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lunedì 4 febbraio 2013

È in Gazzetta Ufficiale la Riforma delle Professioni non organizzate in Ordini o Collegi: ecco cosa cambia dal 10 febbraio 2013.

di Francesca Vinciarelli - 1 febbraio 2013 - Fonte PMI

La nuova legge sulle professioni
non regolamentate.
Professioni non regolamentate: via alla riforma. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n.22 del 26 gennaio 2013) la Legge n. 4 del 14.01.2013 contenente “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.
L’entrata in vigore della Riforma delle Professioni non regolamentate da Ordini o Collegi è prevista per il 10 febbraio 2013. (Articolo Completo).

www.studiostampa.com

sabato 19 gennaio 2013

Riforma forense in “Gazzetta”: il calendario dell’attuazione

Giuseppe Sileci (Guida al Diritto) - Fonte Il Sole 24ORE
La legge 31 dicembre 2012 n. 247, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013. Decorsi i canonici quindici giorni dalla data di pubblicazione, però, non tutte le norme saranno applicabili. Anzi, gli interpreti dovranno risolvere un vero rompicapo perché molte delle disposizioni rimarranno sospese fino a quando non saranno stati approvati i regolamenti previsti dalla medesima legge.

L’ANALISI DELLA RIFORMA ARTICOLO PER ARTICOLO 


martedì 25 settembre 2012

Riforma pensioni dei Professionisti: le novità per ogni categoria

Casse di previdenza private: come cambiano le pensioni dei professionisti in termini di età pensionabile e contributi minimi, le novità e l'entrata in vigore categoria per categoria.
di Noemi Ricci - Fonte PMI 
Anche per tanti professionisti italiani si alza l’età per andare in pensione e si riduce l’ammontare dell’assegno. Le Casse previdenziali private di 10 categorie professionali  hanno infatti effettuato i test per la gestione dei bilanci, obbligatori dopo l’entrata in vigore della Riforma  Fornero: di conseguenza cambiano le regole sulle pensioni geometri e ragionieri, ingegneri e architetti, avvocati e consulenti del lavoro, notai e farmacisti, giornalisti, medici e veterinari.
Le Casse previdenziali
stanno effettuando i test
per la gestione dei bilanci
Per molti di essi scattano gli adeguamenti alla nuova disciplina applicata ai dipendenti.
Approfondimenti - Cosa cambia con la Riforma delle Pensioni
Per alcune categorie professionali sono in arrivo pensioni sicure ma con età pensionabile più elevata  (notai a 75 anni, giornalisti a 65…) e sistema contributivo pro rata, il che significa assegni pensionistici più bassi.
Leggi anche - Riforma pensioni: dal 2012 sistema contributivo pro rata
Vediamo in quale misura ci si adeguerà al sistema contributivo introdotto dalla Riforma Fornero, categoria per categoria.
Ragionieri
Per i nati dal 1 gennaio 1963 (iscritti alla Cnpr) l’età pensionabile scatta dopo i 68 anni e 40 anni di contributi versati. Il contributo soggettivo è del 15% e l’assegno è calcolato con il sistema contributivo.
Ingegneri e Architetti
Improbabile il salvataggio dal contributivo pro rata per ingegneri e architetti per i quali la pensione sarà calcolata con un sistema contributivo a ripartizione e potranno andare in pensione a 70 anni con un contributo soggettivo del 14,5% e 35 anni contributivi minimi.
Avvocati
Per gli iscritti alla Cassa Forense la pensione arriverà a 70 anni con un minimo di 35 anni contributivi e un versamento del contributo soggettivo del 15%. Il contributivo pro rata entrerà a regime dal 2021, fino ad allora si andrà avanti con un sistema retributivo misto sostenibile, calcolato sull’intera vita lavorativa e con aliquota unica di rendimento basata sulla speranza di vita.
Notai
I notai, destinati a crescere come effetto del decreto liberalizzazioni, contano su un patrimonio totale della Cassa del Notariato pari a 1.397 milioni di euro. I notai andranno in pensione a 75 anni, 67 in caso di pensione di anzianità in caso di 30 anni di esercizio effettivo della professione. Il contributo soggettivo è del 40% del repertorio notarile e l’ammontare della pensione sarà proporzionale agli anni di esercizio, quindi dello stesso importo per tutti i notai con stessi anni di anzianità.
Per approfondimenti - Gli effetti delle liberalizzazioni su notai e avvocati
Commercialisti
Per i commercialisti l’età pensionabile verrà portata da 61 a 70 anni in caso l’iscrizione sia avvenuta prima del 2004, con un minimo di 22-33 anni contributivi. La pensione verrà calcolata con un sistema misto.
Per gli iscritti successivamente al 2004 l’età pensionabile verrà portata a 62 anni con 5 anni di contributivi minimi e si passerà al sistema contributivo.
Consulenti del lavoro
Per i consulenti del lavoro l’età pensionabile è stata portata a 70 anni con 5 anni di contributi minimi. Si potrà andare in pensione anticipata a 60 anni con un minimo di 40 annualità di contributi. I calcolo dell’assegno avverrà con sistema contributivo pro rata a partire dall’anno successivo all’approvazione ministeriale.
Giornalisti
I giornalisti iscritti all’Inpgi sono 52.386 (7.303 pensionati), 34.335 con gestione separata.
I giornalisti vanno in pensione a 65 anni. I dipendenti andranno in pensione con il contributivo corretto, un contributo soggettivo del 23,28% e 35 gli anni di contributi minimi; i professionisti con un contributo del 10% più il 2% integrativo, 20 annualità e contributivo puro.
Farmacisti
In pensione si va a  68 anni dal 1° gennaio 2013 per gli iscritti all’Enpaf, con un contributo soggettivo di 4.150 euro e 30 anni contributivi minimi.
Geometri
I geometri vanno in pensione a 67 anni con il pro rata (calcolo con sistema contributivo) e dal 2019 a 60 anni con il contributivo (calcolo con sistema retributivo), dovranno versare un contributo tra il 15% ed il 5% integrativo e avere 35 anni contributivi minimi.
Medici
Dal 2018 Medici ed odontoiatri andranno in pensione a 68 anni, con un contributo soggettivo che varia tra il 19,5% ed il 33 %. I contributi minimi sono di 35 anni (30 dopo la laurea) con 62 anni di età. Nessun limite di età con 42 anni di contributi. Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo indiretto, ovvero retributivo sui redditi totali della vita lavorativa.
Veterinari
I veterinari (scritti all’Enpav)  andranno in pensione a 68 anni a partire dal 2033, a 62 anni con la pensione di anzianità, con un soggettivo del 22% e 35 annualità contributive minime. Il calcolo avviene con sistema retributivo basato sulla media di 35 anni di redditi professionali.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

mercoledì 5 settembre 2012

Riforma del lavoro, l’Associazione in Partecipazione

Fonte PMI
La riforma del lavoro salva le piccole realtà fino a tre associati: sopra questo limite, scatta l'assunzione a tempo indeterminato. L'eccezione dei parenti e dei contratti certificati. 
Ecco le modifiche. 
Riforma del lavoro:
novità sull'Associazione in Partecipazione
In un’azienda il numero degli associati in partecipazionecon apporto di lavoro non può essere superiore a tre. E quando il contratto di associazione in partecipazionenon rispetta questi limiti, tutti gli associati diventano automaticamente dipendenti a tempo indeterminato.
Lo prevede la riforma del lavoro in tema di contratti di associazione in partecipazione, riforma che fa scattare il tempo indeterminato anche nei casi in cui non vengono rispettate le norme sulla partecipazione agli utili o quelle sulla rendicontazione previste dal codice civile.
In sostanza, c’è una stretta orientata a rafforzare le regole contro i comportamenti elusivi.
Ci sono una serie di deroghe che riguardano alcuni contratti in essere prima della riforma (quelli certificati), e i rapporti di parentela. Le nuove norme sono contenute nei commi dal 28 al 31 dell’articolo 1 della riforma del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92). Vediamo esattamente cosa prevedono.
Il contratto di associazione in partecipazione è regolamentato dal Libro V titolo VII del Codice Civile, con gli articoli dal 2549 al 2554. L’associante (l’imprenditore) «attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto».

Le novità introdotte dalla riforma riguardano in particolare il caso in cui l’apporto dell’associato sia anche lavorativo (l’avverbio anche è importante perché indica che la norma riguarda sia gli associati il cui apporto è costituito dal solo lavoro sia quelli il cui apporto e misto, capitale e lavoro).

Il limite dei tre associati 

Secondo il comma 28 dell’articolo 1, come detto, gli associati non possono essere più di tre (indipendentemente dal numero degli associanti). E se questa soglia viene superata, l’assunzione a tempo indeterminato non scatta solo per il quarto contratto, ma per tutti quelli in essere.
Fanno eccezione i casi in cui l’associato sia legato all’associante da alcuni vincoli di parentela:
  • matrimonio;
  • parentela entro il terzo grado (figli e genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni, nipoti e zii, bisnipoti e bisnonni);
  • affinità entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati).
E fanno eccezione (in base al comma 29) anche alcuni contratti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma. Per la precisione, sono fatti salvi, «fino alla loro cessazione», i contratti in essere che, al 18 agosto 2012, erano «certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». Il riferimento è alle procedure di certificazione che, secondo la norma citata, possono riguardare una serie di tipologie contrattuali (oltre all’associazione in partecipazione, anche i  contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale a progetto) e che vanno attuate attraverso determinati organismi abilitati (direzioni del lavoro, enti bilaterali, università).

Partecipazione agli utili e rendicontazione

Scatta la trasformazione a tempo indeterminato anche quando il contratto diassociazione in partecipazione (sempre limitatamente ai casi in cui ci sia anche un apporto di lavoro) viene instaurato o attuato senza «un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare», oppure «senza consegna delrendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile». Secondo il citato articolo del codice civile, l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno».
L’assunzione con contratto dipendente scatta anche quando l’apporto di lavoro dell’associato non presenta «i requisiti di cui all‘articolo 69-bis, comma 2, lettera a), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», cioè quando non si tratta di un contributo lavorativo connotato «da competenze teoriche di grado elevatoacquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività».
Tutto questo sostituisce il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che aveva sempre l’obiettivo di contrastare comportamenti elusivi prevedendo in caso di rapporti di associazione con apporto di lavoro, i requisiti diadeguate erogazioni ed effettiva partecipazione, che vengono più precisamente regolamentati dalle nuove norme previste dalla riforma.

Aliquote contributive

L’aliquota per la gestione separata dell’INPS viene alzata nella stessa misura delle collaborazioni a progetto: al pari al 33% nel 2018 (contro l’attuale 26,72%) per chi non è iscritto ad altre forme assicurative e al 24%, sempre al 2018 (dall’attuale 18%) per gli iscritti. 

martedì 4 settembre 2012

Speciale Riforma delle Professioni 2012: i punti salienti della liberalizzazione.


Fonte : CorriereInformazione
Commercialisti, geologi, avvocati, agronomi, ingegneri e notai. Molti sono gli ordini professionali coinvolti nel tentativo di riforma delle professioni con la Legge n.137 del 2012 

Ferragosto 2012 è una data da segnare nel calendario degli eventi più importanti di tutti gli ordini professionali presenti in Italia poiché è entrato in vigore il regolamento di riforma così come previsto nel D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella 

Una nota diffusa da Palazzo Chigi individua alcuni dei punti qualificanti della disciplina.
I soggetti interessati: il Regolamento si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. E’ stato approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011. 
Accesso ed esercizio dell’attività professionale: è garantita la libertà dell’accesso alle professioni regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina dell’esame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti. 

Libera concorrenza e pubblicità informativa: la pubblicità informativa riguardante l’attività delle professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purchè funzionale all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 


Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, l’obbligo di assicurazione del professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L’obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive. 


Tirocinio e formazione del professionista: il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una durata massima di 18 mesi. 


Al fine di assicurare la qualità della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini. 


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sabato 18 agosto 2012

Università, l'Italia resta in coda: nessun ateneo tra i primi 100 del mondo

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - Nessun ateneo italiano si è piazzato tra le prime cento università nell'Academic ranking of world university, vale a dire la classifica elaborata dalla Jiao Tong University di Shanghai, che ha indicato i primi 500 atenei del mondo. Fonte Adnkronos.
Università La Sapienza - Roma
Al primo posto ci sono gli Stati Uniti con 150 piazzamenti, tra cui ben 36 nelle prime 50 posizioni, con Harvard al primo posto, seguiti dalla Cina, con 42 piazzamenti, e dall'Inghilterra e dalla Germani, rispettivamente con 38 e 37. Nella classifica compaiono 20 istituzioni accademiche italiane, che pongono l'Italia all'ottavo posto tra le nazioni, a pari merito con la Francia.
Tra le novità più importanti della decima edizione della ricerca dell'università di Shanghai c'è la scomparsa dalla classifica delle Università di Siena e Pavia, e il cambiamento di posizione di quella di Palermo che si è spostata dal gruppo collocato tra il 301° e il 400° posto, a quello tra il 401° e il 500°, e la Scuola Normale di Pisa, che è passata dal gruppo 301-400 al gruppo 201-300.
I due atenei di Roma e Pisa (nel blocco 101-150), precedono Milano e Padova (collocate nel blocco 151-200), e quelli di Bologna, Firenze, Torino, del Politecnico di Milano e della Scuola Normale che si situano tra il posto 201 e il 300.
Nella parte bassa della classifica si collocano Genova, il Federico II di Napoli, Roma Tor Vergata, tutte tra il posto 301 e il 400, e La Cattolica, il Politecnico di Torino, l'Università di Bari, Ferrara, Palermo, Parma, Perugia e la Bicocca di Milano.
(Resta da capire l'accanimento passato contro ogni tentativo di riforma. PEGGIO DI COSI' - Ndr).

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domenica 26 febbraio 2012

Confindustria, AGCOM intervenga sul Copyright

di: Redazione IT Tech & Social

Confindustria cultura chiede all'AGCOM di adottare al più presto il regolamento sul rispetto del diritto d'autore online.


Il commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Antonio Martusciello, intervenuto nel corso del convegno "Riforma del diritto d'autore ed il rilancio del mercato degli audiovisivi digitali" ha così dichiarato: "Occorre fugare ogni dubbio e superare l'equivoco che la fruizione deregolamentata dei contenuti autoriali sul web è sinonimo di libertà e democrazia. Se l'allestimento di un'offerta interessante per gli utenti implica necessariamente importanti investimenti nell'acquisto o nello sviluppo di nuovi contenuti, è assolutamente necessario assicurare un'adeguata azione di contrasto delle varie forme di pirateria o di sfruttamento abusivo dei contenuti proprietari". 
A proposito del ruolo di AGCOM nella lotta al fenomeno della pirateria, Martusciello ha commentato: "AGCOM, come è noto, si sta interessando attivamente del problema attraverso un pacchetto di iniziative in materia di diritto d'autore basato sulla pratica del notice and take down senza alcuna forma di controllo degli utenti o di censura del web". 
Il presidente di Confindustria cultura, Marco Polillo, ha poi aggiunto: "Chiediamo per questo all'AGCOM e al Presidente Calabrò di dare seguito al percorso avviato, apprezzato e sostenuto dalla stessa Commissione UE, esaminando il dossier alla prima riunione utile di marzo, come richiesto da ben quattro commissari. Ci teniamo ad evidenziare che non esiste allo stato attuale nessun dossier aperto in Parlamento in merito al rispetto del copyright sul web, anzi in Senato sono stati presentati diversi emendamenti al cosiddetto Decreto Liberalizzazioni per indebolire i cardini della proprietà intellettuale".  
Vi è però anche chi vorrebbe optare per una solida ed efficace riforma del diritto d'autore: il senatore del PD Vincenzo Vita, insieme ai colleghi parlamentari Felice Belisario (IdV), Marco Perduca (Radicali) e Flavia Perina (FLI), si è fatto promotore di una lettera aperta all'Autorità tricolore: "Ribadiamo la nostra preoccupazione per un conflitto possibile tra la centralità e la esclusiva competenza del Parlamento in materia legislativa e il lavoro dell'AGCOM. Ribadiamo altresì la nostra soddisfazione per la sospensione da parte dell'Autorità del regolamento sul diritto d'autore che comunque si sarebbe scontrato col regolamento pervenuto da parte della Commissione Europea, che avrebbe reso necessaria una nuova consultazione pubblica. Occorre, quindi, un ripensamento ancora più ampio, in base a ciò che il Parlamento deciderà". 
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venerdì 11 marzo 2011

LA MADRE DI TUTTE LE RIFORME

Il cardine della riforma della Giustizia è la divisione tra Giudici e Pm: pone al centro la parità tra accusa e difesa. Il Giudice diventa colui che è davvero sopra le parti, perché non è più pari al Pm.
Finora i piatti della bilancia erano sbilanciati a favore dei Magistrati: da una parte c'erano Giudici e Pm, dall'altra il cittadino solo. Ora invece i piatti sono stati messi su un unico piano: in una condizione di parità.
Altro punto fondamentale: la responsabilità civile dei Magistrati, al pari di tutti gli altri dipendenti dello Stato. Se sbaglia il medico è responsabile e il cittadino può citarlo. Così potrà avvenire anche per il magistrato. Si attua il principio della legge uguale per tutti.
La riforma non riguarderà i processi in corso alla data della sua entrata in vigore, pertanto non si potrà assolutamente parlare di legge ad personam, ma di legge fatta nell’interesse di tutti i cittadini.

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domenica 6 febbraio 2011

Stralcio della comunicazione del nostro Presidente

Il nostro governo in questa prima metà della legislatura, nonostante la crisi economica internazionale e le difficoltà derivanti dalla particolare conflittualità della politica italiana, ha conseguito molti risultati: ha tenuto i conti in ordine, ha abrogato l'ICI, ha preservato la pace sociale aiutando tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro, ha condotto con successo un'azione di forte contrasto alle organizzazioni criminali come non era mai successo nella storia della Repubblica, ha fermato l'immigrazione clandestina, ha realizzato molte riforme a partire dalla scuola all'università, al federalismo, ha aiutato le aziende con la diminuzione delle imposte sugli straordinari, con la moratoria sui debiti, con lo spostamento del versamento dell'IVA al ricevimento del pagamento della fattura, ha difeso bene gli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo, ha procurato importanti commesse internazionali alle nostre aziende, e infine non ha mai aumentato le tasse, non ha mai messo le mani nelle tasche dei cittadini.


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giovedì 3 febbraio 2011

Mozione approvata: più incentivi alle PMI

di Noemi Ricci
Approvate ieri alla Camera tutte le mozioni presentate, sia quella volta a dare più sostegno alle Pmi sia quelle che mirano a moltiplicare le iniziative per il rilancio dell'economia, che come noto passa in larga parte per il business delle piccole e medie imprese (94,8% del tessuto imprenditoriale e fonte di occupazione per il 50% della popolazione lavorativa). Ora il Governo si dovrà impegnare per avviare un processo di riforma complessiva del sistema tributario e per ridurre la pressione fiscale, che affligge soprattutto le Pmi.
In più dovranno essere intraprese iniziative che garantiscano alle Pmi ulteriori detassazioni (ad esempio con misure come il rinnovo agevolato di macchinari e attrezzature attuato con la Tremonti-ter.
Focus anche sulla riforma degli incentivi alle imprese: destinare il 50% delle risorse alle micro-imprese e piccole aziende; riservare una quota maggior di risorse ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile; sostenere i distretti produttivi italiani.
E ancora: proseguire il processo di informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi per snellire tempi e modalità di esecuzione di obblighi e adempimenti a carico delle imprese; maggior tutela per il Made in Italy e pagamenti più celeri da parte dei creditori modificando l'attuale disciplina e dando piena attuazione alla nuova direttiva europea in materia.
La mozione pro-Pmi (Lega Nord) ha richiesto anche un monitoraggio delle condizioni di accesso al credito per le piccole e medie imprese in vista di Basilea 3, per scongiurare la probabile stretta creditizia e l'aumento dei tassi di interesse che ne conseguiranno.

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