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giovedì 20 gennaio 2011

CNA Alimentare: etichettatura e qualità dei prodotti alimentari.

Pubblicata da Cna Viterbo il giorno giovedì 20 gennaio 2011 alle ore 15.27

La Commissione Agricoltura della Camera ha varato, nei giorni scorsi all’unanimità, e dopo un veloce iter parlamentare in sede legislativa, il decreto di legge sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. La presidenza nazionale di CNA Alimentare: “L’approvazione del ddl segna importanti passi avanti sul terreno della tutela e valorizzazione del Made in Italy”.
Denominazioni rafforzate, obbligo d’indicazione d’origine, contrasto a pubblicità ingannevole, sono solo tre dei sette articoli di cui si compone il decreto approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Agricoltura della Camera, sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda le denominazioni rafforzate, l’articolo 1, estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto, mentre l'articolo 2 del ddl reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti dop, igp, o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (stg). Si istituisce, inoltre, un "sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
L'articolo 4, quello relativo all’obbligo di indicazione di origine, detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare, ai consumatori, una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa vigente. E' inoltre previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
Per quanto riguarda il contrasto alla pubblicità ingannevole, il decreto legge vi dedica un intero articolo, il numero 5. Dove si prescrive che, per i prodotti alimentari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole sono necessarie per non indurre in errore il consumatore.
Nonostante l’approvazione del decreto, la presidenza di CNA Alimentare tiene a sottolineare che quanto fatto non basta: “Occorreranno ulteriori decreti da parte dei Ministeri delle politiche agricolo alimentari e forestali e dello sviluppo economico perché sono ancora molti gli aspetti da definire. Come, per esempio, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale”.

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