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mercoledì 5 settembre 2012

Riforma del lavoro, l’Associazione in Partecipazione

Fonte PMI
La riforma del lavoro salva le piccole realtà fino a tre associati: sopra questo limite, scatta l'assunzione a tempo indeterminato. L'eccezione dei parenti e dei contratti certificati. 
Ecco le modifiche. 
Riforma del lavoro:
novità sull'Associazione in Partecipazione
In un’azienda il numero degli associati in partecipazionecon apporto di lavoro non può essere superiore a tre. E quando il contratto di associazione in partecipazionenon rispetta questi limiti, tutti gli associati diventano automaticamente dipendenti a tempo indeterminato.
Lo prevede la riforma del lavoro in tema di contratti di associazione in partecipazione, riforma che fa scattare il tempo indeterminato anche nei casi in cui non vengono rispettate le norme sulla partecipazione agli utili o quelle sulla rendicontazione previste dal codice civile.
In sostanza, c’è una stretta orientata a rafforzare le regole contro i comportamenti elusivi.
Ci sono una serie di deroghe che riguardano alcuni contratti in essere prima della riforma (quelli certificati), e i rapporti di parentela. Le nuove norme sono contenute nei commi dal 28 al 31 dell’articolo 1 della riforma del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92). Vediamo esattamente cosa prevedono.
Il contratto di associazione in partecipazione è regolamentato dal Libro V titolo VII del Codice Civile, con gli articoli dal 2549 al 2554. L’associante (l’imprenditore) «attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».

Le novità introdotte dalla riforma riguardano in particolare il caso in cui l’apporto dell’associato sia anche lavorativo (l’avverbio anche è importante perché indica che la norma riguarda sia gli associati il cui apporto è costituito dal solo lavoro sia quelli il cui apporto e misto, capitale e lavoro).

Il limite dei tre associati 

Secondo il comma 28 dell’articolo 1, come detto, gli associati non possono essere più di tre (indipendentemente dal numero degli associanti). E se questa soglia viene superata, l’assunzione a tempo indeterminato non scatta solo per il quarto contratto, ma per tutti quelli in essere.
Fanno eccezione i casi in cui l’associato sia legato all’associante da alcuni vincoli di parentela:
  • matrimonio;
  • parentela entro il terzo grado (figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni);
  • affinità entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati).
E fanno eccezione (in base al comma 29) anche alcuni contratti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma. Per la precisione, sono fatti salvi, «fino alla loro cessazione», i contratti in essere che, al 18 agosto 2012, erano «certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». Il riferimento è alle procedure di certificazione che, secondo la norma citata, possono riguardare una serie di tipologie contrattuali (oltre all’associazione in partecipazione, anche i  contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale a progetto) e che vanno attuate attraverso determinati organismi abilitati (direzioni del lavoro, enti bilaterali, università).

Partecipazione agli utili e rendicontazione

Scatta la trasformazione a tempo indeterminato anche quando il contratto diassociazione in partecipazione (sempre limitatamente ai casi in cui ci sia anche un apporto di lavoro) viene instaurato o attuato senza «un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare», oppure «senza consegna delrendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile». Secondo il citato articolo del codice civile, l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno».
L’assunzione con contratto dipendente scatta anche quando l’apporto di lavoro dell’associato non presenta «i requisiti di cui all‘articolo 69-bis, comma 2, lettera a), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», cioè quando non si tratta di un contributo lavorativo connotato «da competenze teoriche di grado elevatoacquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività».
Tutto questo sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che aveva sempre l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi prevedendo in caso di rapporti di associazione con apporto di lavoro, i requisiti diadeguate erogazioni ed effettiva partecipazione, che vengono più precisamente regolamentati dalle nuove norme previste dalla riforma.

Aliquote contributive

L’aliquota per la gestione separata dell’INPS viene alzata nella stessa misura delle collaborazioni a progetto: al pari al 33% nel 2018 (contro l’attuale 26,72%) per chi non è iscritto ad altre forme assicurative e al 24%, sempre al 2018 (dall’attuale 18%) per gli iscritti. 

martedì 4 settembre 2012

Speciale Riforma delle Professioni 2012: i punti salienti della liberalizzazione.


Fonte : CorriereInformazione
Commercialisti, geologi, avvocati, agronomi, ingegneri e notai. Molti sono gli ordini professionali coinvolti nel tentativo di riforma delle professioni con la Legge n.137 del 2012 

Ferragosto 2012 è una data da segnare nel calendario degli eventi più importanti di tutti gli ordini professionali presenti in Italia poiché è entrato in vigore il regolamento di riforma così come previsto nel D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella 

Una nota diffusa da Palazzo Chigi individua alcuni dei punti qualificanti della disciplina.
I soggetti interessati: il Regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011. 
Accesso ed esercizio dell’attività professionale: è garantita la libertà dell’accesso alle professioni regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina dell’esame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. 

Libera concorrenza e pubblicità informativa: la pubblicità informativa riguardante l’attività delle professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purchè funzionale all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 


Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, l’obbligo di assicurazione del professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L’obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive. 


Tirocinio e formazione del professionista: il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi. 


Al fine di assicurare la qualità della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini. 


IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

giovedì 1 dicembre 2011

LAVORO, SCILIPOTI (MRN): DEMOCRAZIA SOSPESA "I SINDACATI VOGLIONO FARE POLITICA".

QUANDO I SINDACATI VOGLIONO FARE POLITICA DIRETTA, LA POLITICA HA FALLITO. Crisi della politica, ma di quale politica, di quella fatta da vecchi concetti e vecchi uomini ?
Quando i lavoratori non si sentono più rappresentati in Parlamemto da quei partiti che tradizionalmente dovevano farlo, è giusto che le associazioni di categoria scendano in campo in prima persona a tutela degli interessi rappresentati. Questo è quanto ritiene l'On. Domenico Scilipoti, Segretario Nazionale del Movimento Responsabilità Nazionale. Oggi, in Parlamento, a questo governo delle banche e dei vecchi poteri, che per definizione e principio non possono fare gli interessi dei lavoratori, bensi delle aziende che muovono grossi capitali, vi è una sola opposizione; quella che al voto di fiducia si è schierata contro.
A questo punto ritengo che la FIOM, scendendo in campo in prima persona, possa direttamente cambiare gli equilibri alle prossime elezioni politiche, l'unica perplessità, che da anni mi attanaglia, è quella di vedere la stessa gente rimescolata all'interno delle stesse organizzazoni. Quindi mi chiedo, continua ancora l'On.Scilipoti, "se non ha funzionato prima come può con le stesse persone e per di più con aggiunta dei vecchi della politica, funzionare ora ?" E' necessario un rinnovamento, va dato spazio ai giovani, così come stiamo attuando, con particolare rilievo ai lavoratori, nel nostro Movimento Responsabilità Nazionale.
E' vero che oggi, in Parlamento, i partiti che dovevano tutelare gli interessi dei lavoratori, in particolar modo in quelle aree del sud dove il lavoro scarseggia, si sono coesi con i vecchi poteri accanto alle banche e sulle geometrie del potere partitico. Come si può elevare il pil di una nazione se proprio la parte più importante, ovvero i lavoratori, non sono tutelati ed incentivati ?
L'On. Scilipoti aggiunge, inoltre, di aver sempre sostenuto e tutelato i diritti dei lavoratori sin dalla sua nascita politica, a prescindere dal colore politico di appartenenza e condivide pienamente la scelta fatta dalla FIOM di scendere in campo a difesa dei lavoratori, essendo questo non un tema di destra o di sinistra, ma un tema sociale e di sviluppo del Paese.
"Ho votato No a questo governo delle banche e dei vecchi poteri e rimango da sempre a fianco del popolo e dei lavoratori, oggi ancor di più all'interno del Parlamento con la forza dell'opposizione".
Il lavoro è un valore e va tutelato con ogni mezzo!

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

venerdì 16 settembre 2011

Stage aziendali: tutte le nuove regole.

di Barbara Weisz
Stretta in manovra finanziaria su stage e tirocini: il Ministero chiarisce che disoccupati e studenti possono continuare con le vecchie regole.
Le nuove regole su tirocini e stage aziendali previste dalla manovra finanziaria bis riguardano solo quelli formativi e di orientamento (disciplinati su scala nazionale): per quelli di reinserimento di disoccupati o per i cosiddetti tirocini curriculari (previsti cioè da percorsi di studio di Università o scuole di formazione e destinati agli studenti), valgono le vecchie normative (disciplinati a livello regionale). La precisazione è contenuta nella circolare n.24/2011 del Ministero del Lavoro, che fornisce tutta una serie di chiarimenti sull'Articolo 11 della manovra finanziaria.
L'art. 11 stabilisce che gli stage in azienda di neo-laureati o diplomati, non possano durare più di sei mesi (proroghe comprese), e che possano essere applicati solo nei 12 mesi successivi al titolo di studio.
I "tirocini formativi e di orientamento", che sono quindi gli unici a cui si applica questa norma (lo chiarisce esplicitamente la circolare), sono quelli «disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997», i quali «sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione scuola-lavoro».
Esclusi.
Il Ministero specifica che la norma in manovra finanziaria non riguarda invece i tirocini di reinserimento e inserimento al lavoro di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e nemmeno altre esperienze a favore di inoccupati».
E ancora, risultano esclusi dalle nuove norme i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio universitari o di istituti scolastici» oppure «altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione». In questo caso, però, lo stage deve essere promosso da un'università o istituto di formazione universitario che rilasci titoli accademici, da un'istituzione scolastica che rilasci titoli di studio con valore legale, da un centro di formazione convenzionato con Regione o Provincia. I destinatari devono essere studenti iscritti e il tirocinio deve avvenire «all'interno del periodo di frequenza».
La norma non riguarda i periodi di praticantato previsti dagli ordini professionali.
Applicabilità.
Un'altra precisazione del ministro riguarda la non reatroattività della legge. La norma non si applica quindi agli stage iniziati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto, che quindi «potranno proseguire in base alla vecchia normativa».
Quindi, in caso di controllo, il personale ispettivo deve verificare la tipologia del tirocinio e la sua legittimità, anche alla luce della normativa regionale vigente. In caso di irregolarità, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata e applicare le relative sanzioni.
Infine il Ministero rispondendo alle critiche delle Regioni (che hanno anche sollevato questione di incostituzionalità), sottolinea che «la competenza esclusiva delle regioni nella regolamentazione dei tirocini" resta salva, ma aggiunge che «solo poche regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia» e spiega che il Governo si pone «il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento», ma «nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni, che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia».

Fonte: Ministero del Lavoro

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

martedì 8 febbraio 2011

Incentivi imprese: contributi e fonti disponibili

di Alessandro Vinciarelli
Ecco i finanziamenti disponibili al momento per le piccole aziende, in attesa della riforma degli incentivi alle imprese che snellisca anche la burocrazia che grava sulle Pmi.
Alle imprese italiane mancano liquidità e facile accesso ai finanziamenti pubblici, in attesa della riforma degli incentivi nazionali alle imprese e le iniziative in atto non stanno fornendo il giusto contributo: burocrazia e oneri, che allontanano le Pmi dall'ottenimento dei fondi richiesti, finiscono per spegnere le speranze di troppe piccole aziende.
La riforma degli incentivi pubblici, annunciata dal ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani dovrebbe dunque semplificare procedure e norme, favorendo al contempo strumenti di applicazione immediata, come i voucher per le imprese.
Quali le misure da sfruttare oggi? Per il momento gli incentivi disponibili - che passano per Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - si riferiscono all'auto-imprenditorialità e l'auto-impiego per favorire l'occupazione, prevedendo contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
A questi si aggiungono le azioni per l'industrializzazione delle aree in crisi, agli investimenti per l'innovazione e quelli a beneficio dei progetti ad alto valore tecnologico.
In questo contesto da evidenziare anche le agevolazioni previste dal FIT (Fondo per l'innovazione tecnologica) e gli incentivi FAR (Fondo agevolazioni per la ricerca) per la ricerca industriale.
Infine, i provvedimenti operativi a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle Pmi, ormai datati 2008, per lo sviluppo e il consolidamento nei mercati extra UE.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

lunedì 30 novembre 2009

RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

CASSAZIONE PENALE:
RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che a propria volta aveva confermato la condanna comminata dal Tribunale al dirigente comunale delegato dal Sindaco.
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890:
Responsabilità del delegato alla sicurezza).

Eccellenza a Roma - Post in Evidenza

Una informazione che ritengo di dover diffondere.

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