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mercoledì 16 ottobre 2019

Rassegne Stampa: situazione ad oggi !

DIRITTO D’AUTORE NON APPLICABILE 
ALLE RASSEGNE STAMPA
Il 12 giugno 2019, con sentenza n. 3931/2019, la Corte d’Appello di Roma, rigettando l’appello di Fieg e Promopress contro la sentenza n. 816/2017 del 18 gennaio 2017, ha legittimato l’attività svolta da Data Stampa fin dal 1981. La richiesta di Fieg era di inibire l’attività dei rassegnatori, chiedendo loro inoltre un risarcimento danni per l’uso che i rassegnatori fanno dei loro articoli, ritenendo che anche alle rassegne stampa dovesse essere applicato il principio del diritto d’autore. La Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi in favore di Data Stampa, ha confermato “con forza” il principio della libera riproducibilità degli articoli di giornale nelle rassegne stampa. Ora le aspettative di Data Stampa sono riposte nel Parlamento, che potrebbe regolare la materia nell’ambito del riordino del settore dell’editoria affidato agli Stati Generali, il termine dei cui lavori è previsto intorno alla metà del prossimo mese di ottobre. Una vittoria che, dopo il successo ottenuto due anni e mezzo fa da Data Stampa nel primo grado di giudizio, ci spinge a guardare al futuro con rinnovata fiducia, nella ferma convinzione che la libertà d’impresa e d’informazione vada difesa sempre, contro ogni azione arbitraria posta in essere al di fuori di un quadro normativo certo. La posizione di Data Stampa al riguardo, giova ricordarlo, è sempre rimasta immutata: Data Stampa auspica che venga approvato un quadro normativo fatto di regole certe e rispettose delle legittime esigenze di tutti gli operatori del settore, e non imposte unilateralmente.

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venerdì 21 ottobre 2016

STUDIO LEGALE SALATA E ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Il giorno 19.10.2016, nella sezione pubblicazioni del sito www.studiosalata.eu l'Avv. Chiara Ingenito ha pubblicato un contributo informativo riguardante una rilevante pronuncia giurisprudenziale.

Avv. Chiara Ingenito
Si tratta della sentenza n. 18799/2016 con la quale la Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma ha condannato una donna a corrispondere all'ex marito la somma di trentamila euro a titolo di risarcimento per aver compromesso l'immagine dell'ex coniuge agli occhi dei figli.
Il 20.10.2016 l' Avv. Chiara Ingenito, dello Studio Legale Salata, è stata intervistata da alcune testate giornalistiche interessate alla vicenda giudiziaria ed agli effetti di una possibile diffusione dell'orientamento giurisprudenziale.
La notizia ha suscitato un notevole interesse mediatico tanto da essere stata divulgata sui portali internet delle maggiori testate giornalistiche, oltre che nelle edizioni cartacee, telegiornali e radio. Infatti la notizia è stata ripresa delle seguenti testate giornalistiche: Repubblica, ll Messaggero, Il Mattino, La Stampa, Il Corriere Adriatico, News Italiane, Il Corriere del Giorno, La Provincia Notizie, Diretta News, Il Corriere della Città, Alghero Città, Leggo, Il Gazzettino.it, Molisedoc, Il Giornale di Vicenza, La Gazzetta di Parma, GiustiziaNews.com e molte altre.  
Lo Studio Legale Salata esprime soddisfazione per l'interesse manifestato dalla stampa nei confronti dei contributi di approfondimento giuridico giornalmente presenti sul proprio sito internet e diffusi mediante la pagine Facebook “Studio Legale Salata”. Quanto occorso dimostra come il ruolo dell’avvocato nella società civile non sia limitato al contenzioso o alla consulenza, bensì come esso possa anche sollecitare e sensibilizzare l’opinione pubblica su argomenti d’interesse diffuso. 
Tale è infatti il rilievo riconosciuto da parte dei media verso le tematiche relative alla bigenitorialità e al primario diritto dei minori a conservare un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche nelle crisi di coppia.

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mercoledì 11 marzo 2015

BERLUSCONI:ASSOLTO UN CORNO !

La soddisfazione per la sentenza della Cassazione che ha confermato l’assoluzione di Silvio Berlusconi è durata solo pochi secondi. 
Che appagamento ci può dare una sentenza che, pur riconoscendo l’inconsistenza delle teorie accusatorie, sostenute dalla pubblica accusa, lascia comunque inalterati i danni che cinque anni di calvario mediatico-istituzionale hanno generato all’accusato e a un’intera Nazione?
Abbiamo mandato in giro per il mondo un leader oscurato dall’accusa infamante di essere un maniaco sessuale a caccia di bambine, abbiamo messo alla berlina un’intera Nazione, abbiamo reso talmente debole, la nostra figura internazionale da essere travolti da qualunque speculazione economica e diplomatica.
Mentre la speculazione mondiale si apprestava ad approfittare di questo momento di sbandamento, molti Italiani brindavano a ogni notizia che indeboliva la posizione di Silvio Berlusconi, alcuni perché al sicuro da conseguenze economiche altri semplicemente per superficialità o faziosa ignoranza.
In effetti, per molti la crisi non era un grande problema, durante le crisi c’è sempre chi si arricchisce, gli speculatori, i protetti, delinquenti, strozzini e banche.
I problemi sorgono per le persone oneste, per quelli che non vivono di accoglienza pelosa, di cooperative fittizie, di prebende politiche e appalti truccati, e per gli onesti è stata una tragedia, case senza più valore ma super tassate, cartelle esattoriali impazzite, servizi pubblici sempre più scadenti o assenti e su tutto, la mano nera di Equitalia che mira ormai ai beni immobili, dei volgari eurini non gliene frega niente.
Assolto un corno.
Purtroppo per troppi Italiani, più interessati alla lotta politica, con qualunque mezzo, piuttosto che all’interesse primario della Nazione, sputtanare l’odiato cavaliere nero non aveva prezzo, peccato, però, che tutti gli Italiani, anche i peggiori nemici di Berlusconi, hanno pagato, insieme con lui, le conseguenze di questo ben architettato castello accusatorio … a dire il vero proprio tutti, tutti, no.
In realtà gli unici vincitori di questa storia, tutta Italiota, sono coloro che hanno contribuito, animosamente, alla costruzione del castello accusatorio dal quale sono scaturiti gli anni di barbarie ai quali abbiamo assistito.
Qualche magistrato ha fatto carriera, qualche giornale ha aumentato la tiratura, qualche giornalista è diventato direttore, qualche saltimbanco si è potuto spacciare per comico di grande levatura, senza considerare l’audience dei programmi spargi spazzatura.
Assolto un corno !
Le accuse indirizzate contro l’ultimo Presidente del Consiglio, eletto con elezioni democratiche, la condanna l’avevano già prodotta, una condanna che Berlusconi ha pagato in solido con la parte sana del Paese.
Tra la gioia dei detrattori dell’odiato cavaliere, siamo stati pian piano emarginati dalle decisioni dell’eurozona, siamo stati, di fatto, commissariati e con il “giochino” dello spread costretti a consegnare il Paese a Napolitano e compagni, lasciando decidere alla Troika chi doveva governarci.
Assolto un corno.
Che assolto e assolto, ha subito la peggiore condanna: ha dovuto consegnarsi e consegnarci a Mario Monti, ha dovuto assecondare il piano Merkel-Napolitano.
Assolto un corno !
Qui gli unici assolti sono i Giudici che hanno incardinato il processo e che come al solito, non solo non avranno alcuna conseguenza, ma continueranno indisturbati a fare carriera.

Giorgio Terzo Catalano

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venerdì 14 febbraio 2014

La Corte di Giustizia segna un passo importante sul tema della responsabilità per linking

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una decisione resa qualche minuto fa nel caso Svensson è tornata ad interrogarsi su conformazione e limiti della comunicazione al pubblico e sull'estensione possibile dei diritti di privativa riconoscibili a soggetti che rendono disponibili sul web opere protette. 

Infatti, secondo i giudici europei, quando il sito web o il contenuto linkato sia ad accesso libero (si pensi a contenuti di siti di informazione o anche a contenuti audiovisivi accessibili liberamente sul web) non è possibile sostenere che il sito che ospita il link prenda di mira un “pubblico nuovo” rispetto a quello considerato dal titolare dei diritti.

Quindi secondo la Corte di Lussemburgo non è richiesta l’autorizzazione del titolare del sito o del contenuto linkato nel caso in cui quest’ultimo sia ad accesso libero. Tale autorizzazione rimane necessaria allorquando il contenuto sia fornito in abbonamento e/o protetto da specifiche misure tecnologiche di protezione. 

di Marco Bellezza - Senior associate Portolano Cavallo Studio legale - Articolo Completo QUI ! 

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domenica 2 febbraio 2014

Processo Meredith, bufera sul giudice. Csm e Anm: inopportune le sue frasi. Gli avvocati di Sollecito: si riapre tutto.

Esplode la polemica dopo l'intervista del giudice Nencini al Messaggero. 
Giulia Bongiorno e Luca Maori
Annullamento della sentenza di condanna e intervento disciplinare sul magistrato. L’intervista al Messaggero di Alessandro Nencini, il presidente della Corte di Assise di Appello di Firenze che ha condannato Raffaele Sollecito e Amanda Knox per il delitto di Meredith Kercher, ha offerto un assist non da poco agli avvocati della difesa. Per Giulia Bongiorno e Luca Maori, legali di Raffaele, è «gravissimo ed inaccettabile» il fatto che Nencini «abbia commentato pubblicamente quanto accaduto nella camera di consiglio e si sia spinto a criticare la strategia difensiva di Sollecito». 

Fonte: IL MESSAGGERO - Articolo Completo QUI !

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giovedì 5 dicembre 2013

Legge elettorale, bocciato il Porcellum Consulta: "Ora tocca al Parlamento"

Il premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze, i due punti più contestati, sono illegittimi. "Il Parlamento - ricorda la Consulta - può sempre approvare nuove leggi elettorali". La sentenza sarà efficace dopo la pubblicazione delle motivazioni.
La Corte Costituzionale ha bocciato il cosiddetto Porcellum. I giudici hanno ritenuto incostituzionali due punti della contestata legge elettorale: il premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze. In pratica, per la Corte sono illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia sia le liste bloccate.
Legge elettorale, bocciato il Porcellum Consulta: "Ora tocca al Parlamento". 
"Sentenza efficace dopo pubblicazione" - Le motivazioni del pronunciamento "saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici", ha spiegato la Corte Costituzionale per la quale "resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali". 

Fonte: TGCOM24 - Articolo Completo QUI !

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venerdì 30 agosto 2013

Diritti Mediaset, Berlusconi: «Sentenza allucinante e fondata sul nulla»

Diritti Mediaset, Berlusconi: «Sentenza allucinante e fondata sul nulla»
«Se qualcuno pensa di eliminare con un voto il leader del primo partito, ossia il sottoscritto, a causa di un sentenza allucinante e fondata sul nulla, allora si sarebbe davanti ad una ferita profonda della democrazia». Lo ha detto poco fa Silvio Berlusconi a Studio Aperto. «Credo che milioni di italiani non lo permetterebbero», ha aggiunto.
Berlusconi ha poi invitato il governo ad agire: «Ora serve una scossa in positivo oppure saremo inchiodati ad una tendenza recessiva - ha affermato -. O riprendiamo a correre o rischiamo di pagare un prezzo altissimo alla crisi». «Il Paese ha problemi molto gravi -ha aggiunto - e occorre massimo impegno da parte di tutti». 

mercoledì 8 maggio 2013

IL TAR DEL LAZIO SCHIANTA EQUITALIA: LE CARTELLE SONO TUTTE NULLE! (E NON E' UNO SCHERZO)

«Le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.»
«La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.»
«Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge secondo logiche clientelari. A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano neanche la qualifica di funzionari e neanche quelli che sono stati retrocessi alla nona qualifica funzionale (i quadri). Così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.»
(Sintesi della sentenza Tar Lazio n. 6884).
Ed ora veniamo ai commenti di esperti e operatori del settore.
767 funzionari di Equitalia su 1146 sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti nulli. Ma non è dato sapere chi siano. Motivi di sicurezza. Una delicatezza che non è stata usata per gli italiani e i loro conti correnti, ormai obbligatori per tutti per questioni di tracciabilità del denaro. Si, il nostro!In nome del principio di trasparenza, voluto dalla stessa Costituzione Equitalia sarà costretta a pubblicare i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione del tributo, a differenza di quanto dichiarato precedentemente dall'ente che motivava la sua scelta con motivi di sicurezza. Il caso nasce dopo la richiesta, da parte di un contribuente, di conoscere il nome del funzionario che si occupava della sua pratica, per poter meglio valutare la sua strategia di difesa ed è in parallelo con quello di 767 dirigenti dello stesso ente la cui nomina è avvenuta attraverso procedure non corrette e quindi è stata decretata come nulla. La particolarità della questione nasce proprio dal fatto che questo piccolo esercito di funzionari è entrato a far parte della “famiglia” di Equitalia (una sorta di famiglia Adams ma completamente antipatica), senza attraversare l’iter classico per l’assunzione del personale, ovvero niente concorso né graduatorie pre esistenti. Nessun controllo, nessuna documentazione. Una ingiustizia per il cittadino il quale deve presentare, da adesso, una serie di scartoffie firmate anche da genitori e parenti in caso di regali particolarmente costosi oppure di prestiti che, in periodo di crisi, siamo sempre più spesso a chiedere, a tutto discapito di una “normale” dignità umana che diventa sempre più rara. (trendonline).
Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”. Il terremoto è stato sollevato dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all'assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio [1]. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia. La Randaccio ha da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale e invita tutti i cittadini a ricorrere contro questo vizio di nullità. 
In pratica:
Secondo l’esposto presentato dalla dott.ssa Randaccio, tutti gli accertamenti fatti da Equitalia ma che provengono da ruoli trasmessi dalle Agenzie delle Entrate, in quanto firmati da personale privo della qualifica di dirigente, sono nulli all'origine, così come sono nulle tutte le attività di Equitalia.
Fonte: rischio calcolato e altri.

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giovedì 9 dicembre 2010

Condanna del privato per morte di un lavoratore nella propria abitazione

Cassazione, sentenza n. 42465

Scritto il 7 dicembre 2010 da Daria De Nesi ROMA - Depositata in cancelleria la sentenza n. 42465 con la quale la Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro le sentenze di primo e secondo grado che imputavano una pena di otto mesi per omicidio colposo al proprietario di un appartamento ritenuto responsabile della morte dell’operaio contattato per la pittura dei soffitti.La Cassazione conferma con questa sentenza che il proprietario, facendo svolgere l’attività in assenza di un direttore di lavori, risulta committente del lavoro e garante delle condizioni di salute e sicurezza, che nel caso specifico erano totalmente assenti. L’operaio doveva lavorare ad un altezza di circa tre metri ed era privo di casco, privo di imbragature e poggiava su un ponteggio improvvisato con assi inchiodate.Si imputa inoltre al proprietario la responsabilità di non aver verificato la preparazione e qualifica del lavoratore autonomo, il quale non è risultato iscritto ad alcun albo artigiano o alla camera di commercio. La Cassazione quindi conferma la condanna ad otto mesi di reclusione per omicidio colposo.La sentenza ribadisce il raggio di applicazione dell’ex D. Lgs. 626/94 che non si limitava ad occuparsi della tutela del lavoro subordinato, ma esplicava la sua funzione anche al di là del lavoro dipendente, così come cita l’Art. 7: «ART. 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.» Lavoro dipendente e lavoro autonomo in materia di norme anti-infortunio devono quindi essere equiparati. Il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza e nello specifico caso oggetto della sentenza è indubitabile per la suprema corte che l’adozione dellenecessarie misure di protezione, non richieste né fornite dal proprietario dell’appartamento, così come la mancata indagine sulla idoneità del lavoratore, avrebbero evitato l’incidente le cui responsabilità ricadono quindi sul proprietario/committente del lavoro. Per approfondire:
Corte di Cassazione, IV sezione penale - Sentenza nr. 42465/10
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Email inviata da Otj.it (IP: 77.43.72.50) il 09/12/2010 10.37.13

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