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martedì 25 gennaio 2011

Registro Pubblico delle Opposizioni.

Le nuove regole del Marketing Telefonico.
(Decreto del Presidente della Repubblica n°178/2010)
Finalmente sta divenendo operativo con la gestione affidata alla Fondazione Ugo Bordoni.

A partire dal 31 gennaio 2011 gli intestatari della linea telefonica potranno:

  • iscriversi al Registro delle Opposizioni, mediante cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata e fax;
  • aggiornare i dati; 
  • revocare l'iscrizione; 
Si ricorda che l’iscrizione al Registro delle Opposizioni è:
  • dedicata esclusivamente agli abbonati la cui numerazione è presente all’interno di elenchi telefonici pubblici; 
  • gratuita; 
  • a tempo indeterminato e revocabile senza alcuna limitazione;
  • sicura e protetta contro l'accesso abusivo, l'accesso ai dati forniti dall’abbonato sarà effettuato solo per finalità ispettive da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali o dell'Autorità Giudiziaria;
La Storia
Ugo Bordoni nacque a Roma nel 1884. A soli 22 anni si laureò in Ingegneria presso I'Universita di Roma.

Nel 1923 fu chiamato alla cattedra di Fisica Tecnica. Si dedicò allo studio della Termotecnica, della Termodinamica e dell'Acustica.
La sua attività di Ricercatore e Maestro è documentata in centinaia di pubblicazioni.

All'inizio degli anni '30 si dedico allo sviluppo del Settore Telefonico. All'atto della costituzione della STET ne fu nominato Presidente e conservò tale carica fino alla morte, avvenuta nel 1952.

La viva stima di cui Ugo Bordoni aveva largamente goduto in vita indusse il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a intitolare a suo nome la Fondazione che si stava costituendo per svolgere ricerca scientifica nel campo delle Telecomunicazioni.
La Fondazione Ugo Bordoni fu eretta in Ente Morale nel 1952.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

giovedì 2 dicembre 2010

Telefonisti anonimi, addio?

02 Dic 2010
Nonostante leggi e regolamenti obblighino da tempo i call center a telefonare “in chiaro” ossia a permettere che la persona chiamata possa identificare la linea chiamante prima di rispondere, questo obbligo continua ad essere del tutto disatteso.
Oltre che una scorrettezza nei confronti della legge e dell’utente, questo comportamento è soprattutto miope e perdente per chi lo pratica. Infatti quando nel display del telefono di casa non compare il numero chiamante, le persone semplicemente non rispondono perché la probabilità che si tratti di telemarketing è del 99%.
Questo malcostume, tuttavia, dovrebbe presto cessare perché è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 di novembre, il Regolamento attuativo del Registro delle opposizioni (DPR 7 settembre 2010 n. 178).
In particolare, i call center che accedono al Registro per svolgere attività di telemarketing hanno l’obbligo di presentare, insieme alla documentazione attestante l’identità dell’operatore e l’elenco degli abbonati che intendono contattare, la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante.

Di Mattia Camellini
Responsabile Uffici Studi e Ricerche di Consodata spa (Gruppo Seat Pagine Gialle)

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

mercoledì 26 maggio 2010

TeleMarketing "Selvaggio" Privacy e Certificazioni.

Chiamate pubblicitarie, commerciali (telemarketing), per ricerche di mercato

L'art.130 del codice della privacy tratta l'argomento facendo distinzione tra le chiamate "automatiche" (con voce registrata) e quelle con operatore.
Per le prime occorre sempre il consenso preventivo dell'utente/abbonato. Stessa cosa per i messaggi promozionali che giungano per email, telefax, sms, mms.
Le chiamate telefoniche fatte con operatore utilizzando i numeri pubblicati negli elenchi abbonati sono invece libere, "grazie" alle modifiche apportate al codice dal Dl 135/09 divenuto legge 166/09. In questi casi per non riceverle si deve manifestare il proprio dissenso iscrivendosi nel cosiddetto "registro delle opposizioni", che pero' a tutt'oggi non e' attivo in attesa di un decreto.
Sono sempre e comunque vietate le comunicazioni pubblicitarie o promozionali fatte camuffando l'intento o la propria identita' o non fornendo un recapito per esercitare tutti i diritti previsti dal codice della privacy e dalle altre leggi in materia.
(vedere codice del consumo per gli acquisti a distanza ed il recesso, per esempio).
QUI articoli di approfondimento sul TeleMarketing e sul registro delle opposizioni.

Lo Studio Service di G.Bertollini è specializzato nella
Redazione del DPS (Privacy) e Certificazioni di Qualità, inclusa la Sicurezza sul Lavoro.

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