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I CONTENUTI DELLA NUOVA LEGGE TUTELA DO E IG

Il nuovo decreto legislativo su «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» modifica la legge 164 del 1992 in particolare - come si legge nella premessa - «per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova Ocm vino», ma anche «per tenere conto delle attuali esigenze degli operatori e delle nuove sfide dei mercati».
In particolare, il nuovo decreto legislativo mira ai seguenti obiettivi: preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e di indicazione geografica; ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (che sarà anche pressoché dimezzato nei suoi componenti, passando da 40 a 18); assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il ministero delle politiche agricole e le regioni; individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli, con la novità annunciata dal ministro Zaia dello Sportello unico; rivedere il sistema dei controlli e sanzionatorio. In particolare, i controlli saranno affidati ad Enti terzi e non più agli stessi Consorzi.
Le novità principali sono negli articoli 3, 12, 13 e 14.
L'articolo tre (classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) sottolinea che, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della legge 164/1992 e pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane 'Denominazione di Origine controllata e garantita' (Docg), 'Denominazione di origine controllata' (Doc) e 'Indicazione geografica tipica' (Igt) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.
L'articolo 12 (Schedario viticolo) introduce una sostanziale semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori attraverso la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti Do-elenco vigne Igt) con l'unico strumento dello Schedario viticolo comunque gestiti dalle Regioni.
Nell'articolo 13 (Controlli e vigilanza) si dispone che il controllo delle denominazioni protette e indicazioni geografiche viene affidato per la totalità delle sue fasi ad un unico soggetto, individuato dai produttori della Do e/o Ig e che sarà l'unico titolato all'attività di controllo.
L'articolo 14 (modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti) prevede infine un'unica denuncia di produzione annuale che annulla l'attuale decuplicazione della denuncia delle uve Do e Igt alle competenti Camere di Commercio.

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