mercoledì 26 settembre 2012

Diritto informazione digitale. Esiste ancora? Il caso Ruta

di Deborah Bianchi - Fonte ADUC       
Carlo Ruta
Testate on line e registrazione. Chi deve fare cosa? Lo scenario della disciplina normativa in merito al giornalismo web risulta allo stato piuttosto confusa anche se la Cassazione sul Caso Ruta costituisce indubbiamente un faro illuminante.
Per i giornali online non esiste obbligo di registrazione. Di conseguenza non può essere contestato il reato di stampa clandestina. Lo chiarisce la Corte di Cassazione ponendo termine al «caso Ruta» e annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico «Accade in Sicilia». Il reato per cui era stato sanzionato è quello, omessa registrazione della pubblicazione, previsto dagli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948.
Le motivazioni della Cassazione n. 23230 della Terza sezione penale 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012) sono estremamente lineari:
da una parte si osserva che la disciplina sulla stampa cartacea non può essere applicata alla stampa digitale in quanto si tratta di due realtà assolutamente diverse;
dall’altra si osserva che non è ammesso estendere il reato di stampa clandestina al digitale in quanto si tratterebbe di un'interpretazione analogica in senso peggiorativo non consentita dai principi generali dell'ordinamento penale.
Questo significa dunque che non ogni giornale telematico ha l’obbligo di registrazione ma solo quelli che vogliano richiedere delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria. In quest’ultimo caso scatta la disciplina della legge n.62 del 2001 che dispone la registrazione. Nel 2003 poi arriva il Decreto Legislativo 70 sui servizi della Società dell’Informazione che rafforza questa disposizione con l’art. 7 secondo cui “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Ai giorni nostri ed esattamente con la legge 16 luglio 2012 n. 103 si torna di nuovo sull’argomento generando un po’ di confusione. Con il buon proposito di stabilire delle “semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni” si ingenera soltanto confusione in un ambito che già non è chiaro di per sé. La legge 103/2012 esenta dall’obbligo della registrazione le testate on line con ricavi annui inferiori a 100.000,00 euro che non abbiano fatto richiesta di provvidenze. Ciò significa implicitamente che la nuova norma introduce un obbligo di registrazione per tutti i quotidiani telematici con ricavi annui superiori ai 100.000,00 euro? 
E che dire dell’iniziativa FIEG “Repertorio Promopress” con cui si stabilisce una licenza a cui aderire se si vogliono utilizzare i contenuti editi dai principali editori di giornali? Coinvolgendo non solo il servizio di rassegna stampa ma anche tutti gli altri contenuti fruiti dai blog, dagli aggregatori di news e da altri servizi appartenenti alla sfera dell’informazione digitale.
Vogliamo ancora parlare delle pensate dei legislatori esteri? Penso al Governo tedesco che ha appena licenziato un disegno di legge per far pagare a Google News il diritto d’autore sui contenuti degli editori germanici. Il legislatore francese ha subito emulato. E se Google decidesse come ha già fatto nel caso dei giornali del Belgio che avevano tentato la stessa cosa, di non indicizzare più chi vuole essere pagato, che succederebbe? 

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

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