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domenica 27 ottobre 2013

Memoria corta, giustizia lenta, vergogna veloce




mercoledì 26 settembre 2012

Diritto informazione digitale. Esiste ancora? Il caso Ruta

di Deborah Bianchi - Fonte ADUC       
Carlo Ruta
Testate on line e registrazione. Chi deve fare cosa? Lo scenario della disciplina normativa in merito al giornalismo web risulta allo stato piuttosto confusa anche se la Cassazione sul Caso Ruta costituisce indubbiamente un faro illuminante.
Per i giornali online non esiste obbligo di registrazione. Di conseguenza non può essere contestato il reato di stampa clandestina. Lo chiarisce la Corte di Cassazione ponendo termine al «caso Ruta» e annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico «Accade in Sicilia». Il reato per cui era stato sanzionato è quello, omessa registrazione della pubblicazione, previsto dagli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948.
Le motivazioni della Cassazione n. 23230 della Terza sezione penale 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012) sono estremamente lineari:
da una parte si osserva che la disciplina sulla stampa cartacea non può essere applicata alla stampa digitale in quanto si tratta di due realtà assolutamente diverse;
dall’altra si osserva che non è ammesso estendere il reato di stampa clandestina al digitale in quanto si tratterebbe di un'interpretazione analogica in senso peggiorativo non consentita dai principi generali dell'ordinamento penale.
Questo significa dunque che non ogni giornale telematico ha l’obbligo di registrazione ma solo quelli che vogliano richiedere delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria. In quest’ultimo caso scatta la disciplina della legge n.62 del 2001 che dispone la registrazione. Nel 2003 poi arriva il Decreto Legislativo 70 sui servizi della Società dell’Informazione che rafforza questa disposizione con l’art. 7 secondo cui “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Ai giorni nostri ed esattamente con la legge 16 luglio 2012 n. 103 si torna di nuovo sull’argomento generando un po’ di confusione. Con il buon proposito di stabilire delle “semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni” si ingenera soltanto confusione in un ambito che già non è chiaro di per sé. La legge 103/2012 esenta dall’obbligo della registrazione le testate on line con ricavi annui inferiori a 100.000,00 euro che non abbiano fatto richiesta di provvidenze. Ciò significa implicitamente che la nuova norma introduce un obbligo di registrazione per tutti i quotidiani telematici con ricavi annui superiori ai 100.000,00 euro? 
E che dire dell’iniziativa FIEG “Repertorio Promopress” con cui si stabilisce una licenza a cui aderire se si vogliono utilizzare i contenuti editi dai principali editori di giornali? Coinvolgendo non solo il servizio di rassegna stampa ma anche tutti gli altri contenuti fruiti dai blog, dagli aggregatori di news e da altri servizi appartenenti alla sfera dell’informazione digitale.
Vogliamo ancora parlare delle pensate dei legislatori esteri? Penso al Governo tedesco che ha appena licenziato un disegno di legge per far pagare a Google News il diritto d’autore sui contenuti degli editori germanici. Il legislatore francese ha subito emulato. E se Google decidesse come ha già fatto nel caso dei giornali del Belgio che avevano tentato la stessa cosa, di non indicizzare più chi vuole essere pagato, che succederebbe? 

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lunedì 9 maggio 2011

Pensioni professionisti: illegittimo modificare calcolo e liquidazione

di Noemi Ricci
Cassazione: le Casse di Previdenza dei professionisti non possono modificare quote retributive e liquidazione della pensione, vige il principio del "pro rata".

Pensioni dei professionisti: due recenti sentenze della Corte della Cassazione (n.8847 e n.8848) ne chiariscono la corret­ta modalità di calcolo della quota retributiva da parte delle rispettive Casse di Previdenza: poiché vige l'obbligo di tenere conto del principio del "pro rata" nella loro liquidazione, modifiche al calcolo della pensione sono ritenute illegittime. Dunque la pensione maturata non può essere ritoccata da casse professionali ed enti previdenziali, neanche se necessario per mantenere l'equilibrio dell'ente o l'equità tra le generazioni. Ricordiamo che, in tema pensionistico, il Senato ha recentemente approvato la nuova normativa che permette alle Casse di portare dal 2% al 5% le aliquote del contributo integrativo, andando così a migliorare le future pensioni dei contribuenti.

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martedì 8 marzo 2011

Cassazione: parcheggi selvaggi? Scattano le manette se si impedisce l'uscita di altre auto. E' violenza privata.

Con la sentenza n. 7592 depositata il 28 febbraio 2011 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che può integrare il reato di violenza privato il comportamento dell'automobilista che, parcheggiando la propria automobile nel cortile del condominio senza dare spiegazioni, impedisce l'uscita degli altri veicoli.
La Corte ha stabilito che, in casi del genere, non rileva la circostanza che l'agente avesse smarrito le chiavi, non avendo questo fornito personalmente informazioni in merito allo smarrimento. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato a trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all'art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l'uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l'automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanare. In seguito alla condanna, l'uomo aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo, oltre all'intervenuta prescrizione, che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la circostanza dell'intenzionalità della sua condotta, dovuta allo smarrimento delle chiavi. La Corte di Cassazione accogliendo il motivo di ricorso in merito alla prescrizione, ha però rigettato il motivo attinente alle statuizioni civili della sentenza di merito, confermando il risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato. La Corte ha in sostanza ribadito che, essendo la sentenza della Corte d'Appello immune da vizi censurabili dalla Cassazione, senza l'intervenuta prescrizione del reato, l'agente avrebbe rischiato una condanna definitiva per violenza privata.
(Data: 01/03/2011 11.00.00 - Autore: Luisa Foti)

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lunedì 3 gennaio 2011

Utilizzo software pirata senza licenza: professionista assolto in Cassazione. Precedente importante?

La Suprema Corte non ha rinvenuto nella condotta dell’imputato, che ha fatto uso di software piratati, alcuno scopo commerciale o imprenditoriale. E la mancanza del bollino SIAE, nel caso specifico, è irrilevante.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di diritto d’autore, in particolare su quanto previsto e punito dall’articolo 171 bis della legge 633/41. Il comma 1 dell’articolo prevede la reclusione da sei a tre anni e una multa da 2.582 a 15.493 euro per chiunque duplichi programmi per elaboratore abusivamente e per trarne profitto. E per chi, allo stesso scopo, importa, distribuisce, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Sentenza della CassazioneLa Suprema Corte ha annullato la condanna a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa comminata in sede di merito nei confronti di un avvocato titolare e rappresentante di uno studio associato, accusato di detenzione di software privo del marchio SIAE. Secondo la sentenza n. 42429/10 emessa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, la detenzione di programmi senza licenza da parte del professionista non integra la fattispecie criminosa perché manca lo scopo commerciale o imprenditoriale sanzionato dalla norma, spiega il quotidiano di informazione giuridica DirittoeGiustizi@.
In base alla giurisprudenza comunitaria, inoltre, il giudice italiano deve disapplicare la norma che prevede la mancata apposizione del contrassegno SIAE come elemento costitutivo del reato per le condotte antecedenti al Dpcm 31/2009, prosegue la spiegazione. Il contrassegno SIAE è una specificazione tecnica della direttiva 98/38 CE in fatto di etichettatura dei prodotti. E quanto contestato al professionista è antecedente all’entrata in vigore del decreto.
L’unica ipotesi punita dall’articolo 171 bis della legge 633/41 per cui la mancanza del bollino SIAE risulta irrilevante, conclude DirittoeGiustizi@, è la condotta di chi duplica abusivamente i programmi per trarne profitto. Ma al legale rappresentate dello studio associato era contestata la mera detenzione a scopo imprenditoriale.
Autore: Andrea Galassi

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giovedì 16 dicembre 2010

Responsabilità del Condominio

Cass. n. 5539/97 (cosi’ Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).

In questo contesto, pertanto, e’ possibile trarne questa considerazione: il condominio quale custode dei beni comuni risponde dei danni procurati dagli stessi a titolo di responsabilita’ oggettiva. In sostanza gli si addossa un rischio per il solo fatto d’essere titolare di quelle parti dell’edificio. Per andare esente da responsabilita’, il condominio dovra’ dimostrare la presenza di un caso fortuito (ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile) che puo’ essere anche il fatto colpevole del danneggiato o di un terzo (si pensi al condomino che negligentemente intasa la condotta fognaria.

 
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giovedì 9 dicembre 2010

Condanna del privato per morte di un lavoratore nella propria abitazione

Cassazione, sentenza n. 42465

Scritto il 7 dicembre 2010 da Daria De Nesi ROMA - Depositata in cancelleria la sentenza n. 42465 con la quale la Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro le sentenze di primo e secondo grado che imputavano una pena di otto mesi per omicidio colposo al proprietario di un appartamento ritenuto responsabile della morte dell’operaio contattato per la pittura dei soffitti.La Cassazione conferma con questa sentenza che il proprietario, facendo svolgere l’attività in assenza di un direttore di lavori, risulta committente del lavoro e garante delle condizioni di salute e sicurezza, che nel caso specifico erano totalmente assenti. L’operaio doveva lavorare ad un altezza di circa tre metri ed era privo di casco, privo di imbragature e poggiava su un ponteggio improvvisato con assi inchiodate.Si imputa inoltre al proprietario la responsabilità di non aver verificato la preparazione e qualifica del lavoratore autonomo, il quale non è risultato iscritto ad alcun albo artigiano o alla camera di commercio. La Cassazione quindi conferma la condanna ad otto mesi di reclusione per omicidio colposo.La sentenza ribadisce il raggio di applicazione dell’ex D. Lgs. 626/94 che non si limitava ad occuparsi della tutela del lavoro subordinato, ma esplicava la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, così come cita l’Art. 7: «ART. 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.» Lavoro dipendente e lavoro autonomo in materia di norme anti-infortunio devono quindi essere equiparati. Il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza e nello specifico caso oggetto della sentenza è indubitabile per la suprema corte che l’adozione dellenecessarie misure di protezione, non richieste né fornite dal proprietario dell’appartamento, così come la mancata indagine sulla idoneità del lavoratore, avrebbero evitato l’incidente le cui responsabilità ricadono quindi sul proprietario/committente del lavoro. Per approfondire:
Corte di Cassazione, IV sezione penale - Sentenza nr. 42465/10
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Email inviata da Otj.it (IP: 77.43.72.50) il 09/12/2010 10.37.13

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domenica 3 ottobre 2010

Cassazione : non commette reato il direttore di rivista online che non controlla i contenuti.

Il Direttore di una rivita online non è penalmente responsabile ex art. 57 per i contenuti del sito internet che dirige posto che la norma si riferisce solo alla carta stampata e non anche ai contenuti diffusi via internet. La norma in questione infatti impone al direttore o vice-direttore di un periodico cartaceo (stampa periodica) di esercitare un controllo sui contenuti per impedire che attraverso il mezzo stampa siano commessi reati ma non esiste un'analoga previsione per le pubblicazioni online.  Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.35511/2010 Quinta sezione penale) che ha fatto notare come il termine "stampa", dal punto di vista normativo, non può che riferirsi a comunicazioni riprodotte tipograficamente. E poco importa che i contenuti internet siano in qualche modo anch'essi stampabili giacchè, in tal caso, è l'utilizzatore finale a decidere eventualmente se stampare o meno il contenuto online. Oltretutto - fa notare la Corte - non tutti i contenuti internet risultano stampabili come ad esempio i video. Non c'è dubbio insomma: secondo gli Ermellini la telematica è molto più eterogenea della stampa tradizionale e non vi può essere quindi una equiparazione.
(Data: 03/10/2010 11.00.00 - Autore: Roberto Cataldi).

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mercoledì 8 settembre 2010

Linea dura della Cassazione

Linea dura della Cassazione per chi perseguita il proprio ex con messaggi minacciosi anche su Facebook. La Sesta Sezione Penale ha confermato una custodia cautelare ai domiciliari, disposta dal Tribunale di Potenza, nei confronti di un ragazzo accusato di 'atti persecutori' (stalking) nei confronti della ex fidanzata, perchè, non rassegnato alla fine della relazione, le aveva scritto messaggi minacciosi sulla bacheca del social network, arrivando a postare anche un video di un rapporto sessuale avuto con lei. 

"Continui episodi di molestie, consistiti in telefonate, invii di sms, messaggi di posta elettronica e tramite Facebook, anche nell'ufficio dove lei lavorava" avevano portato il Tribunale di Lagonegro nel febbraio 2010 a disporre la custodia cautelare in carcere per l'uomo dopo la denuncia della ragazza.
In riforma del provvedimento, poi, il Tribunale di Potenza aveva tramutato il carcere in arresti domiciliari. L'amante, non rassegnato, aveva anche minacciato il nuovo compagno della ex spedendogli fotografie di rapporti sessuali della sua precedente relazione.
Invano l'indagato ha fatto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Potenza: i Supremi Giudici, infatti, con la sentenza n. 32404, hanno confermato il provvedimento ritenendo tali comportamenti "minacciosi e molesti" e "gravi indizi di colpevolezza" anche i messaggi su Facebook, che avevano creato nella vittima "uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite".
Qualche settimana fa la Cassazione si era pronunciata su un caso di molestie avvenute tramite mail. In questa sentenza, la Corte aveva articolato una distinzione tra molestie avvenute via telefono, da quelle avvenute attraverso la posta elettronica, ritenute meno gravi, mancando l'immediata interazione.

giovedì 4 marzo 2010

Sicurezza - La delega di funzione ed il potere di spesa. - Cassazione.

La Cassazione Penale, ribadisce il principio della effettività nel regime di delega in materia di sicurezza del lavoro.

L'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
La Cassazione - Cassazione penale, sez. III, (ud. 21 ottobre 2009) 20 novembre 2009, n. 44890, Pres. Petti, Rel. Fiale - torna a occuparsi di delega e di esercizio di fatto delle funzioni delegate per confermare un orientamento estremamente rigoroso sul punto, laddove la Suprema Corte ha ribadito che indipendentemente dalla delega a rilevare per l'attribuzione di responsabilità penali nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro è il principio di effettività, quindi, la valutazione nel caso concreto di "chi" abbia esercitato un determinato potere o di chi abbia effettivamente impartito un ordine, indipendentemente dal fatto che questo potere sia stato attribuito validamente o meno. Nel caso di specie è accaduto che venisse riconosciuta la responsabilità penale di un funzionario comunale, per l'infortunio occorso a un lavoratore il quale, incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera sul lungomare, era stato colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e da materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa. L'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, fra l'altro, che «la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente Valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate». La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza, rilevando che la circostanza addotta dall'imputato doveva ritenersi non rilevante ai fini dell'emissione di un giudizio di assoluzione. Infatti, ha osservato la Corte, «l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega». Questo orientamento ha ripreso altre recenti decisioni della Cassazione, tra cui Cassazione penale, sez. IV, 27 novembre 2008, n.48295, la quale ha osservato che il delegato che non sia posto in grado di adempiere alle funzioni delegategli deve necessariamente rifiutare la delega o richiedere che il delegante lo metta in condizioni di adempiere correttamente. La decisione è sostanzialmente condivisibile, poiché il principio di effettività costituisce un patrimonio ormai acquisito nel campo della legislazione prevenzionistica; ogni soggetto che, di fatto o di diritto, ricopre una posizione di garanzia ne è pienamente responsabile fino al momento in cui non dimostra di aver rappresentato al superiore gerarchico le eventuali carenze del sistema di sicurezza, compresa l'eventuale inadeguatezza dei poteri di spesa.
(Fonte. Ambiente e Sicurezza - Il sole 24 Ore)

lunedì 30 novembre 2009

RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

CASSAZIONE PENALE:
RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che a propria volta aveva confermato la condanna comminata dal Tribunale al dirigente comunale delegato dal Sindaco.
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890:
Responsabilità del delegato alla sicurezza).

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