mercoledì 9 marzo 2011

GAS ED ELETTRICITA': RECLAMI AL GARANTE

Scheda Pratica di Rita Sabelli 3 marzo 2011 20:06
L'Autorita' Garante per l'Energia ed il Gas (AEEG), oltre a regolamentare il mercato fissando i prezzi e le condizioni di vendita del gas e dell'energia elettrica -anche, in parte, per le societa' che operano sul mercato libero-, ed a vigilare e controllare il rispetto delle norme e delle proprie disposizioni, accoglie segnalazioni e reclami degli utenti.
Dal Dicembre 2009 e' attivo lo Sportello del Consumatore che offre servizi di informazione e di gestione dei reclami.
CHIEDERE INFORMAZIONI
E' possibile ottenere informazioni sulle regole del mercato libero dell'energia e del gas, sulle tariffazioni, sui diritti dell'utente nei riguardi dei gestori, su come trovare e valutare una nuova offerta, etc.
Per farlo si puo' accedere al sito (clicca qui) o fare una specifica richiesta con queste modalita':
Per telefono: numero verde 800.166.654 da telefono fisso o 199 419 654 da cellulare (a pagamento)
Per fax: numero verde 800 185 024
Per e-mail: info.sportello@acquirenteunico.it
Per lettera:
Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico
Richiesta Informazioni - Via Guidubaldo Del Monte 72 - 00197 Roma.
PRESENTARE UN RECLAMO
Si parla di reclami relativi a contratti di fornitura di gas ed elettricita' che possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto (bollette che non arrivano o arrivano in ritardo, fatturazioni irregolari rispetto ai piani tariffari contrattuali o rispetto ai consumi, richieste dell'utente non rispettate, distacchi illegittimi, attivazioni indebite, inadempienze varie).
Presso lo sportello del consumatore e' presente l "Unita' reclami" che svolge una sorta di attivita' di consulenza, con potere di intervento nei confronti dei gestori/venditori di energia elettrica e gas.
Ci si rivolge a questa unita' dopo aver inutilmente reclamato presso il proprio fornitore di energia e/o gas, non ricevendo risposta o ricevendone una non soddisfacente.
Successivamente l'unita' reclami fornisce per iscritto indicazioni per la soluzione delle problematiche segnalate e informazioni sulle eventuali iniziative intraprese in merito. Puo' infatti, a suo giudizio, coinvolgere l'Autorita' al fine di intervenire direttamente presso il gestore/venditore o -previa istruttoria- di comminare sanzioni a carico dello stesso.
Se la documentazione presentata non fosse sufficiente lo sportello puo' chiedere all'utente di integrarla.
Il reclamo potrebbe anche essere archiviato se ritenuto infondato, non meritevole di intervento diretto dell'Autorita' , oppure se non vi e' stata integrazione della documentazione entro il termine dato. L'archiviazione avviene anche nel caso in cui il gestore/venditore intervenga soddisfacendo le richieste.
La procedura
Come gia' detto, occorre dimostrare di aver inviato un reclamo, o una contestazione, al proprio gestore, documentando la ricezione dello stesso (avviso di ricevimento di una raccomandata o di un telegramma, ricevuta di consegna a mano, conferma scritta di ricevimento di un fax, messaggio di posta elettronica, etc.).
Ci si puo' rivolgere al Garante se a fronte di tale contestazione:
- e' giunta risposta negativa;
- e' giunta risposta non soddisfacente;
- non e' giunta risposta entro il termine massimo previsto dal contratto (40 giorni solari quello fissato dall'Autorita' garante con Delibera 164/08).
Il reclamo puo' essere presentato allo stesso tempo al venditore/gestore e all'Unita' reclami dell'Autorita' garante solo se si riferisce a situazioni che possono causare pericolo di danni gravi e irreparabili (gas staccato nei mesi invernali, mancanza di energia prolungata che danneggia merce di un negozio, etc.)..
Il reclamo all'Unita' reclami dell'Autorita' garante deve essere presentato per iscritto indicando questi elementi:
- dati anagrafici completi del soggetto reclamante (nome, cognome, indirizzo);
- indicazione del venditore/gestore di energia o gas e del contratto a cui il reclamo si riferisce;
- descrizione dell'irregolarita' lamentata con eventuali elementi di prova;
- ragioni che eventualmente giustificano la presentazione contestuale del reclamo al gestore/venditore e all'Unita' reclami del garante (danni gravi detti sopra).
Vanno allegati:
- copia del reclamo inviato al proprio fornitore di energia o gas con prova di ricezione;
- copia dell'eventuale risposta dello stesso;
- copia del contratto (se disponibile) o altra documentazione relativa al contratto;
- copia integrale dell'ultima bolletta ricevuta con i dati che identificano l'utenza (punto di fornitura e nome del venditore).
Se la documentazione fosse ritenuta incompleta sara' la stessa Unita' reclami a chiederne integrazione.
L'invio della documentazione puo' avvenire:
Per fax: al numero verde 800 185 025;
Per e-mail: all'indirizzo reclami.sportello@acquirenteunico.it ;
Per lettera: all'indirizzo
"Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico
Unità Reclami - Via Guidubaldo Del Monte 72 - 00197 Roma.
E' possibile chiedere informazioni sullo stato dei reclami inviati chiamando il numero verde 800.166.654.
LA VIA GIUDIZIARIA
Se anche il reclamo non sortisse gli effetti desiderati la via naturale sarebbe fare causa al fornitore di energia e/o gas davanti al Giudice di pace (se il valore del contendere non superasse i 5.000 euro, altrimenti in Tribunale).
In generale i passi consigliati possono cosi' riassumersi:
1 - invio di contestazione formale (messa in mora) al fornitore di gas e/o elettricita';
2 - in caso di mancata risposta nei successivi 40 giorni o di risposta non soddisfacente, avvio della procedura di reclamo al Garante dell'energia ed il gas;
3 - se la situazione non si risolvesse: avvio della causa (contenzioso) presso il giudice di pace locale.
Ovviamente il da farsi cambia da caso a caso. E' possibile infatti tentare la causa al giudice di pace contemporaneamente alla presentazione del reclamo al Garante od anche senza averlo presentato (se per esempio sono in gioco importi alti e si vuole risparmiare tempo).
Ugualmente, al posto del reclamo -o contemporaneamente- si puo' tentare anche una conciliazione presso lo stesso giudice di pace o presso la locale camera di commercio, con l'intento di trovare un accordo "amichevole" con il fornitore al fine di evitare la causa (comunque possibile se la conciliazione non si concludesse positivamente).
Per approfondire si vedano queste schede:
- La MESSA IN MORA: clicca qui
- IL GIUDICE DI PACE: clicca qui
- La CONCILIAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO: clicca qui
FONTI NORMATIVE
- Legge 481/1995, in particolare articolo 2 comma 12 lettera m)
- Dpr 244/2001 sulle procedure istruttorie dell'AEEG
- Delibera AEEG GOP 28/2008
LINK UTILI
- Atlante del consumatore, istituito dall'AEEG: clicca qui
- Sito AEEG con informazioni sullo Sportello del consumatore: clicca qui
- Sito AEEG, sezione "Trova offerte": clicca qui

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