venerdì 15 luglio 2011

Parlamento Europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.

Novità per le etichette alimentari: tabella nutrizionale, origine, scadenza, acidi trans, oli, grassi ...ecco l'accordo tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione.

Votato dall’Assemblea di Strasburgo il nuovo regolamento europeo sulle etichette dei prodotti alimentari, frutto dell'accordo tra Parlamento europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.
La proposta di regolamento conosciuta anche con il termine inglese "food information to consumer" è stata decisa il 22 giugno, in occasione del quarto incontro tra i rappresentanti del Parlamento europeo con il Consiglio e la Commissione. Il fattoalimentare propone in anteprima i punti più importanti, destinati a cambiare inmodo significativo le etichette:
Indicazione d’origine. Viene estesa alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e pollame (art. 25.2.b, All. XI). Questa norma sarà operativa entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e la Commissione dovrà definire le modalità di attuazione di questi nuovi obblighi, e valutare l’opportunità di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Entro lo stesso termine la Commissione dovrà pubblicare un rapporto sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine alle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti (art. 25.5.a).
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione produrrà una valutazione d’impatto in merito alla eventuale estensione dell’obbligo d’indicare l’origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell’alimento (art. 25.5).
Leggibilità. Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2 (art. 13.3). La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. (art. 13.5). Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull'etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto (art. 16.2).
Termine minimo di conservazione e scadenza. La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione (art. 24.3). La data di scadenza (use-by date) dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente (All. X).
Legislazione. Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono disriminare i prodotti realizzati in altri Paesi (art. 37.1).
Simboli. La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie presenti sulle etichette (art. 9, comma 2-4). E' previsto anche il ricorso a strumenti d’informazione alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).
Bevande alcoliche. La generalità delle bevande alcoliche (>1,2% vol.) rimane esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l'opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdure una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops (art. 16.4).
Allergeni. La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).

Etichettatura nutrizionale. Tutti i prodotti, salvo rare eccezioni, devono riportare sulla confezione una tabella nutrizionale con i valori di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, riferiti ai 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, per porzione. Le informazioni devono essere inserite in un'unica tabella nel retro del prodotto.
Il valore energetico può essere ripreso su base volontaria nel campo visivo principale, (sia quello riferito ai 100g/ml o a prozione). La ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale sarà possibile anche con riferimento esclusivo alla porzione (art. 32.2.a nuovo): anche in quest o caso però deve essere venire riportato il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2).
Queste informazioni, inserite nel fronte etichetta, potranno essere anche riportate in formato diverso da quello tabellare. La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). La quantità giornaliera indicativa (GDA’s, Guideline Daily Amounts, o reference intake) potrà essere aggiunta a titolo volontario e riferita solo a una porzione, precisando che i valori corrispondono al fabbisogno medio giornaliero di un adulto (art. 31.4.a nuovo). Viene introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g/die (All. XIII, parte B).
La Commissione svilupperà un documento riferito alle indicazione delle GDA’s rivolte a specifici gruppi di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei reference intake rivolti a specifici gruppi di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso).
Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Acidi grassi trans (TFA’s) Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile previsione obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).
Oli e grassi. Quelli di origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, “oli vegetali”, seguita dall’indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza (es. suino, All. VII, parte B, punti 1 e 2).
Data di congelazione e scongelamento. Gli alimenti congelati quando sono venduti scongelati devono essere accompagnati dalla dicitura “scongelato”. Questa regola non vale per gli ingredienti o per i prodotti nella cui produzione il congelamento è un passaggio necessario dal punto di vista tecnologico né, quando lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e qualità del prodotto (All. VI, parte A, punto 2. V. anche All. X). La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione (All. III, par. 6.1).
Sostituzione di ingredienti. La sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione, All. VI, parte A, punti 4 e seguenti).
Nano - materiali. Viene introdotta una definizione di nano-materiali ingegnerizzati da usare per i prodotti classificati come “novel foods”, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
Macellazione. Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono riportare diciture specifiche in etichetta . E' stata accantonata l’ipotesi di usare la scritta (prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento) rinviando ogni valutazione nelle prossime normative sul benessere animale.
Alimenti “pre-incartati”. Purtroppo, nonostante gli sforzi di alcuni nostri eurodeputati, sono state mantenute le deroghe rispetto a certe informazioni obbligatorie a favore degli alimenti preconfezionati nei locali di vendita o attigui venduti poi direttamente. Viene perciò rimessa al legislatore nazionale la garanzia che questi alimenti (siano essi confezionati dal produttore o dal venditore) debbano riportare identiche informazioni per la miglior tutela del consumatore.
Tempi di applicazione. Se i tempi verranno rispettati ed il testo sarà trasmesso al Consiglio per la ratifica in autunno, verrà pubblicato all'inizio 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte (art. 54.1).
Fonte - Dario Dongo

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

DOPO VIDEO FIORELLO SI PREPARA FLASH MOB PONTE MILVIO.

Movida Sicura. «Dopo il video-messaggio dello showman Rosario Fiorello, che non finiremo mai di ringraziare per la generosità e semplicità con cui si è prestato, continueremo la nostra attività di comunicazione con nuovi video-appelli di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e del giornalismo». È quanto rende noto il portavoce del comitato 'Movida Sicura' Riccardo Corsetto assieme agli altri promotori Gianluca Blasi, Marco Rabacchi e Alessandro Selvitella. «Intanto sono da poche ore online i video-appelli di Daniela Santanchè, sottosegretario all'Attuazione del Programma, e degli attori Marco Falaguasta e Luca Ferrante - si legge in una nota - registrati il 13 luglio durante la conferenza di lancio presso il locale 'Nice Living' del Foro Italico, messo a disposizione per la collaborazione di Andrea Barberis e del Direttore Coni Servizi, Diego Nepi Molineris».
"Movida Sicura ringrazia per l'adesione spontanea alla nostra campagna il presidente del Silb-Fipe, Maurizio Pasca; lo Studio Service di G.Bertollini e Giancarlo Bertollini; il Petra e Davide Bornigia; il Little Moon Club e Michele Lunetta; il Met e Gianni Mangione e Francesco Giampaoli; lo Sha Bar e Giorgio Tammaro".

«Movida Sicura - prosegue Corsetto - sta preparando inoltre un flash mob per proseguire la diffusione del messaggio 'Basta botte, amiamo la Notte'. L'evento collettivo avrà luogo a piazzale di Ponte Milvio, noto quadrante della Movida Romana, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di violenza fra ragazzi. Ulteriori dettagli, data e ora, - conclude la nota - saranno comunicati a breve».
 
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

mercoledì 13 luglio 2011

Etichette e pubblicità, ok del Parlamento al nuovo regolamento.

Fonte: Dario Dongo - http://www.ilfattoalimentare.it/
Dopo tre anni e mezzo di dolorosi travagli, ieri è finalmente venuto alla luce il nuovo regolamento Ue per l’informazione al consumatore sui prodotti alimentari. L’Assemblea plenaria ha infatti ratificato l’accordo - realizzato il 22 giugno tra i suoi rappresentanti e quelli di Consiglio e Commissione ( http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-alimentari-tabella-nutrizionale-novità-commissione-origine-scadenza-acidi-trans-oli-grassi.html ) - con 605 voti a favore, 45 contrari e 26 astensioni.
Soddisfazione generale, con un filo di amarezza per non aver potuto colmare alcune lacune come l’ingiustificata deroga da molte informazioni obbligatorie a favore dei prodotti pre-confezionati nei supermercati e collocati a scaffale.
Ci siamo recati in sala-parto, a Strasburgo, per raccogliere le prime dichiarazioni degli eurodeputati che hanno avuto un ruolo-chiave nel progresso del dossier. La paziente ostetrica anzitutto, la relatrice Renate Sommer (Gruppo Popolare Europeo, delegazione tedesca): “abbiamo lavorato più di tre anni su questa proposta, nel corso di due legislature. Abbiamo discusso e negoziato circa 3000 emendamenti, analizzando ogni aspetto dell’informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Il risultato è positivo, questo regolamento garantirà ai consumatori la possibilità di ricevere una migliore informazione sui prodotti alimentari in vendita. Non solo: questo testo garantisce una maggiore certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera, e tiene conto delle esigenze imprese medie, piccole e microscopiche che caratterizzano il tessuto imprenditoriale europeo. Gli oneri burocratici a carico di queste imprese sono infatti ridotti, grazie all’armonizzazione delle norme in un unico regolamento che entrerà contestualmente in vigore nell’intero Mercato unico, e grazie anche a specifiche esenzioni a favore dei prodotti artigianali.”
E poi il ginecologo, nonché uno dei padri putativi del nuovo nato. Il nostro professor Paolo De Castro, già ministro italiano dell’Agricoltura e ora Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, il quale a sua volta di compiace del lieto evento e del risultato raggiunto: “Questo regolamento segna un importante passo avanti nel diritto alimentare europeo. Più trasparenza e maggiori informazioni ai consumatori: si prenda l’esempio degli oli vegetali: d’ora in avanti i consumatori potranno conoscere la natura specifica degli oli impiegati nella produzione degli alimenti, che si tratti di oliva, di soia, di palma o altri ancora. Abbiamo introdotto l’indicazione obbligatoria d’origine per tutti i prodotti freschi, in particolare per le carni suine, di pecora e di capra, di pollame. Con l’unica nota dolente legata a un errore tecnico che cercheremo di correggere presto, la mancata estensione di tale obbligo alle carni di coniglio. Per quanto riguarda il latte fresco e la passata di pomodoro, ricordiamo che l’indicazione dell’origine è già prevista in Italia come obbligatoria.
E soprattutto ricordiamo che, nel vivace dibattito di questi anni, siamo riusciti a evitare quel pericoloso condizionamento delle scelte dei consumatori che i Paesi del Nord Europa avevano proposto di introdurre attraverso i semafori in etichetta ( http://www.ilfattoalimentare.it/crociata-semafori-etichetta-regno-unito-usa-e-ritorno.html ). Siamo infatti riusciti a garantire che il consumatore possa ricevere informazioni obiettive sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti e non che altri si sostituiscano a lui nelle scelte, indicando alcuni prodotti come “buoni” e altri come “cattivi” sulla base di valutazioni che avrebbero potuto pregiudicare alcune delle nostre migliori produzioni senza alcun senso. La scienza della nutrizione ci insegna infatti che l’equilibrio va ricercato in una dieta varia ed equilibrata.”
Il risultato è nel complesso favorevole, considerate anche le difficoltà di raggiungere un accordo tra quasi 800 parlamentari europei e 27 Paesi membri.
Il compromesso democratico del resto, come insegnava John Maynard Keynes, non può considerarsi tale se non residui un margine di insoddisfazione in ciascuno dei rappresentati.
Un particolare ringraziamento va perciò alla Rappresentanza italiana presso l’UE e ai nostri euro-deputati che hanno saputo portare a termine con equilibrio questa ardua missione: in prima linea Paolo De Castro, Vittorio Prodi e Mario Pirillo dell’area socialista e democratica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini e Salvatore Tatarella in area popolare, Giommaria Uggias per l’Alleanza dei Democratici e Liberali, Oreste Rossi e Salvatore Scottà del Gruppo “Europe of Freedom and Democracy”.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

Movida Sicura - Basta Botte - Amiamo la Notte.

News Movida: Roma; parte campagna 'Basta botte', Fiorello testimonial.
Video showman in discoteche - potete vederlo Qui. Proposto assessorato alla notte.
(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Un video con Fiorello che spiega ai giovani l'importanza del divertirsi ma senza eccedere sara' proiettato sugli schermi delle discoteche di Roma. E' la campagna contro le risse nei locali organizzata a Roma dal neonato comitato 'Movida sicura'. A presentare l'iniziativa, bipartisan, il leader dell'Mpi Santanche', il coordinatore regionale Sabbatani Schiuma e il vicepresidente del Pd in Campidoglio Panecaldo. Sabbatani ha proposto la creazione di un assessorato alla Notte per Roma. (ANSA).

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lunedì 11 luglio 2011

Opposizione alla Registrazione dei Marchi d’Impresa.

E’ stata attivata la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa che consente di far valere, davanti all’UIBM, alcuni impedimenti alla Registrazione del Marchio.
Cliccando nel menu su “normativa” e, poi, su “ leggi e decreti” è possibile prendere visione del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2011, recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione; è possibile, altresì, scaricare il modulo per l’opposizione.
Dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale decorre il termine di tre mesi per la presentazione dell’atto di opposizione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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90 giorni di tempo e 129 euro per chiudere le Partite Iva inattive.

L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi sul sito le disposizioni per l'addio agevolato alle partite Iva non utilizzate, con sanzioni ridotte e un percorso semplificato. I contribuenti che, pur essendo titolari di una partita Iva, non presentano la relativa dichiarazione da almeno tre anni oppure non svolgono alcuna attività hanno, dal 6 luglio, novanta giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro. La regolarizzazione potrebbe riguardare, secondo le stime dell'Agenzia, due milioni di partite Iva inattive.
Mettersi in regola è facile: basta pagare con il modello F24 «elementi identificativi», indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non adotta questa misura rischia una multa che può arrivare fino a 2.065 euro.
La posizione va regolarizzata entro novanta giorni, calcolati a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. Va ricordato che la norma di favore si applica a condizione che la violazione non sia stata già contestata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Documenti Agenzia delle Entrate - Risoluzione 72E
Le istruzioni nel dettaglio.
I titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività, entro i 30 gg prescritti dalla norma - articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972 - possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale al 25 per cento, cioè 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente.
In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite F24, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, dell'importo di 129 Euro, indicando il codice tributo 8110, la partita Iva da chiudere, e l'anno di cessazione dell'attività. Nell'ottica della semplificazione non è necessario presentare anche la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Per i contribuenti che, benchè obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l'opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, con una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.

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Il Decreto Sviluppo è Legge: novità per imprese.

di Noemi Ricci
Il Decreto Sviluppo è diventato legge e contiene importanti novità per le imprese, dal credito d'imposta per la ricerca scientifica, per il lavoro e gli investimenti nel Mezzogiorno, alle semplificazioni fiscali.
Il Decreto Sviluppo riceve il via libera del Senato e diventa legge (162 a favore, 134 contrari e 1 astenuto) con votazione sulla fiducia al provvedimento. Diventa così ufficiale il credito di imposta per la ricerca scientifica, le nuove assunzioni di lavoro al Sud e gli investimenti nel Mezzogiorno, nonché diverse misure per la semplificazione fiscale.
Per le imprese che investono tra il 2011 e il 2012 in progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici, il credito d'imposta sarà pari al 90%.
Per i datori di lavoro del Sud che usufruiranno dei bonus assunzione - sottoscrivendo contratti a tempo indeterminato nei prossimi 12 mesi lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" - andando ad incrementare la propria base occupazionale, il credito d'imposta sarà pari al 50% dei costi salariali sostenuti.
Sempre nel Mezzogiorno, per le imprese che investono in nuovi beni strumentali per le strutture produttive è previsto un bonus proporzionale alla quota dei costi sostenuti.
Sul fronte della semplificazione, gli accertamenti fiscali devono ora essere coordinati tra i vari organi accertatori (unificati), non possono più avere cadenza inferiore al semestre. Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, non possono durare più di 15 giorni lavorativi.
Niente comunicazione di inizio lavori per opere di ristrutturazione edilizia, per le quali è possibile richiedere la detrazione del 36%. In pù non è più necessario indicare separatamente il costo della manodopera in fattura dei lavori eseguiti.
Eliminato l'obbligo di segnalare i pagamenti sopra i 3.600 euro effettuati con carte di credito, debito o prepagate ai fini del monitoraggio dello "spesometro".
Il regime di contabilità semplificata viene esteso alle imprese i cui ricavi non superino i 400mila euro nel caso siano attive nel settore dei servizi e inferiori a 700mila euro per le altre tipologie.
Vene portata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo previa attestazione dell'avvenuta distruzione degli stessi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Innalzato anche l'importo massimo delle fatture (anche autofatture) valide per l'annotazione cumulativa, a 300 euro, prendendo in considerazione le fatture emesse e ricevute nell'arco del mese.

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

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