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giovedì 4 marzo 2010

Sicurezza - La delega di funzione ed il potere di spesa. - Cassazione.

La Cassazione Penale, ribadisce il principio della effettività nel regime di delega in materia di sicurezza del lavoro.

L'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
La Cassazione - Cassazione penale, sez. III, (ud. 21 ottobre 2009) 20 novembre 2009, n. 44890, Pres. Petti, Rel. Fiale - torna a occuparsi di delega e di esercizio di fatto delle funzioni delegate per confermare un orientamento estremamente rigoroso sul punto, laddove la Suprema Corte ha ribadito che indipendentemente dalla delega a rilevare per l'attribuzione di responsabilità penali nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro è il principio di effettività, quindi, la valutazione nel caso concreto di "chi" abbia esercitato un determinato potere o di chi abbia effettivamente impartito un ordine, indipendentemente dal fatto che questo potere sia stato attribuito validamente o meno. Nel caso di specie è accaduto che venisse riconosciuta la responsabilità penale di un funzionario comunale, per l'infortunio occorso a un lavoratore il quale, incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera sul lungomare, era stato colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e da materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa. L'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, fra l'altro, che «la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente Valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate». La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza, rilevando che la circostanza addotta dall'imputato doveva ritenersi non rilevante ai fini dell'emissione di un giudizio di assoluzione. Infatti, ha osservato la Corte, «l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega». Questo orientamento ha ripreso altre recenti decisioni della Cassazione, tra cui Cassazione penale, sez. IV, 27 novembre 2008, n.48295, la quale ha osservato che il delegato che non sia posto in grado di adempiere alle funzioni delegategli deve necessariamente rifiutare la delega o richiedere che il delegante lo metta in condizioni di adempiere correttamente. La decisione è sostanzialmente condivisibile, poiché il principio di effettività costituisce un patrimonio ormai acquisito nel campo della legislazione prevenzionistica; ogni soggetto che, di fatto o di diritto, ricopre una posizione di garanzia ne è pienamente responsabile fino al momento in cui non dimostra di aver rappresentato al superiore gerarchico le eventuali carenze del sistema di sicurezza, compresa l'eventuale inadeguatezza dei poteri di spesa.
(Fonte. Ambiente e Sicurezza - Il sole 24 Ore)

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