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venerdì 3 gennaio 2020

Regime forfettario e diritto d’autore: niente ritenuta sui compensi, proventi nella soglia annuale e abbattimento forfettario del TUIR.

Con la risposta all’interpello n. 517/2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere di ingegno da parte dell’autore, se correlati all’attività di lavoro autonomo, vanno inclusi nel calcolo della soglia dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.

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In più, precisano le Entrate, i proventi derivanti da diritto d’autore percepiti da un contribuente forfetario, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo, devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma la determinazione dell’ammontare imponibile avviene con le particolari aliquote di abbattimento forfetario dei costi previste dall’articolo 54, comma 8, TUIR (ossia ridotti del 25% o del 40% se soggetti di età inferiore ai 35 anni) anziché con le aliquote ordinarie di abbattimento forfetario.

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Tra l’altro il sostituto d’imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi relatici alla cessione dei diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, ma ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime forfetario. 
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lunedì 8 luglio 2013

Ditte individuali: esenzione bollo su PEC obbligatoria.

Il deposito dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese, obbligatorio anche per ditte individuali, è esente dal bollo come per le imprese societarie: la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Fonte: PMI di Barbara Weisz - 8 luglio 2013

Obbligo PEC, niente bollo
per le imprese individuali
Obbligo PEC, niente bollo per le imprese individuali.
Le imprese individuali, per le quali è diventato obbligatorio depositare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese, sono esenti dalla relativa imposta di bollo: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 45/E del 5 luglio, rispondendo a un quesito de Ministero dello Sviluppo Economico.

=> Vai allo Speciale sulla PEC

Casi di esenzione
In nessun caso l’imposta di bollo va pagata. Per nuove iscrizioni l’impresa individuale è tenuta a versare solo il bollo di immatricolazione (17,50 euro), per ditte già iscritte non è dovuto alcun pagamento di bollo.

Il Decreto Sviluppo bis (articolo 5, commi 1 e 2, Dl 179/2012) ha imposto a quelle già iscritte al Registro di comunicare entro il primo luglio l’indirizzo PEC da pubblicare nell’elenco INI-PEC (leggi qui), mentre a quelle di nuova costituzione di presentarlo unitamente alla domanda di iscrizione, pena la nullità della stessa, con un margine di 45 giorni per integrare il documento.

=>Scopri le sanzioni per mancata comunicazione PEC

Motivi dell’esenzione
L’esenzione è dovuta per due motivi, entrambi riferiti al fatto che le imprese che si constituiscono in forma societaria sono esenti dal bollo PEC, come previsto dall’articolo 16, comma 6, del dl 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009: «l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

Ebbene, spiega il Fisco, la formulazione della norma sull’obbligo PEC anche alle imprese individuali estende a queste ultime, testualmente, quanto previsto dal sopra citato articolo 16 del Dl 185/2008, citandolo espressamente. E già questo toglie ogni dubbio sull’estensione anche dell’esenzione dal bollo. In secondo luogo, sottolinea l’Agenzia, una diversa interpretazione comporterebbe «una evidente disparità di
trattamento tra soggetti, imprese individuali e imprese costituite in forma societaria, che sono tenuti all’adempimento del medesimo obbligo».

Fonte: 
la risoluzione 45/E del 5 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate

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