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martedì
mercoledì
I proprietari di box o negozi hanno sempre l’obbligo di pagare i lavori di manutenzione del tetto dell’edificio?
Tutti i condomini partecipano alle spese comuni. Venendo al merito della questione, il giudice ha ribadito come le spese di manutenzione del tetto o del lastrico di copertura dell’edificio condominale debbano suddividersi tra tutti i condomini, compresi proprietari di box, negozi, ecc., secondo i millesimi di proprietà. Le spese necessarie alla conservazione delle parti comuni dello stabile condominiale, destinate a proteggerlo dagli agenti atmosferici, sono infatti disciplinate dall’art. 1123 c.c. primo comma. Ad esse non sono applicabili quindi i commi 2 e 3, i quali invece regolano le spese relative a cose comuni suscettibili di essere destinate al servizio dei condomini in misura diversa, o al godimento di alcuni soltanto dei condomini.
Condominio Web - Articolo Completo e Sentenza QUI !
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1927.ashx
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sabato
Sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio
Condominio |
L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile, in base al quale il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, è stato modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 2012 n.220 n.220/2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17.12.2012 n.293 e in vigore entro sei mesi dall'avvenuta pubblicazione) che stabilisce “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Fonte: Il Sole24ORE
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martedì
CONDOMINIO: "svolta" storica, la riforma è Legge
Fonte: Il Sole 24 ORE
La riforma del condominio è legge. La commissione Giustizia del Senato ha approvato oggi la nuova disciplina del condominio. Il provvedimento, varato in sede deliberante, attende la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale". Vediamo in sintesi le principali innovazioni.
- La figura dell'amministratore - Molte le novità, a cominciare dalla figura dell'amministratore, che resterà in carica due anni e che dovrà rispondere a secondo precisi requisiti "di formazione e onorabilità". L'amministratore, inoltre, su richiesta dell'assemblea, dovrà stipulare una speciale polizza assicurativa a tutela dai rischi derivanti dalla professione svolta. A sostenerne le spese sarà il condominio.
- Articolo Completo
mercoledì
Successo per REINNOVATION FORUM
Successo per REINNOVATION FORUM, la tavola rotonda dedicata all’evoluzione del settore immobiliare e condominiale, organizzata dal COPIT, Comitato Parlamentari per l’Innovazione Tecnologica e dal gruppo Sinteg - Servizi Immobiliari Integrati, che si è svolta nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini, alla Camera dei Deputati, Mercoledì 18 luglio.
Parola d’ordine della mattinata, moderata dalla giornalista Adriana Apicella, direttore responsabile di Sinteg News è stata Innovazione che ha legato, gli uni con gli altri, gli interessanti interventi seguiti fino alla fine da una platea attentissima. Relatori sono stati il prof. Stefano Bellintani, docente del Politecnico di Milano (dipartimento BEST) ricercatore ed esperto di problematiche relative all’innovazione tecnologica per gli edifici, il prof. Cristiano Ciappei, ordinario di Strategia e Valore di Impresa e direttore del Laboratorio di Real Estate Facoltà di Economia dell’Università di Firenze, il prof. Francesco Suraci, docente di progettazione Esecutiva per la Manutenzione Edilizia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il prof. Stefano Paneforte, docente Gestione Risorse Umane dell’Università di Tor Vergata, l’avv. Fabrizio Vedana, vice direttore generale Unione Fiduciaria SpA, l’on. Lino Duilio, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e primo firmatario della riforma condominiale, l’on. Mario Tassone, presidente onorario COPIT, Luca Bensaia, presidente Manager Immobiliare, Sergio Gaglianese vicepresidente Gesticond e vicepresidente Sinteg, Mario Caputi, amministratore Italia Immobili, Francesco Di Castri, presidente Sinteg.
Tema caldo della giornata la riforma condominiale.
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA
giovedì
Responsabilità del Condominio
Cass. n. 5539/97 (cosi’ Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).
In questo contesto, pertanto, e’ possibile trarne questa considerazione: il condominio quale custode dei beni comuni risponde dei danni procurati dagli stessi a titolo di responsabilita’ oggettiva. In sostanza gli si addossa un rischio per il solo fatto d’essere titolare di quelle parti dell’edificio. Per andare esente da responsabilita’, il condominio dovra’ dimostrare la presenza di un caso fortuito (ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile) che puo’ essere anche il fatto colpevole del danneggiato o di un terzo (si pensi al condomino che negligentemente intasa la condotta fognaria.
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In questo contesto, pertanto, e’ possibile trarne questa considerazione: il condominio quale custode dei beni comuni risponde dei danni procurati dagli stessi a titolo di responsabilita’ oggettiva. In sostanza gli si addossa un rischio per il solo fatto d’essere titolare di quelle parti dell’edificio. Per andare esente da responsabilita’, il condominio dovra’ dimostrare la presenza di un caso fortuito (ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile) che puo’ essere anche il fatto colpevole del danneggiato o di un terzo (si pensi al condomino che negligentemente intasa la condotta fognaria.
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