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martedì 24 settembre 2013

BONUS: la Newsletter dell'Agenzia delle Entrate

Entrate News

Il bonus arredi punto per punto

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E  del 18 settembre 2013 - si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

Il contribuente deve conservare, inoltre: 

- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito) 


- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.



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giovedì 4 luglio 2013

Bonus Ristrutturazioni estende detrazioni arredi e pompe di calore

Il Senato estende il bonus mobili da 10mila euro agli elettrodomestici e lo scorpora dai 96mila per le ristrutturazioni immobiliari, mentre l'Ecobonus del 65% viene aperto anche a caldaie e pompe di calore. 

Bonus Mobili approvato
Il bonus mobili previsto dal decreto sulle ristrutturazioni edilizie non solo è ufficialmente esteso anche agli elettrodomestici, ma si aggiunge ai 96mila euro di tetto massimo previsti dalla detrazione sulla singola unità immobiliare, mentre l’ecobonus del 65% è esteso anche a caldaie e pompe di calore: è il risultato delle votazioni nell'aula del Senato sul Dl 63/2013, che di fatto prevede un potenziamento delle agevolazioni previste dal decreto e dai primi correttivi approvati in commissione. 

Fonte: PMI - Articolo Completo Qui

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giovedì 3 febbraio 2011

INCENTIVI 2011: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE

Scheda Pratica di Rita Sabelli
Per il 2011 sono usufruibili praticamente tutte le agevolazioni del 2010.
Le utlime novita' riguardano i mutui e sono la possibilita', da Novembre 2010, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi e il fondo acquisto prima casa per le giovani coppie, annunciato dal Ministero della Gioventu' a fine 2010 e attivo nei prossimi mesi.
CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
Cos'e'
La carta acquisti e' una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. E' una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute nel 2009 e nel 2010 possono essere utilizzate anche nel 2011.
E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu' avanti).
La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale inviera' la carta inizialmente priva di fondi.
Prima di accreditare il bonus, l'INPS verifichera' la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sara' poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sara' fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficolta' e' e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati e' usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.)
Chi la puo' ottenere.
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta' non superiore ai tre anni.
Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano piu' di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.235,35 euro annui (8.313,8 se di eta' pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.235,35 euro (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu' di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu' di un'utenza del gas, di piu' di un autoveicolo, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.
Note dell'INPS:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- in caso di validita' dell'ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/09) c'e' comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009).
- (*) valori valevoli per l'anno 2010, come da variazione comunicata dall'Inps con messaggio 384/2010.
Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.235,35 (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potesta', l'affido o la tutela, intestatari di piu' di un'utenza elettrica domestica, di piu' di un'utenza elettrica non domestica, di piu' di due utenze del gas, di piu' di due autoveicoli, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.
Note dell'INPS:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) da' diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validita' dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, e' quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive piu' in casa.
- (*) valore valevole per l'anno 2010, come da variazione comunicata dall'Inps con messaggio 384/2010.
Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta' su piu' di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).
I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo' essere indicata da piu' beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorita' giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita' religiose etc.
Riferimento normativo:
Introdotta dal dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08.
FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
E' un fondo rotativo istituito nel 2009 con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 da utilizzare per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.
I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale e' seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI.
Finanziamenti agevolati.
I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.
Le garanzie "di Stato" potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potra' salire fino al 75% del prestito.
La garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgera' direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguira' pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potra' chiedere l'intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovra', se vorra', agire direttamente verso il debitore.
Chi puo' usufruirne.
Possono accedere ai finanziamenti agevolati le famiglie con bambini nati o adottati nel triennio 2009/2011. E' ammesso un finanziamento per ogni figlio.
Come usufruirne.
Ci si deve rivolgere ad una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti),
Il finanziamento viene concesso previa verifica della disponibilita' del fondo e previo ricevimento, da parte della banca, di un'autorizzazione di accesso.
La domanda va presentata entro il 30/6 dell'anno successivo a quello di nascita o adozione del figlio. Per le adozioni nazionali i si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o a quella di adozione definitiva. Per quelle internazionali ci si riferisce al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
E' bene sapere che la banca, relativamente a questo prestito agevolato come a qualsiasi altro, non e' obbligata a accettare la domanda e a concedere il finanziamento. Considerata comunque l'adesione volontaria alla convenzione e la presenza di una garanzia "di Stato" , e' prevedibile che le banche siano maggiormente disponibili.
Tutte le informazioni si trovano sul sito http://www.fondonuovinati.it/
Riferimenti normativi:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009).
BONUS APPRENDISTI E PRECARI
Gia' dal 2009 sono stati introdotti strumenti per tutelare il reddito in caso di sospensione del lavoro o disoccupazione. Il cosiddetto "bonus apprendisti e precari" introdotto in modo generico dal decreto "anticrisi" del 2008 si e' infatti concretizzato in aiuti per i disoccupati.
Queste le novita' introdotte dall'Inps:
- aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria a 90 giorni nei casi di sospensione (con requisiti ridotti o normali)
- estensione in via sperimentale agli apprendisti di un trattamento pari all'indennita' ordinaria di dicoccupazione in caso di sospensione (con requisiti normali).
Per ogni chiarimento e' bene rivolgersi all'INPS o ad un sindacato.
Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.19 e Circolare INPS n.39/2009
MUTUI: Sospensione rate -1
Dal Novembre 2010 chi e' titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro, ha un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l'ISEE) e si trova in temporanea impossibilita' di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo) puo' chiedere alla propria banca la sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi.
Riferimento normativo:
- Finanziaria 2008 (legge 244/07), art.2 commi dal 475 al 480
- DM Ministero economia n.132/2010
Nota: Il Ministero delle finanze sta pensando di rifinanziare questo fondo prevedendo che vada in esaurimento entro Marzo 2011. Sembra che con il rifinanziamento sara' anche ampliata la categoria di persone che potra' usufruirne, ovvero chi perde un lavoro a tempo determinato e chi va in cassa integrazione.
MUTUI: Sospensione rate - 2
A fine 2009 l'ABI ha firmato accordi per il sostegno alle famiglie (il cosiddetto Piano Famiglie) che tra le altre cose prevede la possibilita', per chi ha sottoscritto il mutuo con una delle banche aderenti all'accordo (per le banche infatti l'adesione e' facoltativa), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per almeno 12 mesi.
Sono compresi i mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.
I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo compreso tra Gennaio 2009 e Giugno 2011, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc.
Le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio. La richiesta puo' essere inoltrata alla propria banca, se aderente all''iniziativa, entro il 31 Luglio 2011. La domanda puo' essere presentata solo da chi non abbia gia' usufruito della sospensione.
Riferimenti normativi:
Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell'ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsiti dall'art.12 DL 185/08, i cosiddetti "Tremonti Bond") e accordo ABI/CNCU del 18/12/09, rinnovato a Gennaio 2011 con proroga dei termini per la presentazione delle domande .
Scelta tra le due soluzioni.
Le due soluzioni convivono e hanno caratteristiche leggermente diverse che devono essere oggetto di valutazione. E' da evidenziare tuttavia che la sospensione “obbligatoria” per le banche (la numero 1, disciplinata dal decreto ministeriale) e' preferibile a quella “facoltativa” (numero 2) del Piano Famiglie per il semplice fatto che mentre nel primo caso il costo per interessi è a carico dell'apposito fondo di solidarietà, nel secondo rimane a carico del mutuatario che richiede la sospensione.
MUTUI: Fondo acquisto prima casa per le giovani coppie.
Previsto fin dal 2008 e poi "rilanciato" dalla finanziaria 2010, diventa concretamente utilizzabile il fondo destinato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Ministero della Gioventu' ha finalmente dato il via libera al fondo di 50 milioni di euro utilizzabili come garanzia per mutui concessi per l'acquisto dell'abitazione principale di importo non superiore a 200.000 euro non cartolarizzati.La garanzia "di stato" potra' coprire fino al 50% della quota capitale, per un massimo di 75.000 euro.
L'annuncio e' stato dato dal Ministero a fine 2010. La partenza effettiva del beneficio e' prevista nei primi mesi del 2011, quando decreti appositi detteranno le modalita' attuative e pratiche. Ogni aggiornamento sul sito del Ministero: http://www.gioventu.gov.it/
Chi potra' usufruirne.
Possono utilizzare il beneficio le coppie coniugate, con o senza figli, oppure i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con queste caratteristiche:
- eta' massima 35 anni per entrambi i componenti la coppia o il nucleo familiare;
- Isee complessivo non superiore a 35mila euro; nel caso parte del reddito derivi da contratto di lavoro a tempo indeterminato, essa non dovra' in ogni caso eccedere il 50% del reddito stesso;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Caratteristiche dell'immobile:
- deve essere adibito ad abitazione principale;
- non dev'essere di categoria A1 A8 o A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi);
- non dev'essere di lusso (vedi DM 2/8/69).
Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 art.13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39).
- Decreto del Ministero della Gioventu' di prossima emissione.
Nota: La Corte Costituzionale ha sancito la legittimita' costituzionale del comma suddetto (3 bis dell'art.13 Dl 112/08) con la sentenza n.121 del 26/3/2010. La questione di illegittimita' costituzionale era stata sollevata da diverse Regioni per ragioni di competenza territoriale della materia.
BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 e' usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o piu' figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.
Quantificazione.
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:
- euro 56 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 72 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 124 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.
L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.
Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus e' invece di 138 euro annui.
Attenzione! Gli importi suddetti sono quelli validi per il biennio 2010/2011.
Erogazione.
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che puo' essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorita' garante.
Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus e' riconosciuto per un anno e puo' essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio' dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e' presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.
Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui
Riferimenti normativi:
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG del 6 Agosto 2008 modificata dalle Delibere 152/08 e 172/08.
BONUS GAS
L'autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia gia' detto.
Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o piu' figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus.
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione.
Come chiederlo.
Si puo' presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).
L'erogazione e' analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS e' cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.
La modulistica da utilizzare e' presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui
E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).
Riferimenti normativi:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009
BONUS ACQUA
La fornitura di acqua e' gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorita' di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorita' locali.
Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione puo' averne uno o piu').
Per quanto riguarda i Comuni gestiti dall'AATO 3 Medio Valdarno (53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, quindi in termini generali il territorio di Firenze-Prato-Pistoia, il Mugello, la Valdisieve, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Valdarno), sono attive queste agevolazioni:
Per i nuclei familiari nei quali sia presente l'intestatario del contratto con Publiacqua, con questi requisiti:
- ISEE fino a Euro 9.589,95;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 con almeno 5 componenti;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica.
(I suddetti valori delle soglie ISEE valgono per il 2010. Il regolamento ATO prevede una revisione annuale in base alla variazione dei prezzi al consumo ma al momento non sono note le nuove soglie per il 2011)
E' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).
Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati.
Per usufruire dei benefici per il 2011 la scadenza di presentazione delle domande e' il 30/4/2011.
BUONI VACANZA
Nel 2010 sono stati introdotti i "buoni vacanza", finanziati dallo Stato e destinati alle famiglie a basso reddito, utilizzabili in alcune strutture turistiche convenzionate, ubicate nel territorio italiano (fuori dal Comune di residenza).
L'importo richiedibile come "buono vacanza" dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal reddito complessivo dello stesso. Per esempio, una famiglia di due persone con reddito fino a 15.000 euro puo' chiedere fino a 785 euro in buoni vacanza, usufruendo di un bonus statale del 45% corrispondente a massimo 353,25 euro. Cio' implica che all'atto della richiesta dei buoni il richiedente dovra' comunque pagare la quota rimasta a suo carico, in questo caso fino a 431,75 euro.
In pratica quindi i buoni devono comunque essere acquistati, e il bonus consiste in uno sconto che varia, a seconda dei casi, dal 20 al 45% (quest'ultimo riservato alle famiglie con reddito piu' basso rispetto al numero dei componenti).
I buoni erogati sono dei veri e propri titoli di pagamento (tipo assegno) spendibili subito ed emessi in piccolo taglio (5 o 20 euro), cosi' da poter essere utilizzati in momenti diversi.
I buoni emessi nella prima fase del progetto (dal 20/1/2010), validi fino al Giugno 2010, sono stati prorogati fino a fine 2010 dal Decreto 9/7/2010.
I buoni emessi dopo il 17/8/2010 sono validi fino al 3/7/2011. Per il momento questa e' l'ultima scadenza fissata dalla legge.
L'utilizzo e' consentito fino alla prima Domenica del mese di Luglio (se Giugno si conclude con un giorno infrasettimanale) e dopo il 23 di Agosto. Non e' possibile utilizzare i buoni nel periodo 20/12 - 6/1.
Come chiederli.
La prenotazione puo' essere fatta attraverso il sito http://www.buonivacanze.it/ , una sola volta per acquirente.
Vengono rilasciati un modulo (via email) e un numero di prenotazione (via sms). Il modulo, sottoscritto, deve essere presentato entro 10 giorni ad un qualunque sportello della Banca Intesa San Paolo, presso il quale deve essere effettuato il versamento dell'importo a proprio carico. I buoni vengono poi spediti a casa con raccomandata a/r.
Informazioni dettagliate si trovano sul sito del Governo e su http://www.buonivacanze.it/
Riferimenti normativi:
- La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il "fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" gia' previsto dall'art.10 della legge 135/2001, prevedendo l'emissione di decreti che regolamentino l'utilizzo del fondo allo scopo di creare dei "buoni vacanza" da destinare alle fasce sociali piu' deboli.
- Il DPCM 21/10/08 ha definito le caratteristiche di questi buoni e ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle domande (GU 25/11/09).
- il Decreto del 9/7/2010 ha aggiornato e ridefinito le modalita' e i tempi di fruizione.

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