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martedì 5 agosto 2014

BRICIOLE DI DIRITTO: quarta settimana di luglio. Dall'addebito della separazione ad entrambi i coniugi al risarcimento danni per i figli non riconosciuti.

BRICIOLE DI DIRITTO
aggiornamenti flash sulle novità giurisprudenziali della settimana,
a cura dell' Avv. Barbara Pirelli.
Qui di seguito 44 micro sentenze

Questa settimana: 
  • E' valida la multa elevata dall'ausiliario del traffico? 
  • Le radici di un albero possono considerarsi insidia stradale? 
  • Il figlio tossicodipendente ha diritto all'assegno di mantenimento?
  • Ed ancora: mancanza di rapporti affettivi e sessuali, vi può essere addebito della separazione ? 
  • E' possibile trascrivere in Italia il matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso? 
  • Può essere assolto l'ex marito ingegnere dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare? 
Fonte: BRICIOLE DI DIRITTO - Articolo Completo QUI ! 

(www.StudioCataldi.it)

www.studiostampa.com

martedì 25 marzo 2014

SURGELATI: LA CATENA DEL FREDDO !

Vorrei che si rendesse OBBLIGATORIO il bollino ROSSO sui surgelati (che si scurisce se viene interrotta la catena del freddo). Questo bollino esiste ma in Italia non viene applicato e rischiamo spesso di acquistare prodotti scongelati e nuovamente surgelati ! 
Quando si parla di “Catena del Freddo” il primo pensiero corre ai prodotti surgelati.
L’accostamento è esatto, anche se i surgelati non sono la sola categoria alimentare interessata a questa importante “catena”, garanzia di qualità, igiene e sicurezza alimentare; hanno, infatti, una loro catena tutti quei prodotti che, nel percorso dal produttore al consumatore, devono essere mantenuti ad una data temperatura, anche superiore a 0°C, come nel caso dei refrigerati.
I surgelati si distinguono in questo panorama perché devono essere commercializzati ad una temperatura massima di -18°C e questo requisito contribuisce al mantenimento della qualità originaria del prodotto.
I SURGELATI: UNA CATENA DI QUALITÀ.
Ma facciamo un passo indietro: cosa si intende per “Catena del Freddo” quando si parla di prodotti surgelati?
Nella figura allegata è schematizzato l’iter dei prodotti surgelati dalla cella di conservazione del produttore (generalmente tenuta a -28° C) fino al posizionamento nel banco di vendita.
Durante questo percorso si possono susseguire le seguenti operazioni:
- carico del prodotto su appositi mezzi di trasporto,
- scarico,
- trasporto del prodotto in pedane (unità di trasporto dei cartoni),
- trasporto del prodotto in cartoni (contenitori delle singole confezioni),
- stoccaggio in celle frigorifere intermedie,
- carico dei banchi di vendita.
Ogni singola operazione è vista come un anello di una catena in cui non si deve mai fare innalzare la temperatura del prodotto surgelato; l’unione di questi anelli costituisce la cosiddetta “Catena del Freddo” dei prodotti surgelati.
Ma in che modo gli Operatori garantiscono che la “Catena del freddo” non si interrompa?
Gli Operatori (produttori, trasportatori, distributori) sono chiamati a dare il loro contributo, facilitati in questo da un insieme di norme, chiare e valide per tutta l’Europa, che qui di seguito accenniamo, ricordando che il processo di surgelazione consiste nel portare il prodotto, con la necessaria rapidità, ad una temperatura di -18°C in tutti i suoi punti. 


mercoledì 25 settembre 2013

LEGISLAZIONE: Riepilogo Normative in Atto !




lunedì 12 marzo 2012

Ddl sovraindebitamento per Pmi, imprenditori e consumatori in crisi

Redazione Pmi.it - Articolo Completo
Approvato in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge che estende i vantaggi del concordato per la ristrutturazione dei debiti - già previsto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento per Pmi e imprenditori in crisi, che non sono in grado di onorare i propri debiti verso i creditori - anche ai consumatori
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

venerdì 17 settembre 2010

La presenza di allergeni alimentari.

Circolare MSE, in etichetta indicare chiaramente gli allergeni Fonte:
Ministero dello Sviluppo Economico - www.sviluppoeconomico.gov.it

La presenza di allergeni alimentari, che sono classificati in 14 categorie, deve essere riportata sull’etichetta dei prodotti indicando in modo chiaro il nome dell’ingrediente.
Lo ha ribadito una circolare esplicativa emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (del 22 luglio n.d.r.) e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che meglio precisa le disposizioni relative all’indicazione degli allergeni alimentari in etichetta per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente. Un intervento che va in soccorso alle diverse migliaia di persone che, anche nel nostro Paese, sono intolleranti (un caso ogni 250 circa in Italia, secondo le stime più autorevoli) e, in particolare, ai celiaci, stimati in 400 mila, con 2.800 nuovi celiaci nati annualmente (+9%).
L’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della disposizione UE, mira pertanto a difendere e tutelare i consumatori e, contestualmente, a tenere conto delle esigenze delle imprese, imponendo non solo una costante trasparenza delle informazioni presenti nelle etichette alimentari, ma anche ad elevare la qualità e la sicurezza dei prodotti.
Unica eccezione alla riconfermata regola generale europea, è data quando la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l’allergene (ad esempio, la presenza della parola “latte” è sufficiente a superare tale obbligo). In tale caso, infatti, l’informazione al consumatore si è già per realizzata e non è pertanto necessario ripetere l’indicazione dell’allergene in etichetta.

Le norme UE individuano tra gli allergeni alimentari 14 categorie tra cui rientrano i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.); crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland), sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi con i derivati di tutti questi prodotti, nonché anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 1° mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico è condivisa dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sotto il coordinamento del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ufficio Stampa - Studio Bertollini

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