La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una decisione resa qualche minuto fa nel caso Svensson è tornata ad interrogarsi su conformazione e limiti della comunicazione al pubblico e sull'estensione possibile dei diritti di privativa riconoscibili a soggetti che rendono disponibili sul web opere protette.
Infatti, secondo i giudici europei, quando il sito web o il contenuto linkato sia ad accesso libero (si pensi a contenuti di siti di informazione o anche a contenuti audiovisivi accessibili liberamente sul web) non è possibile sostenere che il sito che ospita il link prenda di mira un “pubblico nuovo” rispetto a quello considerato dal titolare dei diritti.
Quindi secondo la Corte di Lussemburgo non è richiesta l’autorizzazione del titolare del sito o del contenuto linkato nel caso in cui quest’ultimo sia ad accesso libero. Tale autorizzazione rimane necessaria allorquando il contenuto sia fornito in abbonamento e/o protetto da specifiche misure tecnologiche di protezione.
di Marco Bellezza - Senior associate Portolano Cavallo Studio legale - Articolo Completo QUI !
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