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domenica 2 febbraio 2014

NEWS: Prime Pagine di Oggi !




lunedì 26 agosto 2013

Come in Italia stampa e magistratura impongono una dittatura nel nome della democrazia

di Giorgio Fenzi

L'analisi deve sostanzialmente partire dai media.
I giornali che detengono l'80% dei lettori, sono di proprietà e comandati dal potere finanziario di questo paese, partendo dalle banche sino ad arrivare alle più ricche famiglie italiane, es: De Benedetti Della Valle, Agnelli e altri, con orientamento SINISTRA CENTRO

I giornali che sono schierati verso i partiti politici di CENTRO DESTRA il restante 20%.

Per le TV è ancora peggio, perché anche se le quote delle reti televisive potrebbero essere suddivise in modo più omogeneo considerando la divisione partitica delle reti di stato, le reti Mediaset covano molti giornalisti e commentatori che non sono certo di centro destra, ma di sinistra centro, quindi paradossalmente siamo alle stesse percentuali della carta stampata.

I giornalisti del FATTO QUOTIDIANO e di altre testate come LA REPUBBLICA e IL CORRIERE DELLA SERA per elencarne alcune,le più importanti, sono diventate un braccio armato, armato di una parola e una penna al servizio dei loro capi controllori, evidenziati in una parte cospicua della magistratura che paradossalmente si fa chiamare Magistratura Democratica, come se bastasse far riferimento alla parola democratica per essere democratici, come se le azioni e i comportamenti fossero poco importanti per determinare chi e cosa è democratico.

Tutto questo per controllare le menti di quel 80 % di lettori e ascoltatori.

OBIETTIVO: Conquistare consenso delle menti del popolo Italiano pronunciando alcune parole chiave che hanno un unico intento, quello di rendere puro e sacro chi le pronuncia:

PREGIUDICATO - CONDANNATO - INQUISITO.

Sopratutto se sentenziate nel nome della legge, che alcuni magistrati deliberano senza l'ombra della PROVA, ho un vago ricordo, una volta esisteva la Prova per condannare un soggetto inquisito.

Intendiamoci, queste parole dovrebbero consacrare qualsiasi fiamma democratica se non fossero usate da poteri assoluti, che da servitori delle stato si sono trasformati in lobby parassitarie con benefit, vitalizi e stipendi da veri regnanti, indipendenti da tutto e da tutti gli altri poteri, trasformando un potere di servizio in un potere di stampo dittatoriale.

Premesso che nessun politico e bello bravo e buono, anzi spesso ha qualche scheletro nell'armadio, e sin qui è chiaro a chiunque, e premesso anche che le parole sopra riportate hanno un valore giuridico importante per la società, capovolgendone i significati veri, camuffano il disegno eversivo al popolo, che deve trovar difficile vedere, capire, ragionare, in questo modo, oltretutto, se accecato da una luce fortissima che porta il nome di virus dell'ODIO, il disegno trova un suo compimento. 

Fonte: Io Amo l'Italia

www.studiostampa.com

mercoledì 7 novembre 2012

Normativa Italiana (Leggi, Decreti e Regolamenti)

Legge 24 luglio 2012, n. 103
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

(GU n.168 del 20-7-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto-legge: 

mercoledì 26 settembre 2012

Diritto informazione digitale. Esiste ancora? Il caso Ruta

di Deborah Bianchi - Fonte ADUC       
Carlo Ruta
Testate on line e registrazione. Chi deve fare cosa? Lo scenario della disciplina normativa in merito al giornalismo web risulta allo stato piuttosto confusa anche se la Cassazione sul Caso Ruta costituisce indubbiamente un faro illuminante.
Per i giornali online non esiste obbligo di registrazione. Di conseguenza non può essere contestato il reato di stampa clandestina. Lo chiarisce la Corte di Cassazione ponendo termine al «caso Ruta» e annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico «Accade in Sicilia». Il reato per cui era stato sanzionato è quello, omessa registrazione della pubblicazione, previsto dagli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948.
Le motivazioni della Cassazione n. 23230 della Terza sezione penale 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012) sono estremamente lineari:
da una parte si osserva che la disciplina sulla stampa cartacea non può essere applicata alla stampa digitale in quanto si tratta di due realtà assolutamente diverse;
dall’altra si osserva che non è ammesso estendere il reato di stampa clandestina al digitale in quanto si tratterebbe di un'interpretazione analogica in senso peggiorativo non consentita dai principi generali dell'ordinamento penale.
Questo significa dunque che non ogni giornale telematico ha l’obbligo di registrazione ma solo quelli che vogliano richiedere delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria. In quest’ultimo caso scatta la disciplina della legge n.62 del 2001 che dispone la registrazione. Nel 2003 poi arriva il Decreto Legislativo 70 sui servizi della Società dell’Informazione che rafforza questa disposizione con l’art. 7 secondo cui “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Ai giorni nostri ed esattamente con la legge 16 luglio 2012 n. 103 si torna di nuovo sull’argomento generando un po’ di confusione. Con il buon proposito di stabilire delle “semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni” si ingenera soltanto confusione in un ambito che già non è chiaro di per sé. La legge 103/2012 esenta dall’obbligo della registrazione le testate on line con ricavi annui inferiori a 100.000,00 euro che non abbiano fatto richiesta di provvidenze. Ciò significa implicitamente che la nuova norma introduce un obbligo di registrazione per tutti i quotidiani telematici con ricavi annui superiori ai 100.000,00 euro? 
E che dire dell’iniziativa FIEG “Repertorio Promopress” con cui si stabilisce una licenza a cui aderire se si vogliono utilizzare i contenuti editi dai principali editori di giornali? Coinvolgendo non solo il servizio di rassegna stampa ma anche tutti gli altri contenuti fruiti dai blog, dagli aggregatori di news e da altri servizi appartenenti alla sfera dell’informazione digitale.
Vogliamo ancora parlare delle pensate dei legislatori esteri? Penso al Governo tedesco che ha appena licenziato un disegno di legge per far pagare a Google News il diritto d’autore sui contenuti degli editori germanici. Il legislatore francese ha subito emulato. E se Google decidesse come ha già fatto nel caso dei giornali del Belgio che avevano tentato la stessa cosa, di non indicizzare più chi vuole essere pagato, che succederebbe? 

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