La Suprema Corte non ha rinvenuto nella condotta dell’imputato, che ha fatto uso di software piratati, alcuno scopo commerciale o imprenditoriale. E la mancanza del bollino SIAE, nel caso specifico, è irrilevante.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di diritto d’autore, in particolare su quanto previsto e punito dall’articolo 171 bis della legge 633/41. Il comma 1 dell’articolo prevede la reclusione da sei a tre anni e una multa da 2.582 a 15.493 euro per chiunque duplichi programmi per elaboratore abusivamente e per trarne profitto. E per chi, allo stesso scopo, importa, distribuisce, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Sentenza della CassazioneLa Suprema Corte ha annullato la condanna a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa comminata in sede di merito nei confronti di un avvocato titolare e rappresentante di uno studio associato, accusato di detenzione di software privo del marchio SIAE. Secondo la sentenza n. 42429/10 emessa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, la detenzione di programmi senza licenza da parte del professionista non integra la fattispecie criminosa perché manca lo scopo commerciale o imprenditoriale sanzionato dalla norma, spiega il quotidiano di informazione giuridica DirittoeGiustizi@.
In base alla giurisprudenza comunitaria, inoltre, il giudice italiano deve disapplicare la norma che prevede la mancata apposizione del contrassegno SIAE come elemento costitutivo del reato per le condotte antecedenti al Dpcm 31/2009, prosegue la spiegazione. Il contrassegno SIAE è una specificazione tecnica della direttiva 98/38 CE in fatto di etichettatura dei prodotti. E quanto contestato al professionista è antecedente all’entrata in vigore del decreto.
L’unica ipotesi punita dall’articolo 171 bis della legge 633/41 per cui la mancanza del bollino SIAE risulta irrilevante, conclude DirittoeGiustizi@, è la condotta di chi duplica abusivamente i programmi per trarne profitto. Ma al legale rappresentate dello studio associato era contestata la mera detenzione a scopo imprenditoriale.
Autore: Andrea Galassi
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