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mercoledì 13 novembre 2013

MASSIMA ALLERTA: Conti Correnti, dal primo gennaio li possono chiudere

Dal 1° gennaio entra in vigore il decreto di Monti sulle comunicazioni bancarie: se non fai tutto per tempo dici addio alla tua posizione.
Il Grande Fratello fiscale, giorno dopo giorno, entra a regime, affila le lame. Ora mancano solo due mesi a un nuovo capitolo: dal primo gennaio 2014, infatti, scatterà la cosiddetta "linea rossa" per gli utenti bancari, finanziari, assicurativi e postali. Nel dettaglio, entreranno in vigore le nuove norme sull'adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo del 21 novembre 2007. In soldoni, se i clienti (compresi quelli bancari) non trasmetteranno in breve tempo i documenti necessari, i rapporti (conti correnti, di deposito, conti titoli e quant'altro) dovranno essere prima bloccati, e poi chiusi. Anche il conto corrente. 

Fonte: Libero Quotidiano - Articolo Completo QUI !

www.studiostampa.com

lunedì 3 ottobre 2011

Garante: tutela dei contribuenti nei rapporti con il Fisco.

di Nicola Santangelo.
Nei rapporti tra contribuenti e Fisco esiste un organo collegiale autonomo, presente presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, il cui obiettivo è quello di tutelare il cittadino nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria: il Garante del Contribuente.
Istituito con la legge 212 del 27 luglio 2000, il Garante del Contribuente è composto da tre membri scelti fra notai, magistrati, docenti universitari, dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria, ufficiali della Guardia di Finanza a riposo da due anni nonché avvocati, commercialisti o ragionieri anch’essi a riposto da due anni. I loro incarichi hanno durata quinquennale prorogabile senza limitazione alcuna.
Il riferimento alle direzioni regionali o provinciali dell’Agenzia delle Entrate non si deve considerare come una collocazione dell’organo all’interno della struttura della stessa Agenzia né come una sua dipendenza funzionale anche se, in effetti, è compito delle Entrate assicurare al Garante le risorse necessarie al suo funzionamento.
Qualsiasi contribuente che rileva disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli ovvero qualsiasi altro comportamento che potrebbe pregiudicare il rapporto di fiducia tra Amministrazione Finanziaria e cittadini, può rivolgersi al Garante presentando una segnalazione per iscritto in carta libera.
Sulla base delle comunicazioni ricevute il Garante del Contribuente presenta una richiesta di chiarimenti agli uffici competenti i quali devono rispondere entro 30 giorni e, nell’eventualità, attiva le procedure di autotutela volta a determinare l’annullamento d’ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o riscossione che risultano illegittimi o infondati. Al termine dell’attività svolta ne comunica l’esito alla Direzione Regionale o al comando di zona della Guardia di Finanza competente, agli organi di controllo e al contribuente che ha presentato la segnalazione.

IL VOSTRO UFFICO STAMPA

venerdì 30 settembre 2011

Nulle le cartelle esattoriali via posta: la Giurisprudenza conferma.

di Roberto Grementieri
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP n.197/05/11) si allinea ad altre precedenti pronunce di altri Giudici tributari, secondo le quali risulta addirittura inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge:
   1. gli Ufficiali della riscossione;   
   2. gli Agenti della Polizia Municipale;
   3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
   4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
La Commissione Tributaria di Lecce ha già chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate, dove invece è ammesso l’invio diretto dei propri atti per posta.
Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890/82, dove l’art. 14 prevede “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Peraltro, l’attuale articolo 26, come appunto sostituito dall’art. 12 del D.lgs. n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché «… l’art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà impositiva (e quindi solo all’Agenzia delle Entrate) la possibilità di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …».
Pertanto, qualora dovesse risultare l’invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi inesistenti.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

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