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sabato 16 marzo 2024

Europa: Normative e Stranezze

In Europa sta prendendo forma una vera e propria "Isteria Collettiva" sulle produzioni alimentari e la nostra Enogastronomia continua ingiustamente a subire continui colpi "Studiati e Voluti?

                                                                         Giancarlo Bertollini




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giovedì 24 novembre 2011

Etichette alimentari, più informazione e sicurezza.

da PMI Servizi
Giornata importante per la sicurezza alimentare in Italia e successo personale per la nostra Coldiretti da sempre in prima linea per la tutela dell’igiene e salubrità dei cibi che finiscono sulle tavole degli italiani.
Come cambiano le etichette alimentari.
Viene oggi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo regolamento con cui il Bel Paese recepisce una direttiva europea che impone l’obbligo di indicare sulle etichette altre informazioni nutrizionali rispetto quelle solitamente segnate.
Viene alzato il livello di tutela del consumatore in quanto dovrà essere evidenziata l’eventuale presenza di allergeni, sarà ingrandita la dimensione minima delle etichette in modo da risultare più leggibili, introdotto infine il divieto di fornire indicazioni fuorvianti, infine la data di scadenza sarà presente anche sui prodotti confezionati singolarmente.
La Coldiretti evidenzia come, con questo nuovo sistema di etichettatura, si vada finalmente a sostituire una direttiva datata 1979 e come venga introdotto per tutte le carni il l’obbligo di segnalarne la provenienza, ad oggi infatti tale obbligo riguardava solo la carne bovina quando ci fu l’emergenza mucca pazza.
E’ questo un aspetto fondamentale in quanto renderà possibile risalire a ritroso lungo tutta la filiera alimentare anche per tutti i tipi di carne e che andrà a fare il palio con quanto scritto nel relativo manuale rintracciabilità obbligatorio per ogni Azienda appartenete al settore dell’Industria Alimentare.
Se per tutti i tipi di carne quindi è stato inserito l’obbligo di origine lo stesso non può dirsi per gli alimenti derivati da carni trasformate, salumi o altro per i quali ci vorranno altri 2 anni, e per latte e suoi derivati, tempo di attesa stimato in 3 anni.
Conclusioni.
Le nuove etichette alimentari vanno sicuramente a colmare un gap informativo notevole relativamente all’origine dell’alimento e alla presenza di eventuali allergeni, dal punto di vista funzionale è importante il fatto che le stesse siano state rese più leggibili lavorando sulla loro dimensione, resta dunque l’attesa per l’estensione all’indicazione di origine alimentare sui derivati dei cibi.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

venerdì 15 luglio 2011

Parlamento Europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.

Novità per le etichette alimentari: tabella nutrizionale, origine, scadenza, acidi trans, oli, grassi ...ecco l'accordo tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione.

Votato dall’Assemblea di Strasburgo il nuovo regolamento europeo sulle etichette dei prodotti alimentari, frutto dell'accordo tra Parlamento europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.
La proposta di regolamento conosciuta anche con il termine inglese "food information to consumer" è stata decisa il 22 giugno, in occasione del quarto incontro tra i rappresentanti del Parlamento europeo con il Consiglio e la Commissione. Il fattoalimentare propone in anteprima i punti più importanti, destinati a cambiare inmodo significativo le etichette:
Indicazione d’origine. Viene estesa alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e pollame (art. 25.2.b, All. XI). Questa norma sarà operativa entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e la Commissione dovrà definire le modalità di attuazione di questi nuovi obblighi, e valutare l’opportunità di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Entro lo stesso termine la Commissione dovrà pubblicare un rapporto sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine alle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti (art. 25.5.a).
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione produrrà una valutazione d’impatto in merito alla eventuale estensione dell’obbligo d’indicare l’origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell’alimento (art. 25.5).
Leggibilità. Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2 (art. 13.3). La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. (art. 13.5). Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull'etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto (art. 16.2).
Termine minimo di conservazione e scadenza. La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione (art. 24.3). La data di scadenza (use-by date) dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente (All. X).
Legislazione. Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono disriminare i prodotti realizzati in altri Paesi (art. 37.1).
Simboli. La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie presenti sulle etichette (art. 9, comma 2-4). E' previsto anche il ricorso a strumenti d’informazione alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).
Bevande alcoliche. La generalità delle bevande alcoliche (>1,2% vol.) rimane esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l'opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdure una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops (art. 16.4).
Allergeni. La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).

Etichettatura nutrizionale. Tutti i prodotti, salvo rare eccezioni, devono riportare sulla confezione una tabella nutrizionale con i valori di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, riferiti ai 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, per porzione. Le informazioni devono essere inserite in un'unica tabella nel retro del prodotto.
Il valore energetico può essere ripreso su base volontaria nel campo visivo principale, (sia quello riferito ai 100g/ml o a prozione). La ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale sarà possibile anche con riferimento esclusivo alla porzione (art. 32.2.a nuovo): anche in quest o caso però deve essere venire riportato il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2).
Queste informazioni, inserite nel fronte etichetta, potranno essere anche riportate in formato diverso da quello tabellare. La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). La quantità giornaliera indicativa (GDA’s, Guideline Daily Amounts, o reference intake) potrà essere aggiunta a titolo volontario e riferita solo a una porzione, precisando che i valori corrispondono al fabbisogno medio giornaliero di un adulto (art. 31.4.a nuovo). Viene introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g/die (All. XIII, parte B).
La Commissione svilupperà un documento riferito alle indicazione delle GDA’s rivolte a specifici gruppi di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei reference intake rivolti a specifici gruppi di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso).
Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Acidi grassi trans (TFA’s) Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile previsione obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).
Oli e grassi. Quelli di origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, “oli vegetali”, seguita dall’indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza (es. suino, All. VII, parte B, punti 1 e 2).
Data di congelazione e scongelamento. Gli alimenti congelati quando sono venduti scongelati devono essere accompagnati dalla dicitura “scongelato”. Questa regola non vale per gli ingredienti o per i prodotti nella cui produzione il congelamento è un passaggio necessario dal punto di vista tecnologico né, quando lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e qualità del prodotto (All. VI, parte A, punto 2. V. anche All. X). La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione (All. III, par. 6.1).
Sostituzione di ingredienti. La sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione, All. VI, parte A, punti 4 e seguenti).
Nano - materiali. Viene introdotta una definizione di nano-materiali ingegnerizzati da usare per i prodotti classificati come “novel foods”, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
Macellazione. Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono riportare diciture specifiche in etichetta . E' stata accantonata l’ipotesi di usare la scritta (prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento) rinviando ogni valutazione nelle prossime normative sul benessere animale.
Alimenti “pre-incartati”. Purtroppo, nonostante gli sforzi di alcuni nostri eurodeputati, sono state mantenute le deroghe rispetto a certe informazioni obbligatorie a favore degli alimenti preconfezionati nei locali di vendita o attigui venduti poi direttamente. Viene perciò rimessa al legislatore nazionale la garanzia che questi alimenti (siano essi confezionati dal produttore o dal venditore) debbano riportare identiche informazioni per la miglior tutela del consumatore.
Tempi di applicazione. Se i tempi verranno rispettati ed il testo sarà trasmesso al Consiglio per la ratifica in autunno, verrà pubblicato all'inizio 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte (art. 54.1).
Fonte - Dario Dongo

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

mercoledì 13 luglio 2011

Etichette e pubblicità, ok del Parlamento al nuovo regolamento.

Fonte: Dario Dongo - http://www.ilfattoalimentare.it/
Dopo tre anni e mezzo di dolorosi travagli, ieri è finalmente venuto alla luce il nuovo regolamento Ue per l’informazione al consumatore sui prodotti alimentari. L’Assemblea plenaria ha infatti ratificato l’accordo - realizzato il 22 giugno tra i suoi rappresentanti e quelli di Consiglio e Commissione ( http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-alimentari-tabella-nutrizionale-novità-commissione-origine-scadenza-acidi-trans-oli-grassi.html ) - con 605 voti a favore, 45 contrari e 26 astensioni.
Soddisfazione generale, con un filo di amarezza per non aver potuto colmare alcune lacune come l’ingiustificata deroga da molte informazioni obbligatorie a favore dei prodotti pre-confezionati nei supermercati e collocati a scaffale.
Ci siamo recati in sala-parto, a Strasburgo, per raccogliere le prime dichiarazioni degli eurodeputati che hanno avuto un ruolo-chiave nel progresso del dossier. La paziente ostetrica anzitutto, la relatrice Renate Sommer (Gruppo Popolare Europeo, delegazione tedesca): “abbiamo lavorato più di tre anni su questa proposta, nel corso di due legislature. Abbiamo discusso e negoziato circa 3000 emendamenti, analizzando ogni aspetto dell’informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Il risultato è positivo, questo regolamento garantirà ai consumatori la possibilità di ricevere una migliore informazione sui prodotti alimentari in vendita. Non solo: questo testo garantisce una maggiore certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera, e tiene conto delle esigenze imprese medie, piccole e microscopiche che caratterizzano il tessuto imprenditoriale europeo. Gli oneri burocratici a carico di queste imprese sono infatti ridotti, grazie all’armonizzazione delle norme in un unico regolamento che entrerà contestualmente in vigore nell’intero Mercato unico, e grazie anche a specifiche esenzioni a favore dei prodotti artigianali.”
E poi il ginecologo, nonché uno dei padri putativi del nuovo nato. Il nostro professor Paolo De Castro, già ministro italiano dell’Agricoltura e ora Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, il quale a sua volta di compiace del lieto evento e del risultato raggiunto: “Questo regolamento segna un importante passo avanti nel diritto alimentare europeo. Più trasparenza e maggiori informazioni ai consumatori: si prenda l’esempio degli oli vegetali: d’ora in avanti i consumatori potranno conoscere la natura specifica degli oli impiegati nella produzione degli alimenti, che si tratti di oliva, di soia, di palma o altri ancora. Abbiamo introdotto l’indicazione obbligatoria d’origine per tutti i prodotti freschi, in particolare per le carni suine, di pecora e di capra, di pollame. Con l’unica nota dolente legata a un errore tecnico che cercheremo di correggere presto, la mancata estensione di tale obbligo alle carni di coniglio. Per quanto riguarda il latte fresco e la passata di pomodoro, ricordiamo che l’indicazione dell’origine è già prevista in Italia come obbligatoria.
E soprattutto ricordiamo che, nel vivace dibattito di questi anni, siamo riusciti a evitare quel pericoloso condizionamento delle scelte dei consumatori che i Paesi del Nord Europa avevano proposto di introdurre attraverso i semafori in etichetta ( http://www.ilfattoalimentare.it/crociata-semafori-etichetta-regno-unito-usa-e-ritorno.html ). Siamo infatti riusciti a garantire che il consumatore possa ricevere informazioni obiettive sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti e non che altri si sostituiscano a lui nelle scelte, indicando alcuni prodotti come “buoni” e altri come “cattivi” sulla base di valutazioni che avrebbero potuto pregiudicare alcune delle nostre migliori produzioni senza alcun senso. La scienza della nutrizione ci insegna infatti che l’equilibrio va ricercato in una dieta varia ed equilibrata.”
Il risultato è nel complesso favorevole, considerate anche le difficoltà di raggiungere un accordo tra quasi 800 parlamentari europei e 27 Paesi membri.
Il compromesso democratico del resto, come insegnava John Maynard Keynes, non può considerarsi tale se non residui un margine di insoddisfazione in ciascuno dei rappresentati.
Un particolare ringraziamento va perciò alla Rappresentanza italiana presso l’UE e ai nostri euro-deputati che hanno saputo portare a termine con equilibrio questa ardua missione: in prima linea Paolo De Castro, Vittorio Prodi e Mario Pirillo dell’area socialista e democratica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini e Salvatore Tatarella in area popolare, Giommaria Uggias per l’Alleanza dei Democratici e Liberali, Oreste Rossi e Salvatore Scottà del Gruppo “Europe of Freedom and Democracy”.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

giovedì 20 gennaio 2011

CNA Alimentare: etichettatura e qualità dei prodotti alimentari.

Pubblicata da Cna Viterbo il giorno giovedì 20 gennaio 2011 alle ore 15.27

La Commissione Agricoltura della Camera ha varato, nei giorni scorsi all’unanimità, e dopo un veloce iter parlamentare in sede legislativa, il decreto di legge sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. La presidenza nazionale di CNA Alimentare: “L’approvazione del ddl segna importanti passi avanti sul terreno della tutela e valorizzazione del Made in Italy”.
Denominazioni rafforzate, obbligo d’indicazione d’origine, contrasto a pubblicità ingannevole, sono solo tre dei sette articoli di cui si compone il decreto approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Agricoltura della Camera, sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda le denominazioni rafforzate, l’articolo 1, estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto, mentre l'articolo 2 del ddl reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti dop, igp, o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (stg). Si istituisce, inoltre, un "sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
L'articolo 4, quello relativo all’obbligo di indicazione di origine, detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare, ai consumatori, una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa vigente. E' inoltre previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
Per quanto riguarda il contrasto alla pubblicità ingannevole, il decreto legge vi dedica un intero articolo, il numero 5. Dove si prescrive che, per i prodotti alimentari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole sono necessarie per non indurre in errore il consumatore.
Nonostante l’approvazione del decreto, la presidenza di CNA Alimentare tiene a sottolineare che quanto fatto non basta: “Occorreranno ulteriori decreti da parte dei Ministeri delle politiche agricolo alimentari e forestali e dello sviluppo economico perché sono ancora molti gli aspetti da definire. Come, per esempio, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale”.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

venerdì 17 settembre 2010

La presenza di allergeni alimentari.

Circolare MSE, in etichetta indicare chiaramente gli allergeni Fonte:
Ministero dello Sviluppo Economico - www.sviluppoeconomico.gov.it

La presenza di allergeni alimentari, che sono classificati in 14 categorie, deve essere riportata sull’etichetta dei prodotti indicando in modo chiaro il nome dell’ingrediente.
Lo ha ribadito una circolare esplicativa emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (del 22 luglio n.d.r.) e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che meglio precisa le disposizioni relative all’indicazione degli allergeni alimentari in etichetta per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente. Un intervento che va in soccorso alle diverse migliaia di persone che, anche nel nostro Paese, sono intolleranti (un caso ogni 250 circa in Italia, secondo le stime più autorevoli) e, in particolare, ai celiaci, stimati in 400 mila, con 2.800 nuovi celiaci nati annualmente (+9%).
L’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della disposizione UE, mira pertanto a difendere e tutelare i consumatori e, contestualmente, a tenere conto delle esigenze delle imprese, imponendo non solo una costante trasparenza delle informazioni presenti nelle etichette alimentari, ma anche ad elevare la qualità e la sicurezza dei prodotti.
Unica eccezione alla riconfermata regola generale europea, è data quando la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l’allergene (ad esempio, la presenza della parola “latte” è sufficiente a superare tale obbligo). In tale caso, infatti, l’informazione al consumatore si è già per realizzata e non è pertanto necessario ripetere l’indicazione dell’allergene in etichetta.

Le norme UE individuano tra gli allergeni alimentari 14 categorie tra cui rientrano i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.); crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland), sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi con i derivati di tutti questi prodotti, nonché anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 1° mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico è condivisa dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sotto il coordinamento del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ufficio Stampa - Studio Bertollini

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