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mercoledì

TeleMarketing "Selvaggio" Privacy e Certificazioni.

Chiamate pubblicitarie, commerciali (telemarketing), per ricerche di mercato

L'art.130 del codice della privacy tratta l'argomento facendo distinzione tra le chiamate "automatiche" (con voce registrata) e quelle con operatore.
Per le prime occorre sempre il consenso preventivo dell'utente/abbonato. Stessa cosa per i messaggi promozionali che giungano per email, telefax, sms, mms.
Le chiamate telefoniche fatte con operatore utilizzando i numeri pubblicati negli elenchi abbonati sono invece libere, "grazie" alle modifiche apportate al codice dal Dl 135/09 divenuto legge 166/09. In questi casi per non riceverle si deve manifestare il proprio dissenso iscrivendosi nel cosiddetto "registro delle opposizioni", che pero' a tutt'oggi non e' attivo in attesa di un decreto.
Sono sempre e comunque vietate le comunicazioni pubblicitarie o promozionali fatte camuffando l'intento o la propria identita' o non fornendo un recapito per esercitare tutti i diritti previsti dal codice della privacy e dalle altre leggi in materia.
(vedere codice del consumo per gli acquisti a distanza ed il recesso, per esempio).
QUI articoli di approfondimento sul TeleMarketing e sul registro delle opposizioni.

Lo Studio Service di G.Bertollini è specializzato nella
Redazione del DPS (Privacy) e Certificazioni di Qualità, inclusa la Sicurezza sul Lavoro.

martedì

ePrivacy, Commissione Ue contro l’Italia

La Commissione ha avviato un procedimento nei confronti dell’Italia per mancata osservanza delle norme europee in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche (ePrivacy). In base alla normativa comunitaria, infatti, gli Stati dell’Unione devono garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati sugli scopi dell’elenco e che l’uso a fini commerciali dei dati personali ivi contenuti sia subordinato al loro consenso. In Italia, però, queste norme non sono state osservate. Si sono infatti costituite delle banche dati per le televendite ricavate da pubblici elenchi di abbonati e agli interessati non è stato chiesto il consenso per l’uso di queste informazioni. L’uso di queste banche dati era autorizzato dalla legge italiana n.14 del 27 febbraio 2009 fino al 31 dicembre scorso ed è stato prorogato di ulteriori sei mesi. “È preoccupante constatare - sostiene Viviane Reding, commissaria europea alle telecomunicazioni - che non solo l’Italia non ha recepito nel proprio ordinamento interno le disposizioni previste dalla direttiva sulla ePrivacy, ma anche che le autorità italiane hanno prorogato la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. È nostro compito garantire che tutti gli stati dell’Unione rispettino le norme comunitarie, in modo che i cittadini si sentano sicuri nel mercato unico delle telecomunicazioni e siano informati dell’uso che viene fatto dei loro dati personali”.
La Commissione ha quindi inviato al Bel Paese una lettera di costituzione in mora, prima fase di un procedimento di infrazione. Ora l’Italia ha due mesi per rispondere. In assenza di risposta, o se le osservazioni presentate non saranno soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di formulare un parere motivato. Se nemmeno in questo caso l’Italia dovesse ottemperare agli obblighi che le incombono in virtù del diritto dell’Unione europea, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia

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