giovedì 9 giugno 2011

Regolamento della Commissione CE 538/2011 del 01/06/2011

Modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 147 del 02/06/2011
 
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k), l), e m), e l'articolo 203 ter, in combinato disposto con l'articolo 4, considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ( 2 ), il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: «il registro») è incluso nella banca dati elettronica «E-Bacchus».
(2) A fini di semplificazione è opportuno che sia pubblicato su internet l'elenco delle organizzazioni professionali rappresentative e dei loro membri di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 607/2009. Occorre pertanto modificare in tal senso l'articolo 30, paragrafo 2, del citato regolamento.
(3) Per evitare discriminazioni tra i vini originari dell'Unione e quelli importati da paesi terzi, è necessario chiarire che le menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi possono ottenere il riconoscimento e la protezione come menzioni tradizionali nell'Unione anche se usate unitamente a indicazioni geografiche o a denominazioni di origine disciplinate dai paesi terzi di cui trattasi.
(4) A fini di chiarezza le menzioni tradizionali protette elencate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 607/2009 devono essere trasferite nella banca dati elettronica «E- Bacchus», facendo così confluire in un unico strumento informatico di pronta consultazione le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le menzioni tradizionali protette.
(5) Affinché sia garantito l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le menzioni tradizionali, le informazioni riportate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 607/2009 devono essere trasferite nella banca dati elettronica «E-Bacchus» e le nuove informazioni connesse alla protezione delle menzioni tradizionali devono essere inserite esclusivamente in tale banca dati.
(6) Per chiarire la relazione che intercorre tra le menzioni tradizionali protette e i marchi commerciali è necessario specificare su quale base giuridica una domanda di registrazione di un marchio contenente o costituito da una menzione tradizionale protetta deve essere valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ( 3 ) o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( 4 ).
(7) Per accrescere la trasparenza delle norme che disciplinano le menzioni tradizionali, in particolare in seguito al trasferimento delle menzioni alla banca dati elettronica «E- Bacchus», qualsiasi modifica relativa alle menzioni tradizionali deve essere attuata attraverso una procedura definita formalmente.
(8) Occorre stabilire norme in merito all'indicazione del titolo alcolometrico volumico di alcuni prodotti vitivinicoli specifici per fornire al pubblico informazioni esatte.
(9) Per rendere l'etichettatura meno gravosa, è possibile stabilire che determinate informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore in alcuni casi non siano indispensabili.
(10) Per migliorare i controlli relativi ad alcuni prodotti vitivinicoli, occorre autorizzare gli Stati membri a disciplinare l'uso dei dati relativi al produttore e al trasformatore.
(11) Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009.
(12) L'uso di un tipo specifico di bottiglia e di dispositivo di chiusura per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, disposto dall'articolo 69 del regolamento (CE) n. 607/2009, deve essere obbligatorio esclusivamente per la commercializzazione e l'esportazione di tali vini prodotti nell'Unione europea.IT L 147/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2.6.2011.
(13) Per quanto riguarda la trasmissione dei fascicoli tecnici delle denominazioni vinicole protette preesistenti di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'obbligo, previsto all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, di identificare il richiedente di una denominazione vinicola esistente può comportare difficoltà per alcuni Stati membri in cui dette denominazioni protette esistenti sono disciplinate a livello nazionale senza riferimenti a un particolare richiedente.
Per agevolare la transizione dalle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ( 1 ) a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono necessarie misure transitorie per garantire il rispetto delle normative nazionali di detti Stati membri.
(14) È necessario modificare l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto attiene ai diritti anteriori che possono essere addotti in caso di ricorso in opposizione alla domanda di protezione di una menzione tradizionale.
(15) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 607/2009
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo sono comunicati anche gli estremi dell'organizzazione professionale rappresentativa. La Commissione pubblica su internet l'elenco dei paesi terzi interessati, i nomi delle organizzazioni professionali rappresentative e dei membri di tali organizzazioni professionali.»;
2) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32
Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi.
1. La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.
2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» che figurano nell'etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.»;
3) l'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40
Protezione generale.
1. Se la domanda di protezione di una menzione tradizionale soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli articoli 36, 38 e 39, la menzione tradizionale è inserita nella banca dati elettronica «E-Bacchus» unitamente alle informazioni seguenti:
a) la lingua, secondo il disposto dell'articolo 31;
b) l'indicazione della categoria o delle categorie di prodotti vitivinicoli interessati dalla protezione;
c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e
d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso.
2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:
a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.»;
4) all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 40, paragrafo 2, è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (**).
I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.
5) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.
Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.
L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nella banca dati elettronica «E-Bacchus», tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.»;
6) è inserito un nuovo articolo 42 bis: «Articolo 42 bis
Modifica
Un richiedente ai sensi dell'articolo 29 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi.
Gli articoli 33 e 39 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.»;
7) all'articolo 47, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco contenuto nella banca dati elettronica «E-Bacchus» non appena la cancellazione acquista efficacia.»;
8) all'articolo 54 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione, sull'etichetta figurano il titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due. Se sull'etichetta figura il titolo alcolometrico volumico totale, la cifra corrispondente è seguita dalla dicitura "% vol" e può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale".»;
9) l'articolo 56 è così modificato:
a) al paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente seconda frase:
«Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini "produttore" o "prodotto da" e "venditore" o "venduto da" o da termini equivalenti.
Gli Stati membri possono decidere:
a) di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;
b) di permettere la sostituzione dei termini "produttore" o "prodotto da" rispettivamente con "trasformatore" e "trasformato da".»;
10) l'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69
Norme sulla presentazione di determinati prodotti.
1. I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti nell'Unione europea sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
IT L 147/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2.6.2011.
b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.
Non possono essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altri prodotti elaborati nell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che i seguenti prodotti possano essere commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e i) elencati all'articolo 113 quinquies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007; ii) elencati nell'allegato XI ter, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007; iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio
(*); oppure; iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol;
b) prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.
11) all'articolo 71 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, per quanto attiene alla trasmissione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 118 vicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità degli Stati membri possono essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.»;
12) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
13) l'allegato VIII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
14) gli allegati XI e XII sono soppressi.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. Prima della soppressione degli allegati XI e XII del regolamento (CE) n. 607/2009 in forza dell'articolo 1, punto 14, del presente regolamento, la Commissione riproduce e:
a) pubblica su internet il contenuto dell'allegato XI; e
b) inserisce nella banca dati elettronica «E-Bacchus» le menzioni tradizionali elencate nell'allegato XII.
2. Non sono soggette alla procedura di cui all'articolo 42 bis, inserito in forza dell'articolo 1, punto 6, del presente regolamento, le modifiche riguardanti una menzione tradizionale che è stata riconosciuta da uno Stato membro o da un paese terzo, che è stata comunicata alla Commissione entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e che non è stata inserita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 607/2009. La Commissione inserisce tali modifiche nella banca dati elettronica «E-Bacchus».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2011.
Per la Commissione.
Il Presidente
José Manuel BARROSO  IT
Note
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
( 3 ) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.
( 4 ) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
(*) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.
(**) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.»;
(*) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.»;

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

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