associati il cui apporto è costituito dal solo lavoro sia quelli il cui apporto e misto, capitale e lavoro).

Il limite dei tre associati 

Secondo il comma 28 dell’articolo 1, come detto, gli associati non possono essere più di tre (indipendentemente dal numero degli associanti). E se questa soglia viene superata, l’assunzione a tempo indeterminato non scatta solo per il quarto contratto, ma per tutti quelli in essere.
Fanno eccezione i casi in cui l’associato sia legato all’associante da alcuni vincoli di parentela:
  • matrimonio;
  • parentela entro il terzo grado (figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni);
  • affinità entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati).
E fanno eccezione (in base al comma 29) anche alcuni contratti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma. Per la precisione, sono fatti salvi, «fino alla loro cessazione», i contratti in essere che, al 18 agosto 2012, erano «certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». Il riferimento è alle procedure di certificazione che, secondo la norma citata, possono riguardare una serie di tipologie contrattuali (oltre all’associazione in partecipazione, anche i  contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale a progetto) e che vanno attuate attraverso determinati organismi abilitati (direzioni del lavoro, enti bilaterali, università).

Partecipazione agli utili e rendicontazione

Scatta la trasformazione a tempo indeterminato anche quando il contratto diassociazione in partecipazione (sempre limitatamente ai casi in cui ci sia anche un apporto di lavoro) viene instaurato o attuato senza «un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare», oppure «senza consegna delrendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile». Secondo il citato articolo del codice civile, l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno».
L’assunzione con contratto dipendente scatta anche quando l’apporto di lavoro dell’associato non presenta «i requisiti di cui all‘articolo 69-bis, comma 2, lettera a), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», cioè quando non si tratta di un contributo lavorativo connotato «da competenze teoriche di grado elevatoacquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività».
Tutto questo sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che aveva sempre l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi prevedendo in caso di rapporti di associazione con apporto di lavoro, i requisiti diadeguate erogazioni ed effettiva partecipazione, che vengono più precisamente regolamentati dalle nuove norme previste dalla riforma.

Aliquote contributive

L’aliquota per la gestione separata dell’INPS viene alzata nella stessa misura delle collaborazioni a progetto: al pari al 33% nel 2018 (contro l’attuale 26,72%) per chi non è iscritto ad altre forme assicurative e al 24%, sempre al 2018 (dall’attuale 18%) per gli iscritti. 

martedì 4 settembre 2012

Google: brevetto per ricerche nei video

Fonte:  adginforma
La nuova frontiera della ricerca online: selezionare video in base agli oggetti in essi contenuti. Non è fantascienza, ma è quanto oggi è diventato possibile grazie a un nuovo brevetto depositato da Google. Si chiama "Automatic large scale video object recognition'", ovvero riconoscimento automatico su larga scala di oggetti presenti nei filmati. Applicando questa nuova tecnologia il sistema è in grado di trovare nei filmati postati online particolari oggetti presenti, dagli animali ai monumenti, e dare loro un nome, taggandoli. Tramite i tag diventa possibile fare delle ricerche tra i video non solo per titolo, ma anche in base a quanto riconosciuto automaticamente dal sistema. 

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

Speciale Riforma delle Professioni 2012: i punti salienti della liberalizzazione.


Fonte : CorriereInformazione
Commercialisti, geologi, avvocati, agronomi, ingegneri e notai. Molti sono gli ordini professionali coinvolti nel tentativo di riforma delle professioni con la Legge n.137 del 2012 

Ferragosto 2012 è una data da segnare nel calendario degli eventi più importanti di tutti gli ordini professionali presenti in Italia poiché è entrato in vigore il regolamento di riforma così come previsto nel D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella 

Una nota diffusa da Palazzo Chigi individua alcuni dei punti qualificanti della disciplina.
I soggetti interessati: il Regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011. 
Accesso ed esercizio dell’attività professionale: è garantita la libertà dell’accesso alle professioni regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina dell’esame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. 

Libera concorrenza e pubblicità informativa: la pubblicità informativa riguardante l’attività delle professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purchè funzionale all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 


Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, l’obbligo di assicurazione del professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L’obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive. 


Tirocinio e formazione del professionista: il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi. 


Al fine di assicurare la qualità della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini. 


IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

lunedì 3 settembre 2012

Agevolazioni in atto !

Bandi aperti

Ecco l'elenco di alcuni bandi aperti per finanziamenti destinati a imprese o a cittadini, gestiti da Sviluppo Lazio, dalle altre società del Gruppo e da altre istituzioni nazionali e locali. Per il quadro completo delle normative e per avere maggiori informazioni sulle leggi e i bandi aperti consulta il sito@gevolazio (www.agevolazio.it) o chiama i Numeri verdi InformaLazio (800 264 525) e InformaPOR (800 914 625, per i bandi POR FESR).
- Litorale, contributi per la valorizzazione turistica:  contributi a favore dei Comuni che intendano realizzare attività di promozione e valorizzazione turisticahttp://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=12&lpag=106
- Generazione lavoro - Incentivi alla creazione di impresa: la Regione Lazio incentiva l'autoimpiego di lavoratori sul territorio laziale, per progetti di start up d'impresa o progetti di partecipazioni in imprese già esistenti:  ATTENZIONE:   a fronte dell'elevato numero di richieste di contributo pervenute, comportante una previsione di spesa tale da determinare l'esaurimento delle risorse finanziarie programmate, è stata disposta la sospensione dell'Avviso pubblico: www.biclazio.it.
 - POR FESR Lazio 2007-2013: 4 nuovi bandi per progetti ad alto contenuto innovativo di Pmi e microimprese laziali. Presentazione delle domande per via telematica attraverso il sito di Filas:http://www.filas.it/Page.aspx?IDPage=197.
- POR FESR Lazio 2007-2013 - Fondo Capitale di rischio:  investimenti preferenziali a favore delle start up e delle imprese innovative. Per saperne di più: www.filas.itwww.porfesr.lazio.it.
- L.R. 10/06 - Fondo per il microcredito: sostegno a microimprese, crediti di emergenza a persone fisiche e  sostegno a persone sottoposte a esecuzione penale. Per saperne di più: http://www.microcredito.lazio.it/.
- Incentivi a favore degli Enti locali e degli altri datori di lavoro pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili (LSU). Prenotazione on line sul sitowww.incentivi.lazio.it (le domande sono accettate con riserva).
- L.R. 19/99 'Prestito d'onore': obiettivo della legge è favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Permette di avere supporto e assistenza nella fase di avvio dell'attività, concedendo fino a 30.000 euro di contributo-finanziamento. ATTENZIONE: in considerazione dell'insufficienza di fondi, per le domande presentate a partire dal 05/03/2009 sono sospesi i termini previsti per il completamento dell´iter valutativo, di cui all'art. 8.1 della DGR n. 1082 del 04/04/2000. Per tali progetti, l'istruttoria resterà pertanto sospesa fino ad espressa autorizzazione da parte della Regione Lazio. Vedi anche: www.biclazio.it.
- L.R. 2/85 - Assistenza tecnico-finanziaria a favore delle Pmi del Lazio: prevede interventi finanziari nel capitale di rischio delle Pmi operanti nei settori ad alta tecnologia e/o nella cosiddetta 'nuova economia'. Per saperne di più: www.filas.it.
- L.R. 32/97 - Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza - Taxi e di noleggio con conducente: contributi per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo e per l'installazione sul veicolo di radio di servizio, allestimenti speciali, divisori per la sicurezza. Per saperne di più: http://www.fidartlazio.it/artigiancredito.htm.

Eccellenza a Roma - Post in Evidenza

G7: Intervento della nostra Presidente

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