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venerdì 3 febbraio 2017

Giustizia: Normativa e Legalità.

Fondo per il coniuge in stato di bisogno: dal 13 febbraio le domande
Come funziona, a chi spetta e come richiedere la misura prevista dalla L. 208/2015 e attuata dal D.M. del 15/12/2016...

Addio al "fallimento": sì della Camera alla riforma dell'insolvenza
Approvata oggi la legge delega da Montecitorio. Ora parola definitiva al Senato. Tutte le novità e il testo...

Senza certificato di abitabilità la casa non si può vendere
Ricorda la Cassazione che tale mancanza legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno...

Addio buste paga false: arriva la legge
All'esame della commissione lavoro della Camera la proposta di legge sulle modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori...

Figlio conteso: a sei anni deciderà lui con chi stare
L'innovativa decisione del tribunale per i minorenni di Trieste...

La cedolare secca
Che cos'è, quali sono i vantaggi e come ci si può avvalere di questo regime...

Nuovi contatori luce: 120 euro in più in bolletta
La denuncia del M5S sull'installazione dei nuovi contatori 2G in arrivo...

Divorzio: è nullo il patto sull'assegno
Per la Cassazione, è nullo per illiceità della causa l'accordo tra i coniugi in sede di separazione sull'eventuale assegno di divorzio...

Privacy: il Dpo e le nuove opportunità per gli avvocati
Le opportunità professionali offerte dalla figura del responsabile della protezione dei dati introdotta dal Regolamento europeo...

Decreto ingiuntivo: fa prova la busta paga a zero
Per la Cassazione la busta paga fa piena prova, ma se indica un controcredito sarà liberamente valutabile dal giudice...

Incidenti: rifiutare gli accertamenti etilometrici è reato
Per la Cassazione, anche in presenza di accertamenti eseguiti su richiesta delle autorità, il rifiuto paralizza la loro esecuzione...

Un bollo auto per circolare sulle strade statali
L'ipotesi secondo i rumors sarebbe allo studio del Governo, ma il Mit smentisce...

Addio raccomandate dalla P.A.: arriva il domicilio digitale
Il digital team di Palazzo Chigi è a lavoro per revisionare il Codice dell'Amministrazione Digitale...

La rivalutazione delle pensioni
Cos'è la perequazione delle pensioni e come funziona il meccanismo oggi...


Cellulari: dal 15 giugno addio al roaming
L'Unione approva l'abolizione. Accordo raggiunto sull'abolizione delle tariffe per il roaming...

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giovedì 24 novembre 2016

Cara Vittima ... che Tu vinca o perda contro gli aggressori ... Sarai Comunque e Sempre Colpevole !

Richieste di aiuto: voltare le spalle a chi è in pericolo è reato. 

di Carlos Arija Garcia
Scatta l’omissione di soccorso, punita dal codice penale, per chi non presta aiuto a una persona in difficoltà anche se non si è di fronte ad un incidente stradale.
Non è solo una questione di civiltà ma anche una questione penale. Girare la testa dall’altra parte davanti ad una richiesta di aiuto fatta da una persona in pericolo viene considerato, a tutti gli effetti, un’omissione di soccorso. Lo sostiene la Polizia di Stato, dopo i casi di cronaca che hanno visto alcuni passanti ignorare il grido di allarme di persone in gravi difficoltà. “Questo atteggiamento”, avvertono gli agenti, “è punito dall’art. 593 del codice penale”. Lo stesso, cioè, che sancisce come reato il mancato soccorso alle vittime di un incidente stradale o ad un minore abbandonato.
Richieste di aiuto: cosa dice la legge?
Per il codice penale, l’omissione di soccorso è un reato contro la persona, e più concretamente, contro la vita e l’incolumità individuale. Si tratta di un reato omissivo, davanti al quale viene punito il mancato comportamento di un’azione giudicata come doverosa anche se l’omissione non viene seguita da un evento. Ad esempio, se un passante non segnala alle forze dell’ordine una situazione di pericolo ha commesso reato per il semplice fatto di non averlo segnalato, anche se successivamente quel pericolo rientra.
Esistono anche delle aggravanti. La pena aumenta se dal comportamento omissivo derivano delle lesioni personali mentre raddoppia in caso di morte della persona in pericolo.
Il reato omissivo improprio.
Il codice penale prevede quello che viene definito reato omissivo improprio, che mette sullo stesso piano il soggetto che commette attivamente un delitto ed il soggetto che non ha fatto nulla per impedirlo. L’omissione, infatti, viene intesa come un rimanere volutamente inerti di fronte al verificarsi di un evento.
Quando intervenire?
Di questa vicenda si è parlato molto dopo il caso della ragazza uccisa a Roma a fine aprile dall’ex fidanzato. La giovane aveva chiesto aiuto a due passanti che, però, non si erano fermati per paura. Ecco perché, secondo gli inquirenti, sono punibili per omissione di soccorso: “Un loro intervento avrebbe potuto salvare la vita della 22enne”. Ma ci sono altri episodi in cui si può essere perseguiti dalla legge per chiudere gli occhi e “tirare dritto”: un’aggressione, una rissa tra più persone armate, un atteggiamento minaccioso verso qualcuno.
Cosa fare?
Esistono diversi tipi di interventi, indicati dalla Polizia, da realizzare in casi come questi. Il più immediato, se non vi è rischio per la propria incolumità, è quello di fermarsi ed intervenire in prima persona per fornire aiuto. In caso contrario, è necessario (sarebbe meglio dire obbligatorio) chiamare immediatamente i soccorsi e restare sul posto per fornire alle forze dell’ordine tutti gli aggiornamenti “in modo accurato” su quanto sta accadendo.
In altri casi è possibile, addirittura, presentare formalmente una denuncia. Pensiamo, ad esempio, a chi è a conoscenza di episodi di violenza domestica, di minacce di morte, di lesioni personali, di un reato di clandestinità o di chi è in possesso di informazioni che possano aiutare a risolvere un caso di omicidio. In altre parole, a chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio. Attraverso la denuncia, cioè l’esposizione dei fatti di cui si è stati testimoni, sarà possibile fare riaprire delle indagini anche in assenza di un colpevole.
Reato: non scatta la rissa se ci si difende
Il delitto non è integrato se uno dei gruppi partecipanti alla rissa ponga in essere condotte finalizzate solo a resistere all’aggressione o di mera difesa passiva.
Autodifesa: il reato di rissa [1] scatta se, nella colluttazione violenta, le parti contrapposte sono animate dalla volontà di arrecare un danno all’incolumità altrui; se però uno dei soggetti o uno dei gruppi partecipanti alla contesa sta solo resistendo all’aggressione altrui o si sta difendendo, non c’è alcuna rissa (al massimo il reato di lesioni da parte di un gruppo di persone ai danni di un’altra, che è solo vittima). È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [2].
Cos’è la rissa
Il delitto di rissa tutela la vita umana e l’incolumità individuale. La legge punisce la semplice partecipazione ad una rissa (quindi è richiesta la necessaria partecipazione di almeno 3 persone). In particolare il codice penale [1] sanziona chiunque partecipi ad una rissa, intesa come una mischia tra persone che compiano atti di violenza con l’intento di recare offesa alle parti avversarie e contemporaneamente di difendersi dalle offese di costoro. Elementi caratterizzanti tale fattispecie sono, quindi:
– l’uso della violenza
– la reciprocità delle offese.
La reciprocità delle offese
Pertanto, non c’è rissa senza la reciproca volontà di ledere l’incolumità altrui. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’illecito di rissa si configura se, nella colluttazione violenta, le fazioni contrapposte siano entrambe animate dalla volontà di farsi male.
La fattispecie in esame non può, perciò, a parere del Collegio, ritenersi integrata qualora uno dei gruppi partecipanti alla contesa ponga in essere condotte finalizzate esclusivamente a resistere all’aggressione o di semplice  difesa passiva.
Per esempio, nel caso in cui un gruppo di soggetti decida di aggredirne un altro, costringendolo a difendersi, non ci può essere il reato di rissa sia in capo a coloro che si difendono, sia con riferimento agli aggressori, i quali risponderanno soltanto delle conseguenze dei loro comportamenti violenti.

LA SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 aprile - 3 dicembre 2015, n. 48007
Presidente Fumo - Relatore Pezzullo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa in data 7.10.2014 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a M.D. a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 588/2 c.p. per aver partecipato ad una rissa presso il ristorante “Il Turismo” di Imola nella quale T. G. riportava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni (frattura scomposta delle ossa nasali).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputato, affidato a tre motivi, lamentando:
-con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per vizio di motivazione, anche sotto il profilo dei travisamento dei fatto, in merito alla ritenuta partecipazione attiva del M. alla colluttazione, nonché l’erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato di rissa e dell’elemento psicologico; 
in particolare, dalle deposizioni in atti si evince chiaramente, il ruolo assolutamente passivo del M., atteso che tutti i testi escussi hanno riferito come la colluttazione avvenuta il 9 novembre 2007 presso il ristorante “Il Turismo” di Imola, fosse da riferire esclusivamente alle intenzioni bellicose dei fratelli T., che, volendo reclamare con la forza quanto a loro asseritamente dovuto per un contratto di appalto stipulato con il M., entravano nel locale armati di una pistola semiautomatica, inveendo ed aggredendo quest’ultimo; in particolare, ciò si evince da quanto dichiarato dai testi Ma. e R., e la stessa Corte territoriale sembra dar atto di ciò, salvo, poi, con evidente illogicità, ritenere la partecipazione attiva dell’imputato alla rissa; in realtà, secondo quanto narrato dai testi, a fronte dell’improvvisa aggressione subita, il ricorrente si limitava a reagire in chiave prettamente difensiva, al più spintonando; la Corte territoriale ha dato, invece, rilevanza alle dichiarazioni del teste Leoni, il quale, peraltro, ha dichiarato di non aver assistito alla colluttazione; inoltre, dal compendio istruttorio emerge chiaramente la mancanza di dolo dell’imputato, il quale risulta aver dato al più qualche spintone con il chiaro intento di difendersi per non soccombere; difetta in particolare l’animus offendendi, con la conseguenza che nell’ipotesi di mera difesa passiva dell’aggredito il reato di rissa non è configurabile; -con il secondo motivo, l’erronea applicazione della legge penale, in relazione alla contestazione della fattispecie aggravata di rissa ex. art. 588 comma 2 c.p., atteso che i Giudici di merito hanno posto oggettivamente l’aggravante in questione a carico del M., senza alcuna considerazione del principio di colpevolezza; invero, tale aggravante può essere addebitata all’agente soltanto qualora l’evento fosse prevedibile ed evitabile e, quindi può essere posta a carico dell’agente solo qualora sia accertato il requisito psicologico minimo della conoscenza o conoscibilità (ovvero della previsione o prevedibilità) dell’evento circostanziante, non essendo accettabile il solo fatto materiale della partecipazione alla rissa; in subordine, sussiste il vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
se è pur vero, infatti, che l’attenuante in parola può trovare eccezionalmente applicazione solo qualora uno dei partecipanti alla rissa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, realizzando, in tal modo, con la propria reazione eccessiva, un nuovo e autonomo fatto ingiusto, ovvero quando la contesa sia preceduta e determinata da una pretesa tracotante, eticamente egiuridicamente illecita, o da una gravissima offesa, proveniente esclusivamente dall’altro gruppo, tali elementi, tuttavia, sussistono nel caso di specie; inoltre, la motivazione è contraddittoria, in quanto, i Giudici di merito hanno dapprima riconosciuto implicitamente i presupposti per l’applicazione dell’attenuante della provocazione, per, poi, ritenerli invece indimostrati nel caso di specie; dei pari contraddittoria risulta la motivazione nella parte in cui non sono state riconosciute le attenuanti generiche, sui presupposti della spiccata intensità del dolo palesata dal M. e della complessiva gravità dei fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.
    1.  La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dei fatti nella sentenza impugnata nel senso che i fratelli T., entrati nel ristorante, si diressero verso il M. per reclamare il pagamento di quanto da loro asseritamente vantato, plausibilmente in forza del contratto di appalto in atti, con intenzioni non certo pacifiche, in quanto armati di pistola; l’imputato si alzava dal tavolo e si dirigeva verso una sala attigua per discutere con loro; la situazione in reltà ben presto degenerava ed il M. iniziava a spintonarsi con i fratelli T., ma, almeno in un primo momento, aveva la peggio, tanto da finire contro la vetrata; a questopunto i commensali del M. decidevano di intervenire partecipando attivamente alla rissa che coinvolgeva circa dieci persone, secondo quanto riferito dal Leoni; tutti si picchiavano, volavano sedie e bottiglie ed erano persino estratte le armi, secondo quanto riferito dal R..
2. Tenuto conto di tale ricostruzione dei fatti, guardando alla genesi della colluttazione che ha coinvolto il M., la sentenza impugnata appare affetta da una manifesta illogicità o da contraddittorietà della motivazione sul punto. Invero, i giudici d’appello danno atto, in sostanza, che gli intenti “aggressivi” erano solo dei fratelli T. nei confronti del M., posto che essi entravano nel locale armati, con evidenti intenzioni “bellicose”, ed aggredivano per primi violentemente il M., tanto che quest’ultimo finiva contro la vetrata.
3. In tale contesto non pare che i giudici di merito abbiano valutato la condotta del M. (peraltro, non limpidamente ricostruita a fronte di quella dei fratelli T., meglio indicata dai testi presenti) alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui per la configurazione del reato di rissa è necessario che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità personale (Sez. VI, 15/05/2012, n. 24630). In tale prospettiva conviene rammentareche il reato di rissa si concretizza in forme di violenta contesa tra più persone o gruppi di persone, con il proposito di ledersi reciprocamente e con modalità che pongano in pericolo l’incolumità dei contendenti, non realizzandosi la fattispecie di cui all’art. 588 c.p. nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all’aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo (Sez. fer., 02/09/2008, n. 35301), quando, in particolare, un gruppo di persone assale deliberatamente altre, e queste ultime si difendono, non è ravvisabile il delitto di rissa, né a carico degli aggrediti, né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Sez. 1, n. 1476 del 11/12/2007 – dep. 11/01/2008, Arapaj e altri, Rv. 238766, Sez. 5, n. 43524 del 13/05/2004 – dep. 08/11/2004, Galletta ed altri, Rv. 230323).
4. Nel caso di specie la Corte territoriale, mentre dà conto, da un lato, dell’atteggiamento non aggressivo dei M., e, quindi, di un atteggiamento di non contrapposizione, a fronte della carica violenta degli T. -attestata dalla presenza dell’arma e dal fatto che scaraventarono l’imputato contro una vetrata-, dall’altro, giunge a conclusioni opposte, ritenendo il M. partecipe, coautore della rissa, dando in sostanza significatività alle lesioni riportate da T. G., laddove non si ritiene costituisca in sè prova sufficiente della partecipazione attiva ad una rissa la semplice circostanza di aver prodotto una lesione, pur attestata da referti medici, senza contestualizzare la lesione medesima .
5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Spese al definitivo.
6. La fondatezza, nei limiti indicati, del primo motivo di ricorso
assorbe le ulteriori questioni proposte dall’imputato.
P.Q.M. 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

[1] Art. 588 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 48007/2015 del 3.12.2015.

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giovedì 22 settembre 2016

UNA PROFESSIONALITÀ CHE EMERGE NELL'ATTUALE PANORAMA LEGALE

Lo Studio Legale Salata è un network multidisciplinare di professionisti che approcciano il lavoro secondo le nuove regole del mercato dei servizi. Legati da un codice etico di forte spessore, gli Avvocati, Commercialisti ed Ingegneri del network sono animati dallo spirito di servizio nei confronti dei loro assistiti.
Avv. Aurelio Salata
Obiettivo primario è la risoluzione di ogni problematica nei tempi più rapidi possibile, soprattutto mediante strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La struttura multidisciplinare dello Studio consente di osservare ogni problematica da differenti punti di vista e di percepire soluzioni innovative, diverse da quelle classiche.
Ulteriore elemento di distinzione, rispetto agli studi d’impostazione conservatrice, è il contatto continuo con tutti gli assistiti, a prescindere dalle posizioni aperte. Infatti, tramite la pagina “pubblicazioni” del sito www.studiosalata.eu è possibile consultare ogni giorno un nuovo articolo, scritto da soci ed associati, in merito a problematiche oggetto di loro riflessione. Ogni contributo spiega gratuitamente, in maniera chiara ed intelligibile, questioni giuridiche ed economiche, innovazioni giurisprudenziali e curiosità di attualità.
Ogni pubblicazione è diffusa tramite la pagina Facebook dello Studio www.facebook.com/studiosalata.it Cliccando mi piace sulla pagina, gli “amici” dello Studio riceveranno notizie aggiornate ogni mattina e potranno interagire direttamente con i professionisti di loro fiducia in ogni momento.
Lo Studio Legale Salata si distingue perché modifica il concetto direzionale di rapporto con l’utente. Questi non si rivolge al professionista per risolvere una singola problematica, ma riceve costanti stimoli affinché possa evitare l’insorgere di contenzioso. I membri dello Studio Legale Salata affiancano e supportano quotidianamente gli assistiti come partner d’impresa, siano essi soggetti economici o persone fisiche.
In questi giorni è possibile contribuire alla crescita dello Studio Legale Salata rispondendo gratuitamente ad una semplice domanda pubblicata mediante un sondaggio Google reperibile cliccando QUI. I risultati della ricerca saranno pubblicati nei prossimi giorni.


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mercoledì 6 luglio 2016

Paolo Barnard a "La Gabbia OPEN":«cosa succede se torniamo alla lira?»



Come dico da ormai molti anni. 
Beh...a questo punto direi di uscire dall'Euro, ristampare le nostre vecchie Lire, fissare il Cambio alla Pari con l'attuale Euro, far Coniare dalla Zecca i necessari Centesimi di Lira ed attendere gli avvenimenti. La mia previsione è che dovremmo perdere circa il 20-25% con inflazione e conseguente svalutazione (parzialmente anche del nostro debito) ma le nostre Esportazioni diverrebbero Fantasticamente Competitive ed in breve si tornerebbe a crescere. 




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giovedì 25 febbraio 2016

La sinistra è morta del tutto". Lettera di Marx a Renzi.

Caro Matteo, ormai sono due anni che sei a Palazzo Chigi e mi sento in dovere di scriverti questa lettera essendo tu a capo del principale partito della sinistra italiana, almeno così viene ancora definito a parole. Due anni in cui, duole dirlo, hai perseverato nella distruzione di quel poco di sinistra che nel tuo paese era rimasto dopo decenni di governi borghesi della Democrazia Cristiana sospinti dall'opposizione riformista di un PCI che, negli ultimi anni, di comunista aveva solo il nome.

Sull'economia hai continuato nella logica capitalistica delle privatizzazioni favorendo così il grande capitale, la finanza, ai danni del popolo e delle risorse pubbliche. Hai salvaguardato gli interessi di pochi e non quelli della collettività. Sul lavoro hai varato il cosiddetto Jobs Act, ovvero la cancellazione aprioristica dei pochi diritti rimasti per i lavoratori e le lavoratrici italiane. Hai preso in giro i pensionati ora minacciati perfino sulla reversibilità. Tutte politiche di stampo prettamente capitalistico e lontane anni luce dalla storia e dalla tradizione dei movimenti operai e delle lotte di classe che anche nel tuo paese hanno scritto pagine importanti nel Dopoguerra.

Sull'Europa hai continuato imperterrito nella cessione di sovranità a Bruxelles, relegando l'Italia a colonia di banche e grande capitale. Il popolo italiano non ha potuto esprimersi sull'adesione a una moneta, l'Euro, che li ha impoveriti e ha tolto loro potere d'acquisto. Non solo, ora con le nuove regole sul salvataggio delle banche sono in crisi anche i risparmi di lavoratori e lavoratrici, spesso ormai in pensione, che si vedono in alcuni casi ridotti sul lastrico senza poter far nulla per impedire che ciò avvenga.

Hai continuato sulla strada dell'adesione acritica dell'Italia alla Nato con una sottomissione, di fatto, alla potenza militare americana. Ora ti prepari addirittura all'intervento armato in Libia perseverando negli errori dell'imperialismo occidentale.

Stai ‘coprendo’ tutto ciò portando avanti nel Parlamento italiano una legge, quella sulle cosiddette unioni civili che contiene di fatto, con il grimaldello delle adozioni per i gay, la mercificazione del corpo delle donne e dei bambini.

Tutto il resto - dalla legge elettorale alle riforme istituzionali - altro non è che la classica vittoria della sovrastruttura sulla struttura, provvedimenti e leggi del tutto irrilevanti e che non aiutano l'emancipazione del popolo italiano e la difesa degli interessi delle classi lavoratrici.

In definitva, di sinistra nel tuo Pd e nel tuo governo borghese e imperialista non è rimasto nulla. Non c'è traccia delle lotte dei movimenti operai che in Europa e nel mondo hanno caratterizzato il secolo scorso. Purtroppo l'Italia è ormai un paese asservito alle logiche delle banche e della grande finanza dove il popolo e la classe operaia, così come i piccoli imprenditori, gli artigiani e gli agricoltori, sono schiavi delle logiche della globalizzazione e del mercato.

Caro Renzi, auguri per i tuoi due anni da presidente del Consiglio. Ma, per favore, non definirti di sinistra, regala il giornale Unità, fondato da Antonio Gramsci, a qualcuno più conseguente. La storia e la verità te se sarebbero molto grati.
Firmato Karl Marx

P.S. La lettera (immaginaria) di Karl Marx a Matteo Renzi è stata scritta da Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista ed erede in Italia della tradizione e degli insegnamenti marxisti.

Fonte: Affari Italiani

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venerdì 12 febbraio 2016

EQUITALIA ! Siamo in mano ai PIRATI !

EQUITALIA: MILIONI DI ITALIANI TRUFFATI E TARTASSATI. RUSPA PE...Cartelle esattoriali NON DOVUTE, ecco la verità: milioni di italiani TRUFFATI e TARTASSATI da Equitalia. RUSPA per lo Stato Ladro!
Pubblicato da Matteo Salvini su Mercoledì 10 febbraio 2016
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giovedì 11 febbraio 2016

ANCHE SE VI CREDETE ASSOLTI SIETE PER SEMPRE COINVOLTI. Con l'Istria e la Dalmazia nel cuore.

ANCHE SE VI CREDETE ASSOLTI SIETE PER SEMPRE COINVOLTI.  Con l'Istria e la Dalmazia nel cuore
Pubblicato da Fabio Rampelli su Mercoledì 10 febbraio 2016
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sabato 9 gennaio 2016

PEGGIO DEI RAZZISTI, SOLO GLI ANTIRAZZISTI.

PEGGIO DEI RAZZISTI, SOLO GLI ANTIRAZZISTI.DONNE VIOLENTATE A CAPODANNO DA AFRICANI E ARABI IN GERMANIA. MA PEGGIO DEI RAZZISTI, SOLO GLI ANTIRAZZISTI !!!!Chi è "sveglio" diffonda questo video.Partito Democratico Matteo Salvini MoVimento 5 Stelle Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale Forza Nuova CasaPound Italia Forza Italia Sinistra Ecologia Libertà Cappuccetto Rosso Biancaneve Hello Spank
Posted by Giuseppe Povia on Giovedì 7 gennaio 2016
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lunedì 21 dicembre 2015

Come possiamo perdere contro gli Oscurantisti !?!

yt
Posted by Yorgo Teodoridis on Mercoledì 27 agosto 2014
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domenica 29 novembre 2015

Prima che gli USA imponessero all'Italia di considerare Assad un dittatore e la Siria uno stato canaglia il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano elogiava Assad e sua moglie per aver reso la Siria un paese civile, laico, tollerante, rispettoso delle minoranze e difensore della comunità cristiana in medio oriente. E' il 18 marzo 2010 quando Giorgio Napolitano si reca in visita ufficiale a Damasco. Fino ad allora nessun Presidente della Repubblica aveva visitato la Siria. Ecco le sue parole: “Difficile non rimanere colpiti dalla bellezza del Paese e dall'ospitalità del suo popolo... Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e apertura che la Siria offre in Medioriente e per la tutela delle libertà assicurate alle antiche comunità cristiane qui residenti”. Video, pubblicato dall'ufficio stampa del Quirinale.


Prima che gli USA imponessero all'Italia di considerare Assad un dittatore e la Siria uno stato canaglia il presidente della repubblica italiana Giorgio Napolitano elogiava Assad e sua moglie per aver reso la Siria un paese civile, laico, tollerante, rispettoso delle minoranze e difensore della comunità cristiana in medio oriente. E' il 18 marzo 2010 quando Giorgio Napolitano si reca in visita ufficiale a Damasco. Fino ad allora nessun presidente della Repubblica aveva visitato la Siria. Ecco le sue parole: “Difficile non rimanere colpiti dalla bellezza del Paese e dall’ospitalità del suo popolo... Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e apertura che la Siria offre in Medioriente e per la tutela delle libertà assicurate alle antiche comunità cristiane qui residenti”.  Video, pubblicato dall’ufficio stampa del Quirinale
Posted by Emiliano Cappellini on Venerdì 27 novembre 2015
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venerdì 27 novembre 2015

Lotta contro la TERRA dei FUOCHI e lo trattano come un CRIMINALE.

Lotta contro la TERRA dei FUOCHI e lo trattano come un CRIMINALE.Lotta contro la TERRA dei FUOCHI e lo trattano come un CRIMINALE. I modi utilizzati per allontanare Angelo Ferrillo (fondatore dell'associazione La TERRA dei FUOCHI) dalla sala dove era atteso il presidente MATTARELLA riempiono di sconcerto e stupore. Ognuno può pensarla come crede, ma in una terra dove non si contano i disastri ambientali, un rappresentante dei cittadini non andrebbe trattato come un CAMORRISTA.Ed ora... #presidenteTOCCAaLEI>>>GUARDA il VIDEO<<<
Posted by Luca Abete - official page on Giovedì 26 novembre 2015

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Eccellenza a Roma - Post in Evidenza

Prosecco: Patrimonio dell'Umanità

Il Consorzio di Tutela stappa le prime bottiglie della nuova annata del  Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG , prodotto nelle  ...

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