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sabato 12 maggio 2012

Gestione separata INPS: chiarimenti su rivalsa al 4% per Professionisti.



Rivalsa al 4% opzionale per tutti i professionisti con Gestione separata ma il pagamento dei contributi è un obbligo, anche per gli autonomi che appartengono a uno studio associato: i chiarimenti INPS.

A fronte dei dubbi sulla corretta applicazione della maggiorazione del 4%, ovvero la rivalsa (articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662) per gli iscritti alla Gestione separata, l’INPS ha fornito chiarimenti con il messaggio n. 7751. La principale precisazione sulla rivalsa al 4% in caso di Gestione previdenziale separata riguarda i professionisti che appartengono ad uno studio associato. Fondamentalmente, il professionista membro di uno studio associato ha diritto alla rivalsa del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi, «ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione, a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa», si legge nel messaggio. 
Il chiarimento riguarda quindi l’addebito al 4% dei compensi lordi da parte dei soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo anche in forma associata, che «sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi».
I professionisti autonomi possono quindi addebitare ai committenti la rivalsa al 4% del contributo INPS ma la maggiorazione addebitata in fattura ed acquisita a titolo definitivo, precisa l’INPS, rappresenta un’opzione non un obbligo. In questo senso la rivalsa costituisce «oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato». L’INPS ricorda poi che la rivalsa al 4% riguarda tutti professionisti, senza distinzioni di aliquota contributiva, sia iscritti alla Gestione Separata, che ad altra Cassa professionale autonoma, o titolari di trattamento pensionistico. Ai fini del calcolo, la rivalsa fa riferimento ai compensi lordi e, a differenza di quanto avviene per il reddito netto di lavoro autonomo, per la sua applicazione non è previsto un massimale.
Fonte: INPS – Messaggio n. 7751

giovedì 16 febbraio 2012

Operativo da marzo il Fondo rotativo Kyoto per il risparmio energetico

Riferimento normativo: Comunicato, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Dal 1° marzo 2012 sarà operativo il Fondo rotativo per l'applicazione del protocollo di Kyoto.
Lo strumento, istituito dalla Legge Finanziaria 2007 presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), prevede la concessione di finanziamenti agevolati ad un tasso dello 0,5% per le piccole e medie imprese, enti pubblici e privati, per interventi volti a ridurre le immissioni dei gas a effetto serra - Co2, in attuazione del Protocollo di Kyoto, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro.
Sono previste misure a sostegno della climatizzazione degli edifici, delle varie fonti rinnovabili, quali eolico, idroelettrico, fotovoltaico, termico a biomassa, microcogenerazione, sostituzione di motori elettrici e protossido di azoto. Sono invece riservate ad enti pubblici le misure a sostegno della cogenerazione, solare termico e involucro edilizio. E' possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo.
Sono destinatari del fondo le imprese di tutte le dimensioni, le persone fisiche, le persone giuridiche private quali associazioni e fondazioni, i soggetti pubblici in genere e i condominii.
Il finanziamento è concesso fino alla misura massima del 70% delle spese ammissibili, quota che raggiunge il 90% in caso di enti pubblici.
Per quanto riguarda le imprese, l'agevolazione è concessa in regime de minimis.
Sono finanziabili i costi di progettazione di sistema, compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica, e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi; tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili. Inoltre, sono ammissibili i costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e i costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della Misura usi finali, i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili. Infine, è possibile finanziare i costi di installazione, compresi avviamento e collaudo. Sono esclusi i costi di esercizio, quali, ad esempio, personale, combustibili e manutenzione ordinaria.
Le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato sono quelle approvate con D.M. 25 novembre 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Per rendere operativo il Fondo si attende, dunque, solo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Circolare applicativa.

martedì 31 gennaio 2012

Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

E' stato pubblicato l'avviso pubblico INAIL 2011 perrichiedere gli incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è sensibilizzare le imprese ad attuareinterventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presentando progetti di investimento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Si tratta di un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto per un minino di 5.000 euro fino ad un massimo di 100.000 euro. Possono presentare la domanda le  imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Per l'anno 2011 l'INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

La domanda va inviata tramite una procedura informatica sul sito INAIL sezione Punto Cliente entro il 7 marzo 2012 . E' possibile consultare un manuale per l'utilizzo della procedura on line.

A partire dal 14 marzo 2012 sarà pubblicato sul sito INAIL l’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate. 

mercoledì 20 luglio 2011

Servizi INPS: incasso esecutivo senza cartella esattoriale Equitalia.

Partiti i primi avvisi INPS di addebito esecutivo in virtù del decreto legge 78, abbandonando lo strumento della cartella esattoriale Equitalia: attenzione alle regole, pena la nullità dell'avviso.
Servizi INPS non solo online ma anche per posta o "di persona": purtoppo, infatti, sono state consegnate e partite, ed ora arrivate, le prime notifiche di incasso esecutivo indirizzate ad aziende e soggetti debitori dell'Ente, che si avvale dunque della misura introdotta con la manovra estiva (decreto legge n.78).
Con il nuovo meccanismo, si datto si abbandona lo strumento della cartella esattoriale, passando alla notifica dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Validità notifica di incasso esecutivo.
I primi avvisi sono stati inviati lo scorso 20 giugno nei confronti di imprese e altri contribuenti che risultano debitori nei confronti dell'INPS. Tuttavia, è bene verificare alcuni punti dell'avviso per stabilirne la validità. Innanzitutto devono essere presenti il corretto codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzione ed eventuali interessi, e l'indicazione dell'agente della riscossione competente.
Inoltre deve essere chiaramente scritto che gli importi oggetto dell'avviso sono dovuti entro 60 giorni dalla notifica, che deve avvenire da parte di messi abilitati, e cioè personale del Comune o degli agenti della Polizia Municipale.
In ogni caso, la notifica - che può avvenire anche attraverso raccomandata con avviso di ricevimento - continua ad essere anticipata dal cosiddetto avviso bonario, come precisato dall'INPS nella circolare n. 168/2010.In questo caso il debitore può regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni, riparando al danno od eventualmente presentando ricorso in caso di importo già pagato.
Fonte: INPS

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

martedì 14 settembre 2010

Contributi alle imprese !

Con il programma AR.CO, le micro e piccole imprese dell'artigianato e del commercio/turismo possono richiedere contributi finalizzati all’inserimento occupazionale e/o per la trasformazione di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il Ministero ha prorogato il bando al 30 luglio 2011. Per informazioni chiama l'800.016213. Il Ministero ha prorogato il Programma AR.CO. fino al 30 luglio 2011 e ha rifinanziato l'avviso pubblico per le sole assunzioni con ulteriori 10 milioni di euro, pertanto l'avviso rimarrà aperto fino al 31 marzo 2011 secondo le specifiche dell'avviso pubblicato il 30.12.2009 - salvo esaurimento delle risorse disponibili - con il meccanismo attualmente in essere (ex graduatoria nazionale a scorrimento senza priorità regionale).
Si fa presente che le domande presentate dopo il 31 Agosto 2010 saranno valutate solo a seguito e subordinatamente alla completa definizione dell’iter amministrativo del Decreto Direttoriale di integrazione delle risorse e ai relativi controlli da parte degli Enti preposti (anche Corte dei Conti).
A tal proposito sul portale di Italia Lavoro, nella sezione "Notizie" del portale aziendale, è stata pubblicata una news sulle nuove risorse disponibili per l'erogazione di contributi finalizzati all'inserimento occupazionale, mentre nell'area programmi trovate le necessarie informazioni e specifiche di programma.
Ecco le specifiche del programma:
l'iniziativa AR.CO. è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato da Italia Lavoro con il coinvolgimento delle principali associazioni dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e del Commercio/Turismo (Confcommercio e Confesercenti).
Obiettivo del Programma è quello di favorire lo sviluppo territoriale sostenibile e determinare un reale aumento dei livelli di occupazione attraverso azioni specifiche rivolte alle micro e piccole imprese dei settori coinvolti: Artigianato (obiettivo: 1.700 nuovi assunti) e Commercio/Turismo (obiettivo: 1.700 nuovi assunti).
Il Ministero tramite il Programma AR.CO., rende disponibili due tipologie di incentivi mediante un sistema di avvisi pubblici a sportello pubblicati in data 30 dicembre 09 su GU:
contributi a favore di micro e piccole imprese dell’artigianato e del commercio/turismo finalizzati all’inserimento occupazionale (tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato) e/o alla trasformazione di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno (importo max erogabile per ciascuna assunzione a tempo pieno e indeterminato: € 5.000,00; importo max erogabile per impresa richiedente: € 25.000,00). Il bonus occupazionale potrà essere richiesto per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o assunzioni con contratto di apprendistato. Tra le finalità del contributo occupazione vi è anche la trasformazione dei contratti a termine e/o di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale come da legenda:
5.000,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno;
3.750,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett);
3.000,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 h/sett);
3.500,00 € per ogni assunzione con contratto di apprendistato.
contributi finalizzati a promuovere la competitività delle Pmi del settore artigianato e commercio/Turismo, attraverso servizi di assistenza tecnica/consulenza specialistica della durata massima di tre mesi (importo max erogabile per azienda: € 5.000,00). Per i contributi relativi a servizi di assistenza tecnica/consulenza specialistica è prevista una fase di valutazione delle richieste presentate da parte degli esperti di Italia Lavoro).
Soggetti Ammissibili
Possono presentare candidature per i contributi per assunzione e assistenza tecnica e/o consulenza specialistica le seguenti tipologie di micro e piccole imprese:
le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (art. 5 L. 443/85), in forma singola o associata (consorzi) come definite dalla legge 443/85, la cui attività sia riferita ai codici ATECO riportati nella tabella allegata all’avviso (Tab. 1);
le imprese del settore Commercio (turismo) iscritte al registro imprese della CCIAA la cui attività sia riferita ai codici ATECO riportati negli Avvisi;
I contributi in oggetto:sono cumulabili con ulteriori aiuti statali secondo termini e modalità indicate nell’articolo 8 del D.P.C.M. 3 giugno 20095. Non sono in ogni caso cumulabili con altri contributi relativi a servizi di assistenza tecnica e/o consulenza specialistica erogati a partire dal 01/01/2006 da Italia Lavoro S.p.A. per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della stessa impresa e per la medesima tipologia di consulenza.
Le imprese interessate a richiedere i contributi possono presentare le domande esclusivamente on line, attraverso il sito di Programma www.arco.italialavoro.it.
Leggi l'avviso pubblico allegato.
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ar.co._avviso_pubblico_assunzioni_29122009

martedì 23 marzo 2010

Dal Ministero del Lavoro contributi per le PMI di commercio e artigianato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di sostenere, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.a., le Pmi italiane del commercio e dell'artigianato. Obiettivi dei contributi sono l'inserimento occupazionale, l'assistenza tecnica/consulenza specialistica ed il sostegno alla creazione d'impresa.
In particolare, per quel che riguarda la consulenza specialistica e l'assistenza tecnica a favore di micro e piccole imprese dell'artigianato e del commercio (turismo), i contributi hanno lo scopo di promuovere la competitività delle Pmi, attraverso servizi di consulenza specialistica della durata massima di tre mesi da realizzare successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione. L'importo complessivo disponibile per il presente avviso è di 5 milioni di euro. Il contributo che potrà essere concesso ad ogni impresa sarà pari al 75% del valore della consulenza al netto dell'Iva, fino a un massimo di 5 mila euro, al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e/o società di consulenza .
La domanda per la richiesta del contributo finalizzato all'assistenza tecnica/consulenza specialistica potrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 01/02/2010 e non oltre il 30/06/2010, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito di programma http://www.arco.italialavoro.it/.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line, attraverso il sistema informativo di Programma all'indirizzo http://www.arco.italialavoro.it/.

Eccellenza a Roma - Post in Evidenza

G7: Intervento della nostra Presidente

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