venerdì 15 luglio 2011

Parlamento Europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.

Novità per le etichette alimentari: tabella nutrizionale, origine, scadenza, acidi trans, oli, grassi ...ecco l'accordo tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione.

Votato dall’Assemblea di Strasburgo il nuovo regolamento europeo sulle etichette dei prodotti alimentari, frutto dell'accordo tra Parlamento europeo, Consiglio degli Stati membri e Commissione.
La proposta di regolamento conosciuta anche con il termine inglese "food information to consumer" è stata decisa il 22 giugno, in occasione del quarto incontro tra i rappresentanti del Parlamento europeo con il Consiglio e la Commissione. Il fattoalimentare propone in anteprima i punti più importanti, destinati a cambiare inmodo significativo le etichette:
Indicazione d’origine. Viene estesa alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e pollame (art. 25.2.b, All. XI). Questa norma sarà operativa entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento e la Commissione dovrà definire le modalità di attuazione di questi nuovi obblighi, e valutare l’opportunità di citare i luoghi di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Entro lo stesso termine la Commissione dovrà pubblicare un rapporto sull’opportunità di estendere l’indicazione obbligatoria d’origine alle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti (art. 25.5.a).
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione produrrà una valutazione d’impatto in merito alla eventuale estensione dell’obbligo d’indicare l’origine o la provenienza dei restanti tipi di carne, del latte, del latte utilizzato come ingrediente nei dairy products, degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono-ingrediente e degli ingredienti che rappresentano oltre il 50% dell’alimento (art. 25.5).
Leggibilità. Le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2 (art. 13.3). La Commissione svilupperà anche apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. (art. 13.5). Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull'etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto (art. 16.2).
Termine minimo di conservazione e scadenza. La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione (art. 24.3). La data di scadenza (use-by date) dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente (All. X).
Legislazione. Le norme nazionali relative a aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto non devono disriminare i prodotti realizzati in altri Paesi (art. 37.1).
Simboli. La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie presenti sulle etichette (art. 9, comma 2-4). E' previsto anche il ricorso a strumenti d’informazione alternativi alle etichette (art. 12.3, 3.a).
Bevande alcoliche. La generalità delle bevande alcoliche (>1,2% vol.) rimane esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l'opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) (cfr. art. 29.4) e di introdure una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops (art. 16.4).
Allergeni. La presenza di ingredienti allergenici dovrà venire evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri, art. 21.1). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento (art. 21.1, terzo capoverso).

Etichettatura nutrizionale. Tutti i prodotti, salvo rare eccezioni, devono riportare sulla confezione una tabella nutrizionale con i valori di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, riferiti ai 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, per porzione. Le informazioni devono essere inserite in un'unica tabella nel retro del prodotto.
Il valore energetico può essere ripreso su base volontaria nel campo visivo principale, (sia quello riferito ai 100g/ml o a prozione). La ripetizione sul campo visivo principale dei valori relativi a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale sarà possibile anche con riferimento esclusivo alla porzione (art. 32.2.a nuovo): anche in quest o caso però deve essere venire riportato il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 32.2).
Queste informazioni, inserite nel fronte etichetta, potranno essere anche riportate in formato diverso da quello tabellare. La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 32.4). La quantità giornaliera indicativa (GDA’s, Guideline Daily Amounts, o reference intake) potrà essere aggiunta a titolo volontario e riferita solo a una porzione, precisando che i valori corrispondono al fabbisogno medio giornaliero di un adulto (art. 31.4.a nuovo). Viene introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g/die (All. XIII, parte B).
La Commissione svilupperà un documento riferito alle indicazione delle GDA’s rivolte a specifici gruppi di popolazione (art. 35.3.c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l’indicazione su base volontaria dei reference intake rivolti a specifici gruppi di popolazione (nuovo art. 41.a). La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 30.4, nuovo capoverso).
Sono ammesse ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, accettati dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Acidi grassi trans (TFA’s) Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile previsione obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà accompagnato da una proposta legislativa. Sino a quel momento non è consentita l’indicazione dei TFA’s, neppure su base volontaria (art. 29.7).
Oli e grassi. Quelli di origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, “oli vegetali”, seguita dall’indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura “in proporzione variabile” in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punto 8). Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza (es. suino, All. VII, parte B, punti 1 e 2).
Data di congelazione e scongelamento. Gli alimenti congelati quando sono venduti scongelati devono essere accompagnati dalla dicitura “scongelato”. Questa regola non vale per gli ingredienti o per i prodotti nella cui produzione il congelamento è un passaggio necessario dal punto di vista tecnologico né, quando lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e qualità del prodotto (All. VI, parte A, punto 2. V. anche All. X). La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione (All. III, par. 6.1).
Sostituzione di ingredienti. La sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione, All. VI, parte A, punti 4 e seguenti).
Nano - materiali. Viene introdotta una definizione di nano-materiali ingegnerizzati da usare per i prodotti classificati come “novel foods”, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
Macellazione. Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono riportare diciture specifiche in etichetta . E' stata accantonata l’ipotesi di usare la scritta (prodotto a partire da animale sottoposto a macellazione senza stordimento) rinviando ogni valutazione nelle prossime normative sul benessere animale.
Alimenti “pre-incartati”. Purtroppo, nonostante gli sforzi di alcuni nostri eurodeputati, sono state mantenute le deroghe rispetto a certe informazioni obbligatorie a favore degli alimenti preconfezionati nei locali di vendita o attigui venduti poi direttamente. Viene perciò rimessa al legislatore nazionale la garanzia che questi alimenti (siano essi confezionati dal produttore o dal venditore) debbano riportare identiche informazioni per la miglior tutela del consumatore.
Tempi di applicazione. Se i tempi verranno rispettati ed il testo sarà trasmesso al Consiglio per la ratifica in autunno, verrà pubblicato all'inizio 2012. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte (art. 54.1).
Fonte - Dario Dongo

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

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