martedì 7 settembre 2010

Proprietà Industriale - Marchi e Brevetti

Titolo: DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131
Descrizione:
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Tipo:Decreto legislativo
Numero: 131
Data: 13 Agosto 2010
Data pubb.: 18 Agosto 2010
Gazzetta N. 192
Gazzetta Spec. 195

SINTESI  - Studio Service - Marchi e Brevetti

MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Previsto che in caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione di domande può essere effettuata da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.
Previsto che non possono essere registrati come marchio d'impresa i segni identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati o comunque già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato e quelli privi di carattere distintivo.
Possono ottenere registrazioni di marchio anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compreso quello effettuato con la concessione di licenze e per attività di merchandising, i proventi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.
Per un marchio internazionale designante l'Italia, per il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha espresso un rifiuto provvisorio, questo costituisce conferma definitiva della tutela in Italia della registrazione internazionale.
Previsto che non si possono registrare disegni o modelli con caratteristiche contrari all'ordine pubblico o al buon costume o che costituisce utilizzazione impropria per la protezione della proprietà industriale, oppure di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
Previsto che non possono costituire oggetto di brevetti i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico o di diagnosi applicati del corpo umano o animale e le varietà vegetali e le razze animali ed i relativi procedimenti essenzialmente biologici di produzione.
Previsto che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicato nel Bollettino europeo dei brevetti.
Stabilita una retribuzione, se non è prevista, in compenso dell'attivita' inventiva, se l'invenzione avviene nell'adempimento di un rapporto di lavoro, i diritti appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, oltre al diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio, qualora si ottenga il brevetto o si utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale.
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende:
agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco,
alla preparazione di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

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