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martedì 25 marzo 2014

SURGELATI: LA CATENA DEL FREDDO !

Vorrei che si rendesse OBBLIGATORIO il bollino ROSSO sui surgelati (che si scurisce se viene interrotta la catena del freddo). Questo bollino esiste ma in Italia non viene applicato e rischiamo spesso di acquistare prodotti scongelati e nuovamente surgelati ! 
Quando si parla di “Catena del Freddo” il primo pensiero corre ai prodotti surgelati.
L’accostamento è esatto, anche se i surgelati non sono la sola categoria alimentare interessata a questa importante “catena”, garanzia di qualità, igiene e sicurezza alimentare; hanno, infatti, una loro catena tutti quei prodotti che, nel percorso dal produttore al consumatore, devono essere mantenuti ad una data temperatura, anche superiore a 0°C, come nel caso dei refrigerati.
I surgelati si distinguono in questo panorama perché devono essere commercializzati ad una temperatura massima di -18°C e questo requisito contribuisce al mantenimento della qualità originaria del prodotto.
I SURGELATI: UNA CATENA DI QUALITÀ.
Ma facciamo un passo indietro: cosa si intende per “Catena del Freddo” quando si parla di prodotti surgelati?
Nella figura allegata è schematizzato l’iter dei prodotti surgelati dalla cella di conservazione del produttore (generalmente tenuta a -28° C) fino al posizionamento nel banco di vendita.
Durante questo percorso si possono susseguire le seguenti operazioni:
- carico del prodotto su appositi mezzi di trasporto,
- scarico,
- trasporto del prodotto in pedane (unità di trasporto dei cartoni),
- trasporto del prodotto in cartoni (contenitori delle singole confezioni),
- stoccaggio in celle frigorifere intermedie,
- carico dei banchi di vendita.
Ogni singola operazione è vista come un anello di una catena in cui non si deve mai fare innalzare la temperatura del prodotto surgelato; l’unione di questi anelli costituisce la cosiddetta “Catena del Freddo” dei prodotti surgelati.
Ma in che modo gli Operatori garantiscono che la “Catena del freddo” non si interrompa?
Gli Operatori (produttori, trasportatori, distributori) sono chiamati a dare il loro contributo, facilitati in questo da un insieme di norme, chiare e valide per tutta l’Europa, che qui di seguito accenniamo, ricordando che il processo di surgelazione consiste nel portare il prodotto, con la necessaria rapidità, ad una temperatura di -18°C in tutti i suoi punti. 


venerdì 1 novembre 2013

Ristoranti cinesi del Rione Trevi a Roma: il pesce scaduto è servito !

Oltre 160 chili di prodotti ittici ed alimenti vari rinvenuti in cattivo stato di conservazione sequestrati nei ristoranti cinesi del Rione Trevi di Roma.
La Cina a tavola piace, molto meno quando tra le bacchette ’sigillo di armonia’, finiscono ingredienti di dubbia provenienza, e pessima qualità accertata, quanto quelli sequestrati la scorsa notte durante un Blitz della Guardia costiera in alcuni ristoranti cinesi nel Rione Trevi, che pregiudicano il rapporto qualità-prezzo, e le diffidenze di chi propende per il motto ‘Poco pagare poco valere …’,

Fonte: 06 Blog - Articolo Completo QUI !

www.studiostampa.com

sabato 12 ottobre 2013

Ministero della Salute: Virus epatite A in frutti di bosco surgelati. Aggiornamenti lotti contaminati

Sono state riscontrate ulteriori positività per presenza di virus dell’epatite A in confezioni di frutti di bosco surgelati marchio:
  • La valle degli orti, lotto n. S13144088803 - Buitoni gruppo Nestlè
  • Boscobuono, lotti n. 1313613129, 13004 - ditta produttrice Green Ice
  • Cocktail de fruits rouges, lotto n.123101804A3 - ditta Picard.
Si invitano, pertanto, tutti i consumatori, eventualmente ancora in possesso dei prodotti specificati, a consegnarli alle autorità sanitarie locali competenti per territorio.
Si rinnova, inoltre, la raccomandazione di consumare i frutti di bosco surgelati sempre previa cottura, ad esempio, facendoli bollire per almeno 2 minuti.
Leggi la news sul punto della situazione.
Proteggiamo la nostra Salute !

giovedì 20 gennaio 2011

CNA Alimentare: etichettatura e qualità dei prodotti alimentari.

Pubblicata da Cna Viterbo il giorno giovedì 20 gennaio 2011 alle ore 15.27

La Commissione Agricoltura della Camera ha varato, nei giorni scorsi all’unanimità, e dopo un veloce iter parlamentare in sede legislativa, il decreto di legge sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. La presidenza nazionale di CNA Alimentare: “L’approvazione del ddl segna importanti passi avanti sul terreno della tutela e valorizzazione del Made in Italy”.
Denominazioni rafforzate, obbligo d’indicazione d’origine, contrasto a pubblicità ingannevole, sono solo tre dei sette articoli di cui si compone il decreto approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Agricoltura della Camera, sull’etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda le denominazioni rafforzate, l’articolo 1, estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto, mentre l'articolo 2 del ddl reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti dop, igp, o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (stg). Si istituisce, inoltre, un "sistema di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.
L'articolo 4, quello relativo all’obbligo di indicazione di origine, detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare, ai consumatori, una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa vigente. E' inoltre previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
Per quanto riguarda il contrasto alla pubblicità ingannevole, il decreto legge vi dedica un intero articolo, il numero 5. Dove si prescrive che, per i prodotti alimentari, le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole sono necessarie per non indurre in errore il consumatore.
Nonostante l’approvazione del decreto, la presidenza di CNA Alimentare tiene a sottolineare che quanto fatto non basta: “Occorreranno ulteriori decreti da parte dei Ministeri delle politiche agricolo alimentari e forestali e dello sviluppo economico perché sono ancora molti gli aspetti da definire. Come, per esempio, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale”.

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